Diritto alla mediazione – conclusione dell’affare per facta concludentia
Giurisprudenza dello studio| agosto 8th, 2008Il consenso necessario per ritenere conclusivo il contratto di mediazione immobiliare, ove non sia frutto di uno specifico incarico conferito al mediatore, può essere manifestato validamente anche “per facta concludentia” come quando la parte si avvalga consapevolmente dell’opera del mediatore ai fini della conclusione dell’affare
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Empoli
Dott. Filippo Iannitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 296/06
Causa Civile n. 636/05 R.G.C.
Promossa da
Immobiliare X … attore
Contro
Sig. Y … convenuto contumace
Oggetto: pagamento somma per prestazione di mediazione
Conclusioni
Voglia il Giudice, ritenere e statuire il Sig. Y tenuto al pagamento della provvigione maturata dall’Immobiliare X, montante ad €. 2.400,00 IVA compresa.
Per l’effetto, condannare il Sig. Y al pagamento in favore della Immobiliare X, a titolo di provvigione naturale non corrisposta, oltre interessi maturati dal 16/02/05 all’effettivo soddisfo.
Comunque condannare il convenuto al pagamento della somma maggiore o minore di giustizia, nei limiti di competenza per valore del giudice adito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.
In fatto e diritto
Con citazione inoltrata, l’Immobiliare X, ut sopra, esponeva quanto segue.
In data 05/10/04, in Empoli, il Sig. Y e la Sig.ra Mevia ebbero a sottoscrivere nei locali della Immobiliare X una proposta di compravendita, avente ad oggetto una civile abitazione ed un appezzamento di terreno, per il corrispettivo di €. 130.000,00, di cui €. 100.000,00 venivano versati a titolo di caparra confirmatoria (doc. 1).
Nella successiva data del 19/11/04, i contraenti addivenivano quindi ad un contratto preliminare di compravendita, con ulteriore stipula di contratto notarile da parte del dottor ….. di Fucecchio, per un importo versato di €. 100.000,00 in attesa del completamento del prezzo.
Rogito chiaramente raggiunto, grazie all’intermediazione della Immobiliare X alla quale, peraltro, non era stata versata la provvigione di €. 2.000,00 oltre IVA, da parte del Sig. Y, avendola già erogata per quanto riguardava la Sig.ra Mevia.
Iniziata la causa, il Sig. Y restava contumace, presentandosi tuttavia a rispondere all’interrogatorio formale deferitogli, in data 13/01/06. Udienza, in cui veniva assunta a teste anche la Sig.ra Mevia.
Il 06/04/05, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Circa l’esistenza del contratto di mediazione e la debenza della provvigione.
Corrisponde certamente alla verità che il Sig. Y, come riferisce nell’interrogatorio formale, non abbia conferito alcun incarico formale all’agenzia immobiliare X.
Né si mette in dubbio che il convenuto abbia esposto l’avviso scritto su faesite, anche se non è certo che lo scritto mostrato al Giudice sia quello originario.
Le circostanze tuttavia non rilevano, in quanto vi sono ulteriori elementi idonei a confortare la convinzione del Giudice.
E’ acclarato che:
1) Il Sig. Y si sia recato nell’agenzia immobiliare X, in Empoli;
2) È provato, per confessione, che nei locali si sia svolta la trattativa che ha procurato poi l’affare al Sig. Y stesso;
3) È provato ulteriormente che, detti locali, siano muniti dell’insegna di agenzia immobiliare e che, ove il convenuto no vi si fosse recato, probabilmente il contratto non si sarebbe concluso;
4) Diventa infine irrilevante che il primitivo preliminare sia stato poi, una volta procurato e consolidato l’affare, rimaneggiato per mano del notaio;
5) Nessuno influenza può avere, di fronte al fatto oggettivo della stipula di contratto notarile, l’eventuale riserva o intendimento del venditore.
Invero le provvigioni, nella fattispecie, sono dovute per contratto o “per facta concludentia”.
Concorde, in proposito, la giurisprudenza.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta …
Cass. Civ. sez. III, 11/04/2003, n. 5762
In tema di mediazione, la semplice attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che l’attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti.
Cass. Civ. sez. III, 17/05/2002, n. 7253
E’ elemento comune della mediazione e del contratto atipico di procacciamento di affair la prestazione da parte del mediatore e del procacciatore di una attività di intermediazione, diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, purchè uno dei contraenti abbia avuto conoscenza dell’affare e abbia preso contatto con l’altro per la esclusiva opera del mediatore e del procacciatore, che ha così acquistata efficacia di concausa della conclusione di esso.
Cass. Civ. sez. III, 17/12/1996, n. 11244
Nel contratto di mediazione, la nozione di “affare” – alla conclusione del quale sorge, per il mediatore, il diritto al pagamento della provvigione – include ogni operazione il cui contenuto economico presenti una qualche utilità patrimoniale.
Trib. Firenze, 09/05/2003
Dalla stessa attività umana e dalle modalità di condotta, del resto, si può dedurre l’esistenza di un eventuale vincolo, dovuto a legge oppure alla volontà delle parti.
Il contratto di mediazione infatti – per il quale non è necessaria la forma scritta – può emergere anche per “facta concludentia“.
Il consenso necessario per ritenere conclusivo il contratto di mediazione immobiliare, ove non sia frutto di uno specifico incarico conferito al mediatore, può essere manifestato validamente anche “per facta concludentia” come quando la parte si avvalga consapevolmente dell’opera del mediatore ai fini della conclusione dell’affare.
Cass. Civ. sez. III, 25/05/2001, n. 7126
Riassumendo, Il Sig. Y è venuto certamente in contatto con l’agenzia immobiliare, recandosi nei locali della stessa, dove ha concluso un affare, in seguito perfezionatosi.
Quanto all’esonero dalle spese di provvigione, negli atti preliminari, nulla è detto.
Egli ha lucrato dunque per il tramite dell’agenzia. Pertanto, correttamente, deve offrire il sinallagma di legge, in ordine alla prestazione ricevuta.
Il Giudice di Pace di Empoli,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede.
Previo acclaramento del rapporto di mediazione, accoglie la domanda attrice.
Condanna il Sig. Y a versare alla ditta attrice, in persona dell’amministratore la somma di €. 2.400,00 IVA compresa.
Condanna altresì il convenuto alle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €. ………….. compresivi delle spese generali, di cui € ……….. per funzioni, €. …………… per onorari e spese generali, €. …………… per spese documentate.
Oltre IVA e CAP come per legge.
Empoli, 04/05/06
Il Giudice di Pace
Dott. Filippo Iannitelli