Proposta-Accettazione – conclusione di un preliminare
Giurisprudenza dello studio| agosto 4th, 2008Il diritto al pagamento della provvigione del mediatore sorge nel momento in cui, tra le parti che si sono avvalse della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione del contratto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 390/08
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica nella persona del giudice, dott. Lucia Schiaretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al N. 6257/03 del Ruolo Generale promossa da:
Sig.ra X – opponente
contro
Immobiliare Y – opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Per X: voglia il Tribunale di Prato revocare il decreto ingiuntivo 1610/03 perchè infondato in fatto e in diritto, improcedibile e non fondato su debita prova scritta, stante l’assenza di debito contratto preliminare sottoscritto tra le parti e, dunque, in assenza di concreta mediazione. Con vittoria di spese ed onorari:
Per Immobiliare Y: voglia il Tribunale accertare il diritto della Immobiliare Y a conseguire la provvigione per la conclusione dell’affare relativo alla promessa di compravendita conclusasi il 16 dicembre 2002 e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo 1610/03 con gli interessi legali maturati fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata, X proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 1610/03 allegando che: il decreto opposto ingiungeva all’esponente il pagamento della provvigione al mediatore convenuto che non risulta dovuta per la mancata conclusione del contratto tra le parti messe in contatto; che, con nota 23 gennaio 2001, la promittente venditrice Sig.ra Z risolveva ogni atto di premessa contrattuale, non ancora preliminare, dichiarando di non voler vendere l’immobile per il quale la X aveva fatto la proposta; in ogni caso, non vi era mai stata comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Z se non all’esito della risoluzione precontrattuale; eccepiva, ancora la vessatorietà delle clausole 3b e 8 inserite nel contratto firmato al Sig. Y e l’improcedibilità del giudizio per mancata attivazione del tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio; concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva Immobiliare Y che, quanto all’avvenuta conclusione del contratto preliminare, eccepiva che esso si era concluso a seguito della firma per accettazione da parte della X apposta in calce all’accettazione della proposta a sua volta vergata dalla Z; che la stessa X dava atto che la Z risolveva il contratto in oggetto che, però non è circostanza rilevante ai fini del conseguimento del diritto alla provvigione; che la possibilità di adir lo sportello di conciliazione della Camera di Commercio non rappresenta una deroga alla giurisdizione del giudice adito; concludeva come in epigrafe indicato.
La causa veniva istruita solo con produzioni documentali perchè il giudice riteneva irrilevanti le prove testimoniali richieste.
All’udienza del 13 marzo 2008 la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della dicisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non sussiste la dedotta improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione dello sportello di conciliazione; il modulo sottoscritto dalla X e predisposto dall’opposta lo prevede soltanto come facoltà delle parti e non come obbligo.
Venendo al merito, l’opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Immobiliare Y (da ora in poi l’immobiliare) ha prodotto in giudizio la proposta scritta della X firmata dalla promittente venditrice Z per accettazione e successivamente sottoscritta dalla stessa X per “visione accettazione” (doc. 2).
E’, dunque, provato che tra le parti X-Z è stato concluso un preliminare di compravendita completo di ogni elemento essenziale ovvero l’indicazione dell’immobile oggetto di vendita, il prezzo e le modalità di pagamento.
Ciò posto, è giurisprudenza consolidata che il diritto al pagamento della provvigione del mediatore sorga nel momento in cui, tra le parti che si sono avvalse della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione del contratto (cfr. Cass. 15161/04) e ciò è proprio quello che è avvenuto.
Quanto affermato, e cioè la sussistenza di un vincolo giuridico tra la Z e la X, è confermato dal doc. 5 prodotto dall’attrice che attesta l’intervenuta risoluzione dell’accordo intervenuto tra le stesse che, consce del valore vincolante della proposta e dell’accettazione sottoscritte, hanno consensualmente risolto il contratto disciplinando altresì gli obblighi risarcitori che ne derivavano.
Ed infatti, la X che in questa sede nega l’efficacia vincolante del preliminare, dalla risoluzione dello stesso ha ottenuto la restituzione della somma versata ed €. 1.000,00 a titolo di indennizzo per la mancata conclusione del definitivo.
La mediazione nella misura del 2% sul prezzo pattuito per la vendita (cfr. punto 8 della proposta) è senz’altro dovuta alla convenuta che ha portato a termine tutti gli obblighi che derivavano dal contratto di mediazione.
Non pare a questo giudice che si possano ravvisare elementi di vessatorietà, peraltro non espressamente allegati, dalla parte opponente che li invoca con riferimento alle clausole 3b e 8 dell’accordo stipulato tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. così provvede:
- accerta il diritto di Immobiliare Y di ottenere il pagamento della provvigione da X e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1610/03 opposto;
- condanna X al pagamento, in favore di Immobiliare Y, delle spese processuali che liquida in €. …………… per onorari, €. ……….. per diritti, €. ………. per spese, oltre accessori di legge.
Prato, 13 marzo 2008
Il giudice
Lucia Schiaretti