Proposta-Accettazione – Comunicazione al venditore
Giurisprudenza dello studio| agosto 7th, 2008La circostanza che il promittente venditore sia venuto a conoscenza della accettazione soltanto in data successiva alla scadenza del termine irrevocabile stabilito nella proposta, appare del tutto irrilevante, non essendo stata pattuita una scadenza entro la quale l’accettazione del promittente acquirente avrebbe dovuto essere comunicata al promittente venditore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
Il Giudice di Pace di Empoli, Dr. Mario Ferretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 44/04
Nella causa civile iscritta al n. 683/02 R.G. promossa da:
Immobiliare X … parte attrice
Contro
Sig. Y … convenuto
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice concludeva per la condanna del convenuto al pagamento in favore della stessa attrice della somma di E. 1.859 oltre IVA 20%, a titolo di provvigione maturata, oltre interessi dal 25/10/2002 al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte convenuta concludeva per la reiezione della domanda attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata, condannare la stessa attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di E. 1.550, già versato dal convenuto a titolo di caparra non dovuta, oltre interessi dal 13/05/2002.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Immobiliare X conveniva in giudizio il Sig. Y, asserendo quanto segue:
1) Che in data 13/05/2002, presso e nei locali della Immobiliare X, il Sig. Y ebbe a sottoscrivere proposta per l’acquisto di un immobile per civile abitazione, di proprietà del Sig. Z, sito in Castelfiorentino, Piazza …..
2) Che tale proposta, vincolata dalle irrevocabilità fino al giorno 20.05.2002, e contenente analitica previsione del prezzo di acquisto e delle modalità di pagamento è stata oggetto di accettazione da parte del Sig. Z.
3) Che in constestualità della proposta il Sig. Y ebbe a sottoscrivere impegno alla corresponsione della somma di E. 1859/00, oltre IVA al 20% a titolo di provvigione.
4) Che l’agenzia immobiliare si era immediatamente messa in contatto con il Sig. Y per comunicare l’avvenuta accettazione della sua proposta, e quindi per fissargli un appuntamento al fine di consegnare il contratto così concluso: dal giorno 16/05/2002 (data di avvenuta accettazione) erano stati presi vari appuntamenti, ma il Sig. Y non si era mai presentato tanto che in data 20/05/2002 l’agenzia immobiliare si era trovata costretta ad inviare un telegramma al Sig. Y per confermare l’avvenuta accettazione della proposta.
5) Che in data 25/10/2002, con lettera raccomandata a/r, il procuratore di parte attrice intimava al Sig. Y il pagamento della provvigione così come determinata in E. 1.858/00 oltre IVA, non avendo ricevuto nel termine dato, alcuna risposta.
Si costituiva in giudizio il convenuto Sig. Y, contestando la domanda attrice, in quanto, l’affare per il quale veniva richiesta la provvigione non poteva dirsi concluso.
Infatti, la comunicazione al, convenuto della avvenuta accettazione in data 21 Maggio 2002, e cioè in un momento nel quale la proposta di acquisto aveva perso ogni validità.
Alla luce di quanto precede il Sig. Y avanzava nei confronti dell’attrice domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della stessa alla restituzione della somma di E. 1.550 versata dal convenuto a titolo di caparra, in quanto pagamento non dovuto.
La causa veniva istruita, oltre che su base documentale, attraverso l’interrogatorio formale del convenuto Sig. Y, nonché l’audizione di due testi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Giudice, la domanda attrice è pienamente fondata, e quindi merita accoglimento.
Infatti, l’accettazione da parte del venditore Sig. Z della proposta irrevocabile sottoscritta dal Sig. Y in data 13/05/02 è intervenuta in data 16/05/02, e cioè entro il termine previsto del 20/05/02.
La circostanza che il Sig. Y sia venuto a conoscenza della accettazione soltanto in data 21/05/02, appare del tutto irrilevante, non essendo stata pattuita una scadenza entro la quale l’accettazione del Sig. Z avrebbe dovuto essere comunicata al Sig. Y.
In ogni caso, dalla esperita istruttoria è emerso che parte attrice aveva ripetutamente tentato di contattare il Sig. Y senza esito. Inoltre , il teste Sig. …. ha dichiarato che in data successiva al perfezionamento degli accordi si era recato presso l’immobile in questione in compagnia del Sig. Y per opere da eseguire all’interno dell’immobile stesso.
Tale circostanza male si concilia, evidentemente, con una mancata conclusione del contratto.
Alla luce di quanto precede, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto Sig. Y non può essere evidentemente accolta.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Empoli, pronunciandosi sulla causa in questione, così provvede:
1) Condanna il Sig. Y al pagamento in favore della immobiliare della somma di E. 1.859/00 oltre IVA 20% ed oltre interessi dal 28/10/2002 (data di costituzione in mora) al saldo effettivo.
2) Respinge la domanda riconvenzionale avanzata dal Sig. Y nei confronti di parte attrice.
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa, che determina in complessivi E. ….. comprensivi di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Empoli, lì 09 Febbraio 2004
Il Giudice di Pace
Dr. Mario Ferretti