La comunicazione per telegramma dell’avvenuta accettazione della proposta è perfettamente lecita in quanto di tale mezzo posso avvalersi i mediatori ai quali è attribuita la veste di nuncius

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 244/08

Nella causa civile iscritta al n. 75/2005 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi promossa da:

IMMOBILIARE X rappresentata e difesa dall’Avv. … ed elettivamente domiciliata in Empoli c/o …                      Attrice

CONTRO

SIG.RA Y rappresentata e difesa dall’Avv. … ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …                    Convenuta

Oggetto: pagamento somma

CONCLUSIONI DELL’ATTRICE

Come in atto di citazione

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta Immobiliare X conveniva in giudizio la sig.ra Y al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €. 2.880,00 oltre interessi a titolo di pagamento di provvigione maturata dal 8.1.2005.

Si costituiva in giudizio la convenuta Sig.ra Y contestando la domanda attrice in fatto ed in diritto, evidenziando come nessuna provvigione sarebbe dovuta all’attrice.

Radicatosi il contraddittorio la causa veniva istruita documentalmente e con prove per interrogatorio formale e per testi; indi, sulle conclusioni così come rassegnate da entrambe le parti all’udienza del 11.3.2008, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazioni agli atti è emerso che la domanda promossa dalla ditta Immobiliare X nei confronti della sig.ra Y è fondata e meritevole di accoglimento.

La vicenda trae origine allorquando in data 6.11.2004 presso i locali della Immobiliare X, in … la sig.ra Y sottoscriveva proposta di acquisto di un immobile per civile abitazione di proprietà del sig. Z posto in … per il complessivo importo di €. 120.000,00.

Dai documenti di causa si evince che in data 9.11.2004 il sig. Z accettava la proposta di cui sopra e di conseguenza l’agenzia immobiliare ditta Immobiliare X provvedeva immediatamente ad inviare telegramma alla convenuta per comunicare l’avvenuta accettazione della sua proposta da parte del sig. Z.

Si rileva pertanto come dagli elementi di cui sopra possa senz’altro configurarsi la conclusione di un contratto preliminare atteso che la volontà delle parti, nella fattispecie che ci riguarda, è oltremodo esplicita in quanto è stato rispettato il binomio proposta-accettazione di cui all’art. 1326 c.c.. Infatti un contratto può dirsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.) ed è in quel preciso momento che sorge il vincolo giuridico suscettibile anche di esecuzione in forma specifica.

Ergo entrambe le parti erano a conoscenza che tra di loro era sorto un rapporto obbligatorio che conferiva reciprocamente diritto ad agire per l’adempimento dei patti ivi stipulati, a niente rivelando la circostanza che al preliminare poi non sarebbe seguita la stipula del definitivo.

Si rileva infatti come la proposta de quo, vincolata dalla irrevocabilità fino al 9.11.2004 è stata in pari data accettata, ed in pari data l’agenzia immobiliare attrice ha comunicato per telegramma l’avvenuta accettazione, tale comunicazione, avvenuta per telegramma, è perfettamente lecita in quanto di tale mezzo possono avvalersi i mediatori ai quali è attribuita la veste di nuncius (Trib. Monza 1.7.02).

Le circostanze di cui sopra, comunque, sono state oggetto di conferma da parte del teste di parte attrice sig. … che ha assistito prima alla telefonata e poi alla redazione del telegramma; del resto anche la sig.ra Y, nel corso dell’interrogatorio formale, non ha smentito i fatti.

Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto la ditta attrice, che ha rivestito il ruolo di mediatore della vicenda, ha senz’altro diritto ad ottenere la provvigione in quanto l’affare – che consente al medesimo di conseguire il pagamento della mediazione – può ritener4si validamente concluso; le vicende successive alla costituzione del vincolo giuridico tra le parti sono irrilevanti per il mediatore (v. Cass. N. 18779/05).

Sul quantum si rileva che la richiesta di €. 2.880,00 (IVA compresa), pari al 2% del valore dell’immobile appare congrua e satisfattiva e comunque in linea con gli usi locali; gli interessi legali andranno a decorrere dalla data di messa in mora (racc. a.r. ricevuta l’8.1.2005) al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, definitivamente pronunciando:

1)     Dichiara che la sig.ra Y è tenuta al pagamento della provvigione maturata dalla ditta Immobiliare X e di conseguenza condanna la sig.ra Y al pagamento, in favore della ditta Immobiliare X, in persona della titolare sig.ra … della complessiva somma di €. 2.880,00 oltre interessi legali dal 8.1.2005 al soddisfo.

2)     Condanna altresì la medesima al pagamento delle spese di causa all’attrice, che determina in complessivi €. … per diritti, €. … per onorari, €. … per spese esenti ed €. … per spese generali 12,5% oltre IVA e CAP come per legge.

Empoli, 22 Luglio 2008

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Elena Fontanelli