Appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l’ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questo i venditori e gli acquirenti, possano continuare a rivolgersi nella zona dell’ex affiliato.

La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con l’ex franchisee, quale ex affiliata, i cui protagonisti siano stati sviati a favore della nuova figura imprenditrice.

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TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale di Firenze terza sezione civile, composta dai magistrati

Dr. Massimo Valeriani                    Presidente

Dr. Giuseppina Guttadauro             Giudice

Dr. Silvia Chiarantini                      Giudice Rel.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel Giudizio Civile R.G. 4032/2008 su reclamo proposto da

Immobiliare X

Avverso

L’ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Firenze il 25.2.2008 ante causam, con la quale

Rigettava il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. da Immobiliare X teso ad ottenere l’ordine di immediata cessazione dell’uso del proprio marchio e insegna e la restituzione del programma elettronico nonché l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione immobiliare nelle zone di … per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto

Il collegio

Letto il reclamo di cui sopra, letta la comparsa di costituzione e risposta della resistente agenzia Y ed esaminati tutti gli atti di causa, sentite le parti, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 30.9.2008, osserva quanto segue.

Il ricorso presentato ante causam ha per contenuto l’anticipazione degli effetti dell’azione inibitoria (art. 2599 c.c.) derivanti da asserita concorrenza sleale con sviamento di clientela asseritamene dovuto alla protratta attività di intermediazione immobiliare da parte del franchisee Agenzia Y nonostante la risoluzione del contratto di franchising con Immobiliare X. Tale attività si sarebbe realizzata e ristarebbe realizzando nella zona di … da parte dell’Agenzia Y avvalendosi della stessa struttura, compresi marchi e insegna nonché programmi informatici già utilizzati nel corso del rapporto di franchising e ciò in violazione dell’art. III.6 del contratto di franchising che vincolava l’affiliata dopo la cessazione del rapporto a non svolgere attività concorrente con quella dell’affiliante e della rete neppure in forma indiretta e che inoltre la obbligava alla immediata cessazione dell’attività negli stessi locali oltre che alla loro chiusura per un periodo di sei mesi dopo lo scioglimento del rapporto.

La reclamante impugnando il provvedimento di rigetto di prima istanza niente lamenta in punto di dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento ala accertata cessazione della utilizzazione del marchio ed alla già avvenuta restituzione del software.

Quanto poi all’asserita concorrenza sleale nella parte in cui essa è stata fondata dalla ricorrente-reclamante sulla violazione dei patti contrattuali, in particolare sulla violazione della clausola III.6, in merito alla nullità delle clausole vessatorie, ivi compresa quella ora citata, la reclamante non ha fatto valere alcun motivo di impugnazione, riconoscendo implicitamente che l’originale del contratto non contiene la sottoscrizione delle c.d. clausole vessatorie con la conseguenza dichiarata nel provvedimento del giudice di prima istanza della loro nullità/inefficacia ai sensi dell’art. 1341 c.c.

La reclamante assume invece che il giudice di prima istanza non avrebbe considerato l’attività di concorrenza sleale comunque posta in essere dall’agenzia Y anche se non necessariamente in violazione di regole contrattuali, ma pur sempre in violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. che contempla anche una responsabilità aquiliana.

In sostanza l’Agenzia Y pur avvalendosi del complesso organizzativo dei beni della propria impresa avrebbe continuato e starebbe tuttora continuando a svolgere sia pure con altra insegna la stessa attività nella stessa zona con gli stessi clienti in tre uffici, uno dei quali in … e contemporaneamente starebbe continuando ad esercitare in altre zone ancora l’attività con il marchio della Immobiliare X essendo l’agenzia Y ancora presente sul mercato con detto marchio e quindi di fatto profittando dell’avviamento della stessa Immobiliare X. Di fatto la presenza della Agenzia Y in quella zona impedirebbe alla Immobiliare X di sottoscrivere altri contratti di franchising con altre agenzie.

In realtà ben difficilmente può dirsi che vi sia sviamento di clientela giacchè manca il presupposto fondamentale della esistenza di clientela della Immobiliare X nella zona in cui opera la Agenzia Y a seguito della cessazione del rapporto di franchising. Come già rilevato dal giudice di prima istanza non vi è dubbio che la Immobiliare X non è presente nel territorio di …

La reclamante ipotizza ugualmente uno sviamento di clientela, quanto meno potenziale, giacchè la stessa Immobiliare X non potrebbe aprire nuove agenzie e/o sottoscrivere altri contratti di franchising in quella zona proprio per la persistente presenza della Agenzia Y.

In realtà detta presenza non può costituire un pericolo neppure potenziale per la Immobiliare X, libera di aprire nuove agenzie.

Infatti, nella zona di … l’Agenzia Y opera quale … e non più sotto l’insegna e con marchio della Immobiliare X. Inoltre l’Agenzia Y opera in locali che sono diversi da quelli in cui operava coma Immobiliare X (cfr. doc. 6 reclamata) e ciò da dicembre 2007, vale a dire da epoca immediatamente successiva allo scioglimento del rapporto di affiliazione con la Immobiliare X. Va infine considerato che non è affatto dimostrato che l’Agenzia Y utilizzi nell’ambito territoriale di … il c.d. know-how di Immobiliare X, tanto meno che faccia utilizzo di notizie riservate, tanto che la stessa reclamante non è stata in grado di indicare quali conoscenza utilizzate dalla Agenzia Y la danneggerebbero (potenzialmente).

Per quanto appena detto, si può concludere che nel modo di operare della agenzia Y non è ipotizzabile sviamento di clientela neppure per una presunta confusione che ella potrebbe ingenerare nella clientela stessa.

Diversamente appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l’ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questi i venditori e gli acquirenti, possono continuare a rivolgersi nella zona dell’Agenzia Y.

La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti, non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con la Agenzia Y, quale affiliata della Immobiliare X, i cui protagonisti siano stato sviati a favore della nuova figura imprenditrice.

Del tutto fuori luogo è il richiamo all’utilizzo di notizie relative alla clientela della zona di … laddove la Agenzia Y opera legittimamente quale Immobiliare X.

Va dunque confermata l’ordinanza del primo giudice con rigetto del reclamo e per effetto della soccombenza la reclamante va condannata al pagamento delle ulteriori spese relative a questa fase del procedimento cautelare che in mancanza di notula si liquidano in complessivi euro … oltre spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge, di cui euro … per diritto, euro … per onorari.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 terdecies, 700 c.p.c.

Respinge il reclamo di cui sopra e conferma l’ordinanza del giudice di prima istanza del 25.2.2008 con cui respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Immobiliare X.

Condanna la reclamante al rimborso a favore della reclamata Agenzia Y delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro … oltre spese generali, IVA  se dovuta e CAP di legge.

Così deciso in Firenze all’udienza camerale del 30.9.2008.

Il Giudice estensore                                                                    Il Presidente

F.to                                                                                                    F.to