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	<title>Studio Legale Caviglia &#38; Giuliani &#187; Rassegna di Giurisprudenza &#8211; Massimario</title>
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	<description>In claris non fit interpretatio</description>
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		<title>Art. 2932 Codice Civile &#8211; Esecuzione specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art. 2932 Codice Civile - Esecuzione specifica dell'obb]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[Falso]]></category>
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		<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. V, 08/10/2007, n.21055 La sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 del codice civile, con la quale viene trasferito a titolo oneroso la proprietà di un immobile, è assoggettata all&#8217;Invim, dal momento che le sentenze di trasferimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 08/10/2007, n.21055</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 del codice civile, con la quale viene trasferito a titolo oneroso la proprietà di un immobile, è assoggettata all&#8217;Invim, dal momento che le sentenze di trasferimento della proprietà sono considerate atti di alienazione a titolo oneroso dall&#8217;art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 643/1972 e che l&#8217;art. 31 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica fa rinvio, per l&#8217;accertamento, la liquidazione e la riscossione dell&#8217;Invim, in caso di alienazione a titolo oneroso, all&#8217;art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 sull&#8217;imposta di registro (il quale sottopone a tale imposta gli atti dell&#8217;Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se, al momento della registrazione, tali atti siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla sentenza passata in giudicato che definisca il processo).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Napoli, Sez. III, 20/09/2007</p>
<p style="text-align: justify;">La mancanza della dichiarazione, nel contratto preliminare, degli estremi della concessione edilizia e della allegazione della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, il giudice non può pronunciare la sentenza di trasferimento coattivo di diritti reali su edifici o loro parti, prevista dall&#8217;art. 2932 c.c., perché l&#8217;art. 40, L. 28 febbraio 1985, n. 47, (che, a pena di nullità, richiede le predette dichiarazioni o allegazioni per la stipulazione degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti), influisce indirettamente anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui all&#8217;art. 2932 c.c. che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l&#8217;autonomia negoziale delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Roma, Sez. IV, 05/09/2007</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di valenza e di efficacia delle sentenze emesse ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., che, anche in presenza di una sentenza che espressamente subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo l&#8217;effetto traslativo della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c. si produca comunque ex nunc, al momento del passaggio in giudicato della situazione, e che, quantomeno da tale momento (ove un termine non sia stato diversamente indicato), sorga, per il promissario acquirente, l&#8217;obbligo di adempimento cui l&#8217;effetto sia stato subordinato, tant&#8217;è che il solo rimedio esperibile a fronte del mancato versamento di quanto pattuito sia la risoluzione per inadempimento (Cass. nn. 26354/2006, 690/2006, 542/2006, 26233/2005, 2864/2003, 10827/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Trib. Monza, 03/09/2007</p>
<p style="text-align: justify;">La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo; ne consegue che, in tema di esecuzione specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. Unite, 24/08/2007, n.17952</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;azione ex art. 2932 c.c. per l&#8217;adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale promossa dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato un preliminare di vendita di un immobile oggetto di comunione legale senza il consenso dell&#8217;altro coniuge, quest&#8217;ultimo è litisconsorte necessario. Pertanto allorché il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi è nullo e va nuovamente celebrato a contraddittorio integro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. Unite, 24/08/2007, n.17952</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;azione prevista dall&#8217;art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l&#8217;adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell&#8217;altro coniuge, quest&#8217;ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l&#8217;affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.). (Risolve il contrasto, App. Firenze, 28 Settembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 30/07/2007, n.16829</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché il processo tributario è strutturato come processo di impugnazione di un atto impositivo, i motivi di impugnazione enunciati nel ricorso delimitano l&#8217;oggetto del giudizio senza che sia possibile dedurre in appello una diversa causa petendi. Di conseguenza, il contribuente non può dedurre per la prima volta in grado d&#8217;appello che la sentenza di cui all&#8217;art. 2932 c.c. sottoposta a tassazione era condizionata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 03/07/2007, n.5981</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di provvedimenti che concretino esatto adempimento del giudicato, il procedimento di ottemperanza assume contorni simili ad una esecuzione forzata ex art. 2932 c.c. ed il Giudice amministrativo assume pienezza di poteri per la concreta esecuzione del giudicato, in via diretta o tramite un Commissario, restando l&#8217;Amministrazione esautorata dai suoi originari poteri, con possibilità per il Giudice di sovrapporre agli atti posti in essere dalla Amministrazione le proprie concrete determinazioni, ovvero di appropriazione in via confermativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Trib. Bari, 31/05/2007</p>
<p style="text-align: justify;">Le facoltà concesse all&#8217;acquirente dall&#8217;art. 1482 c.c. di sospendere il pagamento del prezzo e di ottenere la risoluzione del contratto in caso di inutile decorso del termine assegnato dal giudice possono essere esercitate anche dal promissario acquirente prima della stipula del definitivo. L&#8217;esercizio di tali facoltà non è di ostacolo alla domanda ex art. 2932 c.c., qualora il giudice abbia disatteso l&#8217;istanza principale e il contratto non si sia risolto. In caso di sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli è possibile che il trasferimento del diritto oper iudicis sia subordinato al pagamento del prezzo avvenuto a seguito della dimostrazione da parte del promittente alienante della liberazione del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Napoli, Sez. III, 23/05/2007</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c. è ammissibile e produttiva di reali effetti traslativi soltanto se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartiene al promittente venditore, ovvero questi possa determinare gli stessi effetti; nei casi in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l’acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. Unite, 17/05/2007, n.11334</p>
<p style="text-align: justify;">La mera presentazione della domanda di cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico non è sufficiente a ritenere concluso il contratto nell&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza a un comportamento concludente dell&#8217;ente, e neppure la sua accettazione a seguito della comunicazione all&#8217;assegnatario del prezzo di cessione è determinante ai fini del trasferimento della proprietà dell&#8217;alloggio poiché da essa deriva solo la costituzione di un rapporto di carattere personale con l&#8217;ente che produce l&#8217;unico effetto di rendere incontestabile il diritto alla stipulazione del contratto di compravendita; tale rapporto, essendo caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, non integra gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di diritto privato suscettibile di esecuzione specifica attraverso il ricorso all&#8217;art. 2932 c.c., sicché l&#8217;assegnatario ha solo un&#8217;azione di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento colposo dell&#8217;Amministrazione la quale, sino al trasferimento della proprietà dell&#8217;alloggio, conserva i suoi poteri di controllo e può pur sempre disporre la revoca o la decadenza dell&#8217;assegnazione nei confronti dell&#8217;assegnatario che abbia perduto i requisiti richiesti dalla legge o sia inadempiente agli obblighi assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 24/04/2007, n.9849</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione di nullità prevista dall&#8217;articolo 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, con riferimento a negozi relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti ad effetti reali, perché le relative previsioni non possono essere estese ai contratti ad efficacia meramente obbligatoria, quali i preliminari di vendita. Infatti, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria di eventuali abusi edilizi commessi, con la conseguenza che rimane esclusa la sanzione della nullità per il successivo contratto definitivo di vendita. (Rigetta, App. Bologna, 28 Marzo 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Potenza, 24/04/2007</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 704 c.p.c. la natura petitoria del giudizio può essere legittimamente ravvisata soltanto in relazione a controversie in cui sia in discussione il diritto di proprietà od altro diritto reale afferente al bene oggetto della tutela possessoria, e non anche a quelle che, pur avendo ad oggetto la cosa su cui si controverte nel giudizio possessorio, siano però originate da pretese (di carattere restitutorio, recuperatorio o di altro genere) comunque fondate su rapporti obbligatori, come nel caso dell&#8217;azione intesa ad ottenere, ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti di un contratto preliminare di vendita non concluso ed avente, come oggetto, lo stesso bene di cui al giudizio possessorio (Cass. n. 8716/1997; Cass. n. 2522/1999; Cass. n. 3035/95; Cass. n. 1855/86; Cass. n. 5518/84; Cass. n. 5148/79).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, Sez. I, 19/04/2007, n.130</p>
<p style="text-align: justify;">Il valore degli immobili trasferiti con sentenza di esecuzione del preliminare di compravendita, resa ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., va determinato facendo riferimento al momento della registrazione della sentenza (e però, ai fini Invim si deve far riferimento alla data del 31 dicembre 1992, termine ultimo dell&#8217;imposta suddetta).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, Sez. VII, 11/04/2007, n.7</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza emessa ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva perciò il trasferimento va riferito alla data del deposito di tale sentenza (contenente l&#8217;ordine al Conservatore dei registri immobiliari di effettuare la trascrizione) e non alla data di stipulazione del contratto preliminare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Trib. Bari, Sez. III, 20/03/2007</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di fallimento, la facoltà concessa al curatore fallimentare &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 72, comma 4, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) &#8211; di scegliere tra l&#8217;esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare di vendita è indice di un potere discrezionale, il cui esercizio non necessita dell&#8217;autorizzazione del giudice delegato, avente l&#8217;effetto di paralizzare la domanda dei compromissori acquirenti diretta ad ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., inibendo la possibilità di adottare la suddetta pronuncia, diversamente efficace anche nei confronti del fallimento, con l&#8217;unico limite di carattere temporale costituito dal dover formulare la domanda nel corso del processo, al fine di impedire la formazione del giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. III, 15/03/2007, n.5991</p>
<p style="text-align: justify;">La prelazione agraria, presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto, non può essere validamente esercitata &#8211; né, conseguentemente, attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo &#8211; da colui che, pur avendo ricevuto la &#8220;denuntiatio&#8221; e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 2932 cod. civ., non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a contrarre. (Rigetta, App. Palermo, 12 Dicembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 01/03/2007, n.4888</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione produttivo, dal momento in cui si perfeziona, di semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi dal contratto di vendita di cosa futura che si perfeziona &#8220;ab initio&#8221; ed attribuisce lo &#8220;ius ad habendam rem&#8221; nel momento in cui la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che, accertata la sussistenza di un contratto preliminare di vendita di cosa futura, nel caso di fallimento del promittente venditore anche quando il promissario acquirente abbia già proposto domanda giudiziale per l&#8217;adempimento in forma specifica ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ. ed abbia, inoltre, trascritto la domanda stessa, resta impregiudicata per il curatore intervenuto &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 72 del r.d. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare) &#8211; la facoltà di dare esecuzione al contratto, oppure (come nel caso di specie) di chiederne lo scioglimento. (Rigetta, App. Venezia, 27 Marzo 2003).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 01/03/2007, n.4886</p>
<p style="text-align: justify;">In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l&#8217;ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell&#8217;art. 2702 cod. civ., si riferisce all&#8217;intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l&#8217;intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest&#8217;ultimo ha l&#8217;onere di proporre querela di falso. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell&#8217;enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad un&#8217;azione proposta ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ. in conseguenza dell&#8217;inadempimento della promittente venditrice di un immobile che si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo, l&#8217;aveva rigettata sul presupposto erroneo dell&#8217;insussistenza del fatto costitutivo della pretesa attorea in virtù della circostanza che il contratto preliminare era stato sottoscritto dalla suddetta parte solo nel foglio finale, così ritenendolo invalido ed inefficace). (Cassa con rinvio, App. Roma, 17 Dicembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 23/02/2007, n.4227</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si presume, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato come un &#8220;unicum&#8221; inscindibile, e che le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno dei contraenti siano prive di specifica autonomia e destinate a fondersi in un&#8217;unica dichiarazione negoziale, in quanto i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un&#8217;unica parte contrattuale complessa. Ne consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ., restando escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello tra i comproprietari promittenti dei quali esista e persista l&#8217;efficacia della relativa manifestazione negoziale. (Rigetta, App. Cagliari, 31 Dicembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 16/02/2007, n.3645</p>
<p style="text-align: justify;">Il collegamento negoziale si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell&#8217;operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l&#8217;interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell&#8217;inserimento di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta orientata al conseguimento dell&#8217;utilità pratica cui mira l&#8217;intera operazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell&#8217;enunciato principio, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata con la quale, in relazione ad un&#8217;azione di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inosservanza del termine previsto in funzione della stipula del contratto definitivo al quale era connessa la vendita di un altro immobile in favore di terzi da parte del promissario acquirente, era stato escluso, adottandosi una motivazione logica ed adeguata, tanto l&#8217;inserimento nel preliminare di clausole contrattuali che potessero esprimere la dedotta interdipendenza tra i due contratti, quanto che un tale legame fosse noto e fosse stato condiviso e fatto proprio dagli altri contraenti). (Rigetta, App. Milano, 31 Dicembre 1999).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 15/02/2007, n.3383</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di contratto preliminare, il promissario acquirente può esperire, contestualmente all&#8217;azione di cui all&#8217;art. 2932 c.c., anche l&#8217;azione di accertamento della esistenza dei vizi chiedendo la eliminazione degli stessi in forma specifica ovvero per equivalente (con domanda di riduzione del prezzo per importo pari alla loro spesa). Pertanto, la presenza di irregolarità edilizie dell&#8217;immobile &#8211; non conosciute dal promissario acquirente &#8211; integra vizi che legittimano la domanda intesa alla loro eliminazione ovvero alla riduzione del prezzo ragguagliabile alla spesa sostenuta per la sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 15/02/2007, n.3383</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di contratto preliminare, la consegna della cosa effettuata prima della stipula del contratto definitivo non determina la decorrenza dei termini previsti dall&#8217;art. 1495 del codice civile per fare valere la garanzia per i vizi non conosciuti, atteso che l&#8217;onere della tempestiva denuncia presuppone il trasferimento del diritto. Pertanto, nel caso in cui la cosa risulti affetta da vizi non considerati al momento della stipula del preliminare, il promissario acquirente anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene può non soltanto agire in risoluzione del contratto &#8211; perché l&#8217;obbligo assunto dal promittente venditore è quello di trasferire l&#8217;immobile esente da vizi che lo rendano inidoneo o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore &#8211; ma, di fronte al rifiuto del venditore di stipulare, può anche optare per l&#8217;adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., agendo contemporaneamente con l&#8217;azione di riduzione del corrispettivo senza che a detta facoltà possano essere opposte la decadenza o la prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Bari, Sez. I, 22/01/2007</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 1184 c.c., il termine per l&#8217;adempimento della obbligazione si presume stabilito &#8211; salvo prova contraria &#8211; a favore del debitore, tale che prima della scadenza dello stesso il debitore può adempiere la sua obbligazione &#8211; mentre il creditore non può allo stesso modo esigerla &#8211; costituendo in mora la controparte che rifiuti di riceverla. (Nella specie, in particolare, trattasi dell&#8217;adempimento di una obbligazione di pagamento relativa all&#8217;acquisto di un bene oggetto di un preliminare, seguito da un&#8217;azione ex art. 2932 c.c., laddove l&#8217;anticipato pagamento nessun danno arreca al creditore, posto che in tale fattispecie l&#8217;effetto traslativo della sentenza pronunciata ai sensi della suddetta norma codicistica si determina, comunque, dal passaggio in giudicato della stessa).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 17/01/2007, n.44</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito della giurisdizione esclusiva il Giudice amministrativo può emettere sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà di beni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 10/01/2007, n.233</p>
<p style="text-align: justify;">Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest&#8217;ultimo costituisce l&#8217;unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l&#8217;obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni,anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l&#8217;unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova &#8211; che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili &#8211; di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. (Cassa con rinvio, App. Torino, 17 Luglio 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 10/01/2007, n.233</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto definitivo, anche se contenente una disciplina diversa da quella prevista dal contratto preliminare, si presume unico regolamento del rapporto, a meno che non risulti la prova, incombente sull&#8217;attore, della sopravvivenza degli altri obblighi previsti dal preliminare, per effetto di accordo stipulato contestualmente al definitivo e per iscritto se avente ad oggetto beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 10/01/2007, n.4</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, con riferimento alla vendita di un bene in comunione, il consenso non sia stato manifestato da tutti i comproprietari, o sia stato validamente manifestato da alcuni soltanto di loro, si deve parlare di inesistenza (per mancato perfezionamento del suo iter formativo) o di invalidità del contratto preliminare, non essendosi formata o essendosi formata in modo invalido la volontà di una delle parti del negozio; con la conseguenza che la mancanza originaria, o la caducazione del vincolo per uno dei comproprietari, preclude in toto al promissario la possibilità di esercitare l&#8217;azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ., anche solo nei confronti dei comproprietari promittenti per il trasferimento dei diritti immobiliari loro spettanti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 08/01/2007, n.88</p>
<p style="text-align: justify;">In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell&#8217;altro, è soggetto alla disciplina dell&#8217;art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all&#8217;azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l&#8217;esercizio di tale azione; ne consegue che, finché l&#8217;azione di annullamento non venga proposta, l&#8217;atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 08/01/2007, n.88</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio proposto dal promissario acquirente ex art. 2932 c.c., per l&#8217;esecuzione in forma specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto avente a oggetto un bene della comunione legale, il coniuge pretermesso è legittimato passivo.</p>
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		<title>Diritto Vitivinicolo</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Vitivinicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende agrarie]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende vitivinicole]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
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		<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518 In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, anche chi abbia provveduto alla loro distruzione senza sottoporsi al controllo previsto dalla legge, assumendo che le vinacce e le fecce di vino fossero prive delle caratteristiche minime per essere utilizzate per la distillazione. (Rigetta, Trib. Foggia, 19 novembre 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 13/03/2006, n.5400</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della legge 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Regolamento n. 1153 cit., con il Regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 prima e con il regolamento CEE n. 223893 poi,che prevedono gli stessi obblighi documentali,già previsti dal precedente regolamento, non ha comportato alcuna abrogazione della disposizione anzidetta della legge nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Marche, 14/04/2004, n.159</p>
<p style="text-align: justify;">Non è sancito alcun limite territoriale dall&#8217;art. 4 n. 6, D.M. Politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti all&#8217;interno del territorio dello Stato, precludendo invece alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di sancire un divieto generale al trasferimento di detto diritto in aree non comprese dai rispettivi territori; l&#8217;articolo di cui sopra contempla norme di attuazione del Regolamento CEE del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento CEE della Commissione n. 1227/2000 riguardanti l&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che permette alle Regioni ed alle Province autonome di porre dei limiti all&#8217;esercizio del diritto di reimpianto unicamente sulla superficie di estirpazione, o di circoscrizioni territoriali omogenee e limitate, allo scopo di garantire le viticolture di qualità e tutelare gli ambienti orograficamente difficili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 13/01/2004, n.12</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2002) che prevede una disciplina sanzionatoria per l&#8217;ipotesi di impianto abusivo di vigneti è costituzionalmente illegittimo. La competenza sanzionatoria amministrativa, in questo caso, non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé,ma accede alle materie sostanziali (cfr. sentenze n. 361 del 2003; n. 28 del 1996; n. 85del 1996; n. 187 del 1996; n. 115 del 1995;n. 60 del 1993). L&#8217;impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all&#8217;alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure dar rilievo in contrario che la disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento Ce n. 1493 del 1999, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi dell&#8217;art. 117, quinto comma, della costituzione, l&#8217;attuazione ed esecuzione della normativa comunitari aspettano infatti, nelle materie di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Balzano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. pen., Sez. V, 02/10/2003, n.41480</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di frode comunitaria, previsto e punito dall&#8217;articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modificazioni, presenta carattere sussidiario rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 640-bis del codice penale, nel senso che si configura esclusivamente laddove l&#8217;agente si sia limitato alla «esposizione» di dati falsi e di notizie false, senza ricorrere a veri e propri artifici e raggiri di diversa natura. Ciò che si verifica, invece, allorché i dati falsi e le notizie false siano trasferiti in un pubblico documento (nella specie, mediante l&#8217;iscrizione all&#8217;albo vitivinicolo di una superficie dei terreni coltivati a vigneto maggiore di quella reale) ovvero quando l&#8217;agente abbia fornito alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia «probatoria» (nella specie, mediante una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 1). In tale evenienza, la condotta si caratterizza per la presenza di veri e propri artifici idonei a integrare il reato di truffa: i dati e le notizie falsi, infatti, non sono più solo «esposti» all&#8217;ente erogatore, bensì sono formati ab imis in termini tali da rendere «attendibile» ciò che viene esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 09/05/2003, n.7089</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di precetti amministrativi stabiliti per la regolare tenuta dei registri contabili necessari per le attività del settore vitivinicolo (e sanzionate dal D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987), l&#8217;art. 8, comma secondo, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768 (Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione della norma del Reg. (CEE) n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo), il quale stabilisce che i fogli dei registri prescritti dalla normativa comunitaria devono essere preventivamente numerati e vidimati dall&#8217;Ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, va interpretato, quanto al termine del loro compimento, in rapporto all&#8217;art. 13 dello stesso decreto, il quale fissa, implicitamente i termini per la registrazione delle operazioni, stabilendo che il compimento delle operazioni imprenditoriali (ricezione per le entrate, spedizione per le uscite, ricezione, spedizione o utilizzazione dei prodotti) siano precedute dalla vidimazione dei registri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 05/12/2002, n.17253</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della L. 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sé, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sé la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975 cit, con il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989, lo stesso obbligo già previsto dal precedente Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. I, 17/10/2002, n.208</p>
<p style="text-align: justify;">L art. 12 del Reg. n. 1294/96/CE del 4 luglio 1996, recante modalità d&#8217;applicazione del Reg. n. 822/87/CEE del Consiglio relativo atte dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, deve essere così interpretato: &#8211; la nozione di forza maggiore ivi contemplata non è limitata all&#8217;impossibilità assoluta ma va intesa nel senso che si applica anche a circostanze indipendenti dall operatore, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà; &#8211; spetta all&#8217;operatore dimostrare che sussistono le condizioni della forza maggiore e al giudice nazionale verificare l&#8217;esattezza dei fatti allegati e valutare se, alla luce delle circostanze, l&#8217;operatore ha dimostrato tutta la diligenza che ci si poteva da lui attendere al fine di rispettare i termini di dichiarazione previsti dai regolamenti comunitari; &#8211; il decesso improvviso dell&#8217;amministratore unico di un azienda famigliare costituita sotto la forma di comunità di beni (&#8220;Comunidad de bienes&#8221;), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli familiari, può, in linea di principio, essere considerato un caso di forza maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti (Ord.), Sez. contr., 13/06/2002, n.2</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;entrata in vigore della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione) che ha accentuato l&#8217;autonomia delle Regioni elencando in maniera tassativa le materie attribuite alla potestà normativa esclusiva o concorrente dello Stato, va confermato (risultando anzi ulteriormente rafforzate le considerazioni svolte nella vigenza del precedente assetto costituzionale) il giudizio espresso circa la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità della normativa primaria in materia di tenuta degli albi delle imprese artigiane, e di disciplina del settore vitivinicolo, nonché la rilevanza della questione in relazione all&#8217;esame preventivo di legittimità dei conseguenti regolamenti attuativi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost. (Ord.), 24/04/2002, n.144</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere disposta la restituzione alla Corte dei conti &#8211; sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato &#8211; degli atti relativi alla q.l.c. dell&#8217;art. 14 comma 3 d.lg. 30 aprile 1998 n. 173, sulla base del quale sono stati adottati i regolamenti di delegificazione in materia di semplificazione e armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, sottoposti al controllo della rimettente, sollevata in riferimento agli art. 70, 76, 117 e 118 comma 1 cost. prospettando censure concernenti la violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni e dell&#8217;autonomia di queste ultime, per aver dette norme autorizzato il Governo a disporre, con fonti regolamentari, in una materia attribuita dalla Costituzione alla competenza regionale, affinchè proceda ad un nuovo esame della questione a seguito della entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, che agli art. 3 e 4 ha modificato i parametri costituzionali di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. III, 18/07/2000, n.9442</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al regolamento Cee n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 l. n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il regolamento Cee n. 986, lo stesso obbligo già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 25/11/1998, n.308</p>
<p style="text-align: justify;">Durante gli anni 1991 e 1992, l&#8217;art. 6 n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1325, vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola. Qualora il viticoltore abbia trasgredito il divieto nella convinzione che esso non si estendesse alle varietà di uve da tavola, spetta al giudice nazionale decidere se vi sia stato un errore scusabile e determinarne le conseguenze.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 10/01/1998, n.150</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di illeciti amministrativi per violazione dei regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal d.l. n. 370 del 1987, conv. in l. n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purchè questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita. Pertanto, in materia di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, poichè il regolamento Cee n. 1153 del 1975 (richiamato dalla norma sanzionatoria di cui all&#8217;art. 4 d.l. n. 370 del 1987 citato) è stato sostituito dal regolamento Cee n. 986 del 1989, occorrerà esaminare caso per caso le singole fattispecie contestate, potendo essere applicabili le sanzioni di cui al citato art. 4 d.l. n. 370 del 1987 solo se il relativo precetto, già previsto dal regolamento n. 1153 del 1975, continui ad essere previsto, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal regolamento n. 986 del 1989.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 26/08/1997, n.8008</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di sanzioni amministrative, l&#8217;abrogazione del regolamento Cee n. 1153 del 1975 e la sua sostituzione con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non comporta di per sè sola l&#8217;inapplicabilità della sanzione prevista, dall&#8217;art. 4, comma 8, d.l. 7 settembre 1987 n. 370, convertito nella l. 4 novembre 1987 n. 460, tra l&#8217;altro, per la violazione dell&#8217;obbligo di tenuta di alcuni registri secondo le prescrizioni dettate nel settore vitivinicolo dal regolamento Cee 1153/75 della commissione, dovendosi accertare caso per caso se la fattispecie contestata debba ritenersi sanzionata dal citato art. 4, comma 8, del d.l. n. 370 del 1987, in quanto era già prevista dal Regolamento Cee n. 1153 e continua ad essere prevista, immutata in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal Regolamento Cee n. 986 del 1989. Infatti detta normativa sanzionatoria deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa specificate, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino concretamente in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del Regolamento espressamente richiamato con altri posteriori, purchè questi ultimi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto di detti obblighi, in guisa tale che venga a mancare la corrispondenza fra il precetto preso in esame dal legislatore del 1987 e la sanzione in relazione ad esso stabilita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. II, 05/06/1997, n.105</p>
<p style="text-align: justify;">Spetta al giudice nazionale stabilire in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d&#8217;analisi dei vini denominato &#8220;determinazione del rapporto isotopico O18 / O16 dell&#8217;acqua contenuta nel vino&#8221; sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall&#8217;art. 74 n. 2, lett. c), del regolamento (Cee) del Consiglio del 16 marzo 1987 n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 30/05/1997, n.4850</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo, e pertanto contiene, già in sè, la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio, in esso contenuto, al regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria, e prevedendo anche il regolamento C.E.E. n. 986, lo stesso obbligo, già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 04/12/1996, n.10815</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di opposizione ad ordinanza &#8211; ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli art. 22 e ss. l. n. 689 del 1981 integra un&#8217;azione di accertamento negativo, sicchè il sindacato del pretore adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi dell&#8217;opposizione stessa e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall&#8217;opponente, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità censure deducibili nel giudizio di opposizione e che non siano state nello stesso dedotte (nella specie, questione di successione nel tempo di norme comunitarie precettive in tema di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del regolamento Cee n. 986/89 della commissione del 10 aprile 1989, di modifica del precedente regolamento n. 1153 del 30 aprile 1975, senza contestuale successione tra le norme nazionali sanzionatorie, contenute, quanto all&#8217;ultimo regolamento citato, nel d.l. n. 370 del 1987, convertito con modificazioni nella l. n. 460 del 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di rilasciare autorizzazioni per nuovi impianti o reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria (reg. Cons. Cee 16 marzo 1987 n. 822/87), che è attribuito alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura, ai sensi dell&#8217;art. 117 cost., comprende la competenza sanzionatoria amministrativa per l&#8217;inosservanza dei precetti legislativi; pertanto, non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali (e, su delega, al direttore di un ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi), irrogare le sanzioni previste, per i nuovi impianti non autorizzati delle viti, dall&#8217;art. 4 comma 3 d.l. 7 settembre 1987 n. 370, conv. con modificazioni dalla l. 4 novembre 1987 n. 460.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative, previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987 n, 460, relativo ai nuovi impianti di viti, in quanto le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria, sono attribuite alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura e, conseguentemente, alle stesse è attribuita la competenza sanzionatoria amministrativa per la violazione dei corrispondenti precetti legislativi. Devono essere, pertanto, annullati l&#8217;ordinanza-ingiunzione n. 184 del 1994 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell&#8217;Ufficio di Firenze dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché il D.M. 2 settembre 1994, n. 53381 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. n. 370 del 1987.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 29/02/1996, n.122</p>
<p style="text-align: justify;">Non è viziata da errore manifesto di valutazione la decisione con cui il Consiglio, privilegiando l&#8217;obiettivo di garantire un reddito equo ai produttori di vino, ha ritenuto alcuni aiuti, erogati per il periodo strettamente necessario alla correzione dello squilibrio constatato, compatibili con il mercato comune, dato che essi non avevano provocato un turbamento reale e duraturo del funzionamento dell&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La l. reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, che consente alla regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822/87, violando con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La legge regionale Umbria riapprovata il 31 marzo 1994 che consente la regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822 del 1987, violando, con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Umbria, approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, poi riapprovata, con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione della L.R. 25 gennaio 1993, n. 1 &#8211; Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a Doc, e/o a Docg dell&#8217;Umbria), in quanto, non rispettando le condizioni richieste dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 822/87/Cee, sull&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituisce un caso di esercizio illegittimo della potestà legislativa regionale, censurabile in base agli artt. 11 e 117 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti Friuli-V. Giulia, Sez. contr., 21/06/1994, n.8</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;ex direttore del centro regionale vitivinicolo &#8211; ente operante nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia &#8211; assunto con contratto di diritto privato e, successivamente, a causa della soppressione del centro, passato alle dipendenze dell&#8217;ente regionale sviluppo agricolo con compiti di capo servizio, incaricato di collaborare con il direttore per gli affari inerenti la vitivinicoltura, non compete più l&#8217;assegno personale previsto dall&#8217;art. 24 comma 5 in favore dei funzionari, assunti con contratto privato, incaricati di svolgere funzioni equiparabili a quelle di direttore regionale (massimo livello della burocrazia nella regione); tale trattamento economico aggiuntivo infatti è legato all&#8217;effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali di vertice e tali non sono quelle di capo servizio, sia pure incaricato di collaborare con il direttore dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 01/04/1993, n.31</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 del regolamento (CEE) della commissione 16 maggio 1973 n. 1311 relativo alla lista provvisoria del VQPRD come pure all&#8217;identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, deve essere interpretato nel senso che solo i vini DOC e DOCG, durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire tra il 22 maggio e il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia alla qualifica di VQPRD e, conseguentemente, non erano dovuti, in relazione ad essi, gli ICM al momento dell&#8217;esportazione. L&#8217;autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di accompagnamento per i vini meritevoli della menzione VQPRD nel contesto della organizzazione comune del settore del vino è tenuta all&#8217;osservanza del principio del legittimo affidamento. Tuttavia, nell&#8217;ipotesi in cui un documento di accompagnamento sia stato emesso da una autorità nazionale non abilitata a tal fine e che, sulla base di una erronea interpretazione della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclamato il pagamento degli ICM, previsto da quest&#8217;ultima, non può essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affidamento, malgrado la loro buona fede, con la conseguenza che la riscossione degli i.c.m. può aversi anche dopo l&#8217;avvenuta esportazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;erogazione dei contributi per la commercializzazione all&#8217;estero del vino, previsti dall&#8217;art. 6, l. reg. sic. 30 luglio 1973, n. 28, non consegue automaticamente dall&#8217;accertamento di presupposti vincolanti, ma costituisce esercizio di una funzione discrezionale tipicamente pubblicistica, attribuita in relazione ad interessi generali del settore vitivinicolo; pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 5, l. reg. n. 58/1983, sostituendo il 1° comma dell&#8217;art. 6, l. reg. n. 28/1973, ha chiaramente inteso limitare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, gli interventi a favore degli operatori del settore vitivinicolo esclusivamente alla erogazione di contributi finalizzati alla promozione, diffusione e pubblicità sui mercati nazionali, comunitari ed extra-comunitari dei vini siciliani prodotti dagli organismi cooperative-cantine sociali e dai loro consorzi; si deve pertanto ritenere che, dalla predetta data (del 1° gennaio 1983), la citata legge regionale escluda ogni possibilità di erogare contribuzioni dirette ad assicurare la penetrazione, anche all&#8217;estero, dei vini siciliani e neghi agli organismi dell&#8217;amministrazione regionale la potestà di concedere aiuti intesi a favorire il collocamento e la commercializzazione dei predetti vini sia sul mercato italiano che sui mercati esteri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 04/07/1989, n.326</p>
<p style="text-align: justify;">Le istituzioni comunitarie devono intervenire per garantire l&#8217;osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo solo qualora sussistano elementi che dimostrino che i competenti organi nazionali non svolgono in modo soddisfacente i compiti di controllo che sono loro affidati dalla normativa comunitaria; conseguentemente tali organi non rispondono dei danni collegati ad un insufficiente controllo ovvero alla tardiva o parziale informazione del pubblico circa la rischiosità di determinati prodotti (nel caso, il vino al ).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Sicilia, Sez. I, 18/11/1986, n.875</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio della comunità economica europea (Cee) 28 aprile 1970, n. 816, quale risulta sostituito dai successivi regolamenti del consiglio medesimo 19 giugno 1978, n. 1360 e 5 febbraio 1979, n. 337, recante disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, richiamando (all&#8217;art. 34) l&#8217;art. 92 del trattato, rende incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza; pertanto, in virtù di tali disposizioni nonché della l. reg. sic. 14 giugno 1983, n. 58, che ha modificato l&#8217;art. 6 della precedente l. reg. 30 luglio 1973, n. 28, la regione siciliana, e per essa l&#8217;istituto regionale della vite e del vino, a partire dal 1 gennaio 1983 non possono più erogare alcun contributo in applicazione dell&#8217;originario dettato di cui al suddetto art. 6 l. reg. n. 28 del 1978.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 18/09/1986</p>
<p style="text-align: justify;">La repubblica federale di Germania, non autorizzando l&#8217;aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato nell&#8217;elaborazione di vino tipico e di vino di qualità prodotto in regioni determinate, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dagli art. 32 e 33 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dall&#8217;art. 8 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 14/05/1985, n.89</p>
<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi art. 43 e 48, del regolamento della commissione 5 dicembre 1973, n. 3282 relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2 e del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi art. 2 e 43, va interpretato nel senso ch&#8217;esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, entrambi originari di più stati membri, e la messa in commercio nell&#8217;ambito della comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione , purché l&#8217;indicazione non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 05/05/1983, n.80</p>
<p style="text-align: justify;">Il vino che contenga una percentuale di fecce nettamente inferiore alla media rilevata dopo il primo travaso può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato 2°, punto 8 (sostituito dal regolamento 337/79, allegato 2°, punto 9), relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo; spetta al giudice a quo valutare tale percentuale in base alle tradizioni viticole che caratterizzano il vino in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 16/02/1982</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, non osta a che una legislazione nazionale relativa alla preparazione degli aperitivi a base di vino contenga una disposizione come quella cui si riferisce il giudice nazionale (nella specie: disposizioni relative alla fissazione della gradazione alcoolica naturale minima dei vini da pasto utilizzabili nella fabbricazione di aperitivi a base di vino).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 20/01/1971, n.3</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamento CEE n. 816 del 28 aprile 1970 e regolamento CEE n. 817 del 28 aprile 1970: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perché rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunità.</p>
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