Proposta-Accettazione – conclusione di un affare
Giurisprudenza dello studio| agosto 6th, 2008E’ ormai unanime e pacifica la Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 159/08
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1761/2005 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi promossa da:
Sig.ra X, rappresentata e difesa … Attrice opponente
CONTRO
Immobiliare Y, rappresentata e difesa … Convenuta opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE OPPONENTE
Come da verbale di udienza del 16.11.2007.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA
Come da memoria ex art. 183 co. 5 cpc del 10.7.2006.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra X si opponeva al decreto ingiuntivo n. 663/05 emesso, ad istanza della Immobiliare Y dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli in data 9.7.2005 per il pagamento della somma di €. 14.040,00, oltre interessi e spese, assumendo che l’affare de quo non sarebbe stato concluso e che di conseguenza l’opposta non avrebbe diritto alla provvigione reclamata.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta opposta Immobiliare Y che chiedeva il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto.
Radicatosi il contraddittorio il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza in data 9.6.2006, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto; la causa veniva istruita solo documentalmente e pertanto, sulle conclusioni così come rassegnate da entrambe le parti all’udienza del 16.11.2007, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti è emersa l’infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Sig.ra X nei confronti della Immobiliare Y.
Si rileva anzitutto come il fondamento della pretesa creditoria vantata dall’opposta risulti esclusivamente per tabulas, sulla base della documentazione prodotta agli atti, ed infatti si è giunti alla decisione senza necessità di alcuna prova orale, che neppure è stata richiesta dalle parti. Risulta infatti documentale la prova, fra l’altro non contestata – costituita dal documento n. 1 allegato al fascicolo monitorio – che in data 19.11.2004 la Sig.ra X abbia sottoscritto presso la sede della Immobiliare Y proposta di acquisto dell’unità in costruzione sita in Cerreto Guidi. Risulta altresì dal predetto documento che tale proposta veniva accettata dalla Sig.ra X, con la quale riconosceva alla società opposta, nella sua veste di mediatrice, la provvigione del 3% sul prezzo oltre IVA, il tutto con una apposita e specifica clausola; in detta clausola veniva altresì stabilito che la provvigione restava comunque dovuta a prescindere da successivi eventuali inadempimenti di una delle parti.
Si rileva altresì come l’opponente non abbia mai contestato né la sottoscrizione né l’intervenuta accettazione della proposta, e solo per tale motivo risulta ampiamente dimostrato il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo per cui è causa, che appare assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
La Sig.ra X ha fondato la propria opposizione sull’assunto che mancherebbe “l’affare” che darebbe diritto alla mediatrice di richiedere il pagamento della provvigione, assumendo quindi che la proposta di acquisto accettata sarebbe una “minuta” o “puntuazione” del contratto. Tali considerazioni, oltre che prive di pregio giuridico alcuno, sono rimaste sfornite di un benché minimo riscontro probatorio.
Infatti è ormai unanime e pacifica la Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico (v. fra tutte Cass. n. 13590/2004). Nel caso di specie non può sussistere dubbio alcuno sulla idoneità della proposta di acquisto, accettata dal venditore, a costituire il vincolo, essendo ciò espressamente previsto e riconosciuto dalle parti stesse con la sottoscrizione, in specie dall’art. 5 del documento sub. n. 1 che recita testualmente “l’accettazione della presente proposta avrà carattere vincolante per le parti, che così avranno raggiunto l’accordo per lo stipulando atto di vendita, avendo determinato tutti gli elementi essenziali del contratto …”.
Ergo, alla luce di quanto sopra, è indubbio il c.d. “vincolo giuridico” sorto per effetto della proposta di acquisto accettata, e ciò a prescindere dall’avvenuta o meno sottoscrizione della scrittura riproduttiva dell’accordo.
L’opposizione appare quindi destituita di ogni fondamento e pertanto la medesima dovrà essere respinta con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, definitivamente pronunciando:
- Respinge l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 663/2005 emesso, ad istanza della Immobiliare Y dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli in data 9.7.2005.
Condanna la Sig.ra X al pagamento delle spese di causa alla convenuta opposta, che determina in complessivi €. …….. per diritto, €. ….. per onorari ed €. . per spese generali 12,5%, oltre IVA e CAP come per legge.
Empoli, 14 Maggio 2008
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Elena Fontanelli