TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE CIVILE

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MEMORIA AUTORIZZATA

NELL’INTERESSE DI

AGENZIA Y CONVENUTA RESISTENTE

CONTRO

IMMOBILIARE X ATTORE RICORRENTE

(Con Avv. …)

nel Giudizio R.G. 19047 / 2007 – D.ssa Breggia

Udienza 14.02.2008

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La difesa Agenzia Y si riporta a quanto dedotto, esposto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ulteriormente precisando quanto segue.

All’udienza del giorno 7.02.2008, la difesa Immobiliare X ha prodotto due lettere datate 6.12.2001 con cui la Sig.ra Agenzia Y firma per la “concessione del marchio e la fornitura di servizi”. Tali comunicazioni esulano dal contratto per il quale la ricorrente Immobiliare X ha chiesto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. che risale a quattro anni dopo, ovvero al 1.03.2005.

Nel 2005, la Agenzia Y avrebbe dovuto, eventualmente, avere un ulteriore comunicazione di “concessione del marchio e fornitura dei servizi”, relativa appunto all’ubicazione di Signa, anche se per tale contratto le parti avrebbero dovuto provvedere all’adeguamento imposto dalla L. 129/04, rendendo così vana l’eventuale comunicazione.

Per tali produzioni, in ogni caso, si contesta la conformità della copia all’originale.

Per quanto concerne, invece, la produzione relativa alla pubblicità che la Sig.ra Agenzia Y sembrerebbe aver effettuato sul sito www. … .it, il cui Webmaster è www. … .it , rileviamo che la presenza del nome esula dalla responsabilità della Agenzia Y, che non era a conoscenza dell’inserimento dati. La Sig.ra Agenzia Y, infatti, non ha dato nessun incarico al suddetto Webmaster di effettuare la pubblicità utilizzando ancora il marchio dell’Immobiliare X, come si evince in modo esplicito e chiaro dalla risposta data dall’Ing. … (doc. n. 1), presidente del sito www. … .it al cui contenuto integralmente si rimanda. Peraltro, facciamo notare al Giudice, che l’inconferente produzione è relativa alle unità locali di Castelfiorentino e Fucecchio, per cui in tale giudizio non rilevano. Se il Giudicante lo ritenesse opportuno ai fini di maggiori chiarimenti in merito, si chiede che il Sig. … venga sentito come persona informata sui fatti su tale circostanza.

La produzione del documento con cui la resistente comunica di aver rilasciato l’immobile di Signa sito in Via … e recante la data 14.12.2007, si riferisce, appunto al mero rilascio dei locali e non alla cessazione dell’uso del marchio e dell’insegna avvenuto in data 10.12.2007 come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di questa parte e in particolare dal documento n. 11, ovvero dalla comunicazione effettuata alla Camera di Commercio di Firenze di variazione dell’insegna in data 10.12.2007.

La Sig.ra Agenzia Y, infatti, per ovviare ad ogni inconveniente, aveva provveduto a coprire l’insegna e il marchio Immobiliare X, sollecitando la ditta addetta allo smontaggio dell’insegna a recarsi quanto prima sul luogo per provvedere all’asporto.

Anche di tale documento, comunque, si disconosce la conformità della copia prodotta all’originale non prodotto.

La difesa Immobiliare X all’udienza del 7.02.2008 ha mutato la domanda sulla concorrenza sleale; nel ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato alla Agenzia Y chiedeva l’emanazione del provvedimento sulla base del patto di non concorrenza inserito nel contratto, mentre alla scorsa udienza deduceva l’attività di concorrenza sleale sulla base dell’art. 2598 c.c., n. 3. Tale richiesta è da considerarsi domanda nuova e, quindi, inammissibile, in quanto i due requisiti essenziali per l’emanazione del provvedimento d’urgenza sono il fumus boni iuris e il periculum in mora che devono essere individuati in modo preciso nell’atto introduttivo del giudizio. Non possono essere cambiati in modo arbitrario dalla parte richiedente in qualsiasi momento, anche se nella fattispecie sono del tutto mancanti. E precisiamo meglio.

Non vi è periculum in mora in quanto l’Immobiliare X non svolge attività di intermediazione immobiliare, ma essa ha un diritto di proprietà intellettuale proprio, ovvero il marchio e l’insegna, che concede in uso agli affiliati. L’affiliato, in tal caso com’era l’Agenzia Y, ha solo l’utilizzo del marchio, ma rimane responsabile personalmente, in quanto soggetto giuridico imprenditoriale autonomo e indipendente, nei confronti dei soggetti terzi, ovvero fornitori, dipendenti e clienti finali. Questa, infatti, è la disciplina del franchising, attività veramente svolta dalla ricorrente, che, anche nello spirito comunitario è stata individuata come quel contratto che ha per oggetto la concessione di un “insieme di diritti della proprietà industriale o intellettuale” e non la concessione di un parco immobili su cui esercitare l’attività di intermediazione immobiliare, come vuol sostenere parte avversa. Infatti, ammesso anche che il contratto sia valido, il parco immobili acquisito dalla Agenzia Y non sarebbe mai stato oggetto di riconsegna all’affiliante, in quanto esula dal contratto di franchising con essa stipulato. L’Immobiliare X può cedere la proprietà intellettuale, marchio e insegna, perché non gli è certo impedito dalla resistente, che non svolge la stessa attività, ovvero l’attività di franchising. In ciò la mancanza assoluta di danno nei confronti della ricorrente così come la scorrettezza professionale invocata con il non consentito mutamento di domanda introdotto in udienza dalla controparte. La ricorrente tenterebbe di dimostrare il danno anche per mezzo della produzione di una copia di non si sa bene quale pubblicazione, nella quale sono riportati immobili facenti parte del cosiddetto “parco immobili” della ricorrente: quegli stessi immobili li vende anche, o meglio devono essere venduti in via esclusiva dalla Immobiliare X con sede legale in Firenze, Via … ? Se fosse così siamo fuori dal concetto di franchising; la produzione non porta a niente.

Il fumus boni iuris viene fondato su una clausola contrattuale inserita in un contratto che questa difesa ritiene nullo, pertanto il Giudicante non potrà non valutare anche sommariamente la nullità del contratto. Per quanto concerne, quindi, la mancanza del fumus boni iuris ci si riporta a quanto già specificato in comparsa di costituzione ai punti 3,4 e 5.

Preme sottolineare, infine, che gli immobili della Agenzia Y sono venduti anche da altre agenzie, e in merito può essere sentito il Sig. … che ha gestito la rete internet dell’Immobiliare X sino a dicembre 2007. Sul punto si produce inoltre estratti pubblicitari della Immobiliare X da cui si evince che le agenzie di … (… S.r.l.) e … (… S.r.l.) pubblicizzano gli immobili ubicati rispettivamente in Signa e Castelfiorentino (doc. n. 2-5). Ci dobbiamo purtroppo ripetere, ma dov’è il danno per la ricorrente nel momento in cui altri affiliati hanno legittimamente ricoperto le zone lasciate dalla Agenzia Y? Gli immobili sono sul mercato, i proprietari e i venditori sono sul mercato, chiunque degli affiliati, con il Know-how e il marchio di Immobiliare X, che non vengono assolutamente utilizzati dalla Agenzia Y, perché relativamente al Know-how ritenuto non rispondente alle odierne regole di mercato, può entrare nelle zone di Castelfiorentino e Signa in aperta e legittima concorrenza.

All’uopo preme ancora sottolineare che ancora alla data del 6.01.2008 l’Immobiliare X pubblicizzava gli immobili su “La Pulce” indicando il numero della Agenzia Y nella sede di … (doc. n. 6-7-8) e oggi la stessa si trova citata per l’uso del marchio. La confusione sul mercato è indotta direttamente dalla ricorrente, sin dal ricevimento della lettera del 14.11.2007, qui prodotta in originale quale documento n. 9, era stata intimata ad evitare la suddetta pubblicazione.

P.Q.M.

Previa riunione del presente giudizio al giudizio contraddistinto dal numero 19048/2007 R.G., si chiede il rigetto delle domande avanzate in via cautelare dalla “Immobiliare X”, in quanto inammissibili per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ovvero per l’infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate, considerando anche il formale disconoscimento della copia del contratto prodotto al suo originale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si producono: 1) Risposta a mezzo e-mail inviata dall’Ing. …; 2-5) Estratti pubblicitari Immobiliare X; 6-7) Estratti pubblicitari Immobiliare X con riferimenti telefonici della resistente; 8 ) Riferimenti telefonici Agenzia Y; 9) Lettera raccomandata a/r del 14.11.2007.

Salvis Iuribus.

Pistoia / Firenze 11.02.2008