Franchising – concorrenza sleale
Giurisprudenza dello studio| settembre 21st, 2008Non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità attiene esclusivamente all’attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l’operatività concreta dei due imprenditori
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| Ricorso ex art. 700 c.p.c. | |
| Memoria autorizzata del ricorrente |
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TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Il Giudice Luciana Breggia, sciogliendo la riserva del 14 febbraio 2008,
Nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 19047/2007 avente ad oggetto:
cessazione uso marchio, insegna e restituzione programma elettronico
Promosso da
Immobiliare X … ricorrente
Nei confronti di
Agenzia Y … resistente
rilevato
- che l’Immobiliare X ha chiesto in via di urgenza che fosse ordinata alla Agenzia Y l’immediata cessazione dell’uso del marchio …, dell’insegna e la restituzione del programma elettronico;
- che la ricorrente ha chiesto nella stessa sede anche che fosse ordinata all’Agenzia Y l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione immobiliare nelle zone di Signa e Lastra a Signa per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto;
- che parte ricorrente fonda la propria domanda in via cautelare sulla disciplina prevista nel contratto di franchising intercorso tra la stessa e l’Agenzia Y, in particolare in ordine alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto, nonché sulla circostanza che la continuazione, nei medesimi locali, di un’attività di intermediazione immobiliare da parte della resistente integri gli estremi di cui all’art. 2598 c.c. in teme di concorrenza sleale, in quanto l’Agenzia Y si avvarrebbe delle conoscenze acquisite grazie al rapporto di franchising e svierebbe così la clientela della Immobiliare X;
- che, costituendosi, l’Agenzia Y ha sostenuto di aver cessato l’utilizzazione del marchio in data antecedente alla notifica del ricorso;
- ha sostenuto inoltre che nessuna licenza ha ricevuto per l’utilizzazione del software dalla Immobiliare X, in quanto proprietaria del software sarebbe la società Z, con la quale vi è un regolare contratto di licenza;
- rileva, ancora, l’Agenzia Y che le clausole contrattuali invocate da parte ricorrente siano vessatore e, come tali, avrebbero necessitato di un’apposita sottoscrizione, cosa che viceversa non è avvenuta; che, infatti, il contratto depositato in copia dalla ricorrente non coincide con l’originale; che comunque il contratto di franchising sarebbe nullo per violazione della specifica normativa di settore;
- infine parte resistente rileva la insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2598 c.c., in quanto non vi sarebbe nessuno tipo di concorrenza sleale da sviamento di clientela, atteso che nell’area di riferimento parte ricorrente non svolge alcun tipo di attività di intermediazione immobiliare e di conseguenza, non ha clienti;
- che parte ricorrente con memoria autorizzata precisava e specificava le proprie conclusioni chiedendo provvedimento ex art. 700 c.p.c. finalizzato a: “a) ordinare alla Agenzia Y l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione immobiliare nella zona di Signa e di Lastra a Signa, esercitata presso i locali in Signa, Via …; b) in caso di inottemperanza da parte della società convenuta all’ordine di inibitoria, condannare la Agenzia Y a pagare alla ricorrente una somma che si chiede sia determinata dal giudice secondo criteri di giustizia; c) stabilire fin d’ora ex art. 669 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione dell’emanando provvedimento cautelare d’urgenza; d) disporre la pubblicazione del concedendo provvedimento cautelare d’urgenza, da eseguirsi a cura e spese della convenuta, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designati dal Giudice (tra i quali comunque “La Nazione”), o con le diverse modalità che il Giudice riterrà più opportune”;
ritenuto
- che quanto all’utilizzazione del marchio ed alla restituzione del software debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;
- che, effettivamente, le clausole contrattuali richiamate da parte ricorrente appaiono prima facie nulle perché mancanti della necessaria sottoscrizione dell’Agenzia Y;
- che, infatti, dopo il disconoscimento della copia prodotta dalla ricorrente (con sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) la ricorrente non ha prodotto l’originale o dimostrato in altro modo l’effettiva doppia sottoscrizione;
- che, in ordine alla concorrenza sleale per sviamento di clientela ex articolo 2598 c.c. appaia in questa sede mancante del requisito del fumus boni juris per concedere la tutela in via cautelare d’urgenza, in quanto non vi è una situazione di concreta concorrenzialità tra i due imprenditori, per non essere contestata la circostanza della mancata presenza della Immobiliare X nel territorio preso in considerazione;
- che conseguentemente non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità presa in esame dalla giurisprudenza citata dal ricorrente attiene esclusivamente all’attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l’operatività concreta dei due imprenditori, mentre nel caso de quo non è configurabile proprio il profilo materiale della concorrenza;
- ritenuto che, anche con riguardo al presupposto del periculum in mora non vi sia l’immediatezza del danno palesato dal ricorrente per non esserci, allo stato, alcuna clientela della Immobiliare X da sviare;
- ritenuto, perciò, che le domande di parte ricorrente non possano essere accolte e che le spese del procedimento debbano essere liquidate in questa sede e poste a carico della parte soccombente Immobiliare X;
P.Q.M.
A) Rigetta le domande avanzate dalla Immobiliare X perché infondate nei presupposti ex articolo 700 c.p.c.;
B) Condanna l’Immobiliare X a rifondere le spese del procedimento cautelare alla Agenzia Y che si liquidano in euro … per diritti, euro … per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Firenze 25 Febbraio 2008
Il Giudice
Luciana Breggia