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	<title>Studio Legale Caviglia &#38; Giuliani &#187; Concorrenza</title>
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		<title>Franchising &#8211; Concorrenza sleale &#8211; Sviamento di clientela</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questo i venditori e gli acquirenti, possano continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;ex affiliato. La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questo i venditori e gli acquirenti, possano continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;ex affiliato.</em></p>
<p align="center"><em>La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con l&#8217;ex franchisee, quale ex affiliata, i cui protagonisti siano stati sviati a favore della nuova figura imprenditrice.</em></p>
<p align="center">*** *** ***</p>
<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p>Il Tribunale di Firenze terza sezione civile, composta dai magistrati</p>
<p>Dr. Massimo Valeriani                    Presidente</p>
<p>Dr. Giuseppina Guttadauro             Giudice</p>
<p>Dr. Silvia Chiarantini                      Giudice Rel.</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>Nel Giudizio Civile R.G. 4032/2008 <strong>su reclamo proposto da</strong></p>
<p>Immobiliare X</p>
<p><strong>Avverso</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Firenze il 25.2.2008 ante causam, con la quale</p>
<p style="text-align: justify;">Rigettava il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. da Immobiliare X teso ad ottenere l&#8217;ordine di immediata cessazione dell&#8217;uso del proprio marchio e insegna e la restituzione del programma elettronico nonché l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nelle zone di &#8230; per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il collegio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Letto il reclamo di cui sopra, letta la comparsa di costituzione e risposta della resistente agenzia Y ed esaminati tutti gli atti di causa, sentite le parti, a scioglimento della riserva di cui all&#8217;udienza del 30.9.2008, osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso presentato ante causam ha per contenuto l&#8217;anticipazione degli effetti dell&#8217;azione inibitoria (art. 2599 c.c.) derivanti da asserita concorrenza sleale con sviamento di clientela asseritamene dovuto alla protratta attività di intermediazione immobiliare da parte del franchisee Agenzia Y nonostante la risoluzione del contratto di franchising con Immobiliare X. Tale attività si sarebbe realizzata e ristarebbe realizzando nella zona di &#8230; da parte dell&#8217;Agenzia Y avvalendosi della stessa struttura, compresi marchi e insegna nonché programmi informatici già utilizzati nel corso del rapporto di franchising e ciò in violazione dell&#8217;art. III.6 del contratto di franchising che vincolava l&#8217;affiliata dopo la cessazione del rapporto a non svolgere attività concorrente con quella dell&#8217;affiliante e della rete neppure in forma indiretta e che inoltre la obbligava alla immediata cessazione dell&#8217;attività negli stessi locali oltre che alla loro chiusura per un periodo di sei mesi dopo lo scioglimento del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante impugnando il provvedimento di rigetto di prima istanza niente lamenta in punto di dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento ala accertata cessazione della utilizzazione del marchio ed alla già avvenuta restituzione del software.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi all&#8217;asserita concorrenza sleale nella parte in cui essa è stata fondata dalla ricorrente-reclamante sulla violazione dei patti contrattuali, in particolare sulla violazione della clausola III.6, in merito alla nullità delle clausole vessatorie, ivi compresa quella ora citata, la reclamante non ha fatto valere alcun motivo di impugnazione, riconoscendo implicitamente che l&#8217;originale del contratto non contiene la sottoscrizione delle c.d. clausole vessatorie con la conseguenza dichiarata nel provvedimento del giudice di prima istanza della loro nullità/inefficacia ai sensi dell&#8217;art. 1341 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante assume invece che il giudice di prima istanza non avrebbe considerato l&#8217;attività di concorrenza sleale comunque posta in essere dall&#8217;agenzia Y anche se non necessariamente in violazione di regole contrattuali, ma pur sempre in violazione dell&#8217;art. 2598 n. 3 c.c. che contempla anche una responsabilità aquiliana.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza l&#8217;Agenzia Y pur avvalendosi del complesso organizzativo dei beni della propria impresa avrebbe continuato e starebbe tuttora continuando a svolgere sia pure con altra insegna la stessa attività nella stessa zona con gli stessi clienti in tre uffici, uno dei quali in &#8230; e contemporaneamente starebbe continuando ad esercitare in altre zone ancora l&#8217;attività con il marchio della Immobiliare X essendo l&#8217;agenzia Y ancora presente sul mercato con detto marchio e quindi di fatto profittando dell&#8217;avviamento della stessa Immobiliare X. Di fatto la presenza della Agenzia Y in quella zona impedirebbe alla Immobiliare X di sottoscrivere altri contratti di franchising con altre agenzie.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà ben difficilmente può dirsi che vi sia sviamento di clientela giacchè manca il presupposto fondamentale della esistenza di clientela della Immobiliare X nella zona in cui opera la Agenzia Y a seguito della cessazione del rapporto di franchising. Come già rilevato dal giudice di prima istanza non vi è dubbio che la Immobiliare X non è presente nel territorio di &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante ipotizza ugualmente uno sviamento di clientela, quanto meno potenziale, giacchè la stessa Immobiliare X non potrebbe aprire nuove agenzie e/o sottoscrivere altri contratti di franchising in quella zona proprio per la persistente presenza della Agenzia Y.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà detta presenza non può costituire un pericolo neppure potenziale per la Immobiliare X, libera di aprire nuove agenzie.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nella zona di &#8230; l&#8217;Agenzia Y opera quale &#8230; e non più sotto l&#8217;insegna e con marchio della Immobiliare X. Inoltre l&#8217;Agenzia Y opera in locali che sono diversi da quelli in cui operava coma Immobiliare X (cfr. doc. 6 reclamata) e ciò da dicembre 2007, vale a dire da epoca immediatamente successiva allo scioglimento del rapporto di affiliazione con la Immobiliare X. Va infine considerato che non è affatto dimostrato che l&#8217;Agenzia Y utilizzi nell&#8217;ambito territoriale di &#8230; il c.d. know-how di Immobiliare X, tanto meno che faccia utilizzo di notizie riservate, tanto che la stessa reclamante non è stata in grado di indicare quali conoscenza utilizzate dalla Agenzia Y la danneggerebbero (potenzialmente).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto appena detto, si può concludere che nel modo di operare della agenzia Y non è ipotizzabile sviamento di clientela neppure per una presunta confusione che ella potrebbe ingenerare nella clientela stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questi i venditori e gli acquirenti, possono continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;Agenzia Y.</p>
<p style="text-align: justify;">La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti, non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con la Agenzia Y, quale affiliata della Immobiliare X, i cui protagonisti siano stato sviati a favore della nuova figura imprenditrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Del tutto fuori luogo è il richiamo all&#8217;utilizzo di notizie relative alla clientela della zona di &#8230; laddove la Agenzia Y opera legittimamente quale Immobiliare X.</p>
<p style="text-align: justify;">Va dunque confermata l&#8217;ordinanza del primo giudice con rigetto del reclamo e per effetto della soccombenza la reclamante va condannata al pagamento delle ulteriori spese relative a questa fase del procedimento cautelare che in mancanza di notula si liquidano in complessivi euro &#8230; oltre spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge, di cui euro &#8230; per diritto, euro &#8230; per onorari.</p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 669 <em>terdecies</em>, 700 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge il reclamo di cui sopra e conferma l&#8217;ordinanza del giudice di prima istanza del 25.2.2008 con cui respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Immobiliare X.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la reclamante al rimborso a favore della reclamata Agenzia Y delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro &#8230; oltre spese generali, IVA  se dovuta e CAP di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze all&#8217;udienza camerale del 30.9.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice estensore                                                                    Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">F.to                                                                                                    F.to</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Franchising &#8211; Concorrenza Sleale &#8211; Memoria autorizzata del resistente</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discorso di Calamandrei sulla Costituzione]]></category>
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		<description><![CDATA[TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE CIVILE *** MEMORIA AUTORIZZATA NELL&#8217;INTERESSE DI AGENZIA Y CONVENUTA RESISTENTE CONTRO IMMOBILIARE X ATTORE RICORRENTE (Con Avv. &#8230;) nel Giudizio R.G. 19047 / 2007 &#8211; D.ssa Breggia Udienza 14.02.2008 *** *** La difesa Agenzia Y si riporta a quanto dedotto, esposto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ulteriormente precisando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p align="center"><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>
<p align="center"><strong>***</strong></p>
<p align="center"><strong>MEMORIA AUTORIZZATA </strong></p>
<p align="center"><strong>NELL&#8217;INTERESSE DI</strong></p>
<p><strong>AGENZIA Y CONVENUTA RESISTENTE</strong></p>
<p align="center"><strong>CONTRO</strong></p>
<p><strong>IMMOBILIARE X ATTORE RICORRENTE</strong></p>
<p align="center">(Con Avv. &#8230;)</p>
<p align="center"><strong>nel Giudizio R.G. 19047 / 2007 &#8211; D.ssa Breggia </strong></p>
<p align="center"><strong>Udienza 14.02.2008 </strong></p>
<p align="center">*** ***</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa Agenzia Y si riporta a quanto dedotto, esposto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ulteriormente precisando quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del giorno 7.02.2008, la difesa Immobiliare X ha prodotto due lettere datate 6.12.2001 con cui la Sig.ra Agenzia Y firma per la &#8220;concessione del marchio e la fornitura di servizi&#8221;. Tali comunicazioni esulano dal contratto per il quale la ricorrente Immobiliare X ha chiesto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. che risale a quattro anni dopo, ovvero al 1.03.2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2005, la Agenzia Y avrebbe dovuto, eventualmente, avere un ulteriore comunicazione di &#8220;concessione del marchio e fornitura dei servizi&#8221;, relativa appunto all&#8217;ubicazione di Signa, anche se per tale contratto le parti avrebbero dovuto provvedere all&#8217;adeguamento imposto dalla L. 129/04, rendendo così vana l&#8217;eventuale comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali produzioni, in ogni caso, si contesta la conformità della copia all&#8217;originale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, invece, la produzione relativa alla pubblicità che la Sig.ra Agenzia Y sembrerebbe aver effettuato sul sito www. &#8230; .it, il cui Webmaster è www. &#8230; .it , rileviamo che la presenza del nome esula dalla responsabilità della Agenzia Y, che non era a conoscenza dell&#8217;inserimento dati. La Sig.ra Agenzia Y, infatti, non ha dato nessun incarico al suddetto Webmaster di effettuare la pubblicità utilizzando ancora il marchio dell&#8217;Immobiliare X, come si evince in modo esplicito e chiaro dalla risposta data dall&#8217;Ing. &#8230; (doc. n. 1), presidente del sito www. &#8230; .it al cui contenuto integralmente si rimanda. Peraltro, facciamo notare al Giudice, che l&#8217;inconferente produzione è relativa alle unità locali di Castelfiorentino e Fucecchio, per cui in tale giudizio non rilevano. Se il Giudicante lo ritenesse opportuno ai fini di maggiori chiarimenti in merito, si chiede che il Sig. &#8230; venga sentito come persona informata sui fatti su tale circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;">La produzione del documento con cui la resistente comunica di aver rilasciato l&#8217;immobile di Signa sito in Via &#8230; e recante la data 14.12.2007, si riferisce, appunto al mero rilascio dei locali e non alla cessazione dell&#8217;uso del marchio e dell&#8217;insegna avvenuto in data 10.12.2007 come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di questa parte e in particolare dal documento n. 11, ovvero dalla <strong><span style="text-decoration: underline;">comunicazione effettuata alla Camera di Commercio di Firenze di variazione dell&#8217;insegna in data 10.12.2007. </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Sig.ra Agenzia Y, infatti, per ovviare ad ogni inconveniente, aveva provveduto a <strong><span style="text-decoration: underline;">coprire</span></strong> l&#8217;insegna e il marchio Immobiliare X, sollecitando la ditta addetta allo smontaggio dell&#8217;insegna a recarsi quanto prima sul luogo per provvedere all&#8217;asporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche di tale documento, comunque, si disconosce la conformità della copia prodotta all&#8217;originale non prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa Immobiliare X all&#8217;udienza del 7.02.2008 ha mutato la domanda sulla concorrenza sleale; nel ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato alla Agenzia Y chiedeva l&#8217;emanazione del provvedimento sulla base del patto di non concorrenza inserito nel contratto, mentre alla scorsa udienza deduceva l&#8217;attività di concorrenza sleale sulla base dell&#8217;art. 2598 c.c., n. 3. Tale richiesta è da considerarsi domanda nuova e, quindi, inammissibile, in quanto i due requisiti essenziali per l&#8217;emanazione del provvedimento d&#8217;urgenza sono il <em>fumus boni iuris</em> e il <em>periculum in mora</em> che devono essere individuati in modo preciso nell&#8217;atto introduttivo del giudizio. Non possono essere cambiati in modo arbitrario dalla parte richiedente in qualsiasi momento, anche se nella fattispecie sono del tutto mancanti. E precisiamo meglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è <em>periculum in mora</em> in quanto <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;Immobiliare X non svolge attività di intermediazione immobiliare, ma essa ha un diritto di proprietà intellettuale proprio, ovvero <strong>il marchio e l&#8217;insegna, che concede in uso</strong> agli affiliati</span>. L&#8217;affiliato, in tal caso com&#8217;era l&#8217;Agenzia Y, ha solo l&#8217;utilizzo del marchio, ma rimane responsabile personalmente, in quanto soggetto giuridico imprenditoriale autonomo e indipendente, nei confronti dei soggetti terzi, ovvero fornitori, dipendenti e clienti finali. Questa, infatti, è la disciplina del franchising, attività veramente svolta dalla ricorrente, che, anche nello spirito comunitario è stata individuata come quel contratto che ha per oggetto <span style="text-decoration: underline;">la concessione di un &#8220;insieme di diritti della proprietà industriale o intellettuale&#8221; e non la concessione di un parco immobili su cui esercitare l&#8217;attività di intermediazione immobiliare,</span> come vuol sostenere parte avversa. Infatti, ammesso anche che il contratto sia valido, il parco immobili acquisito dalla Agenzia Y non sarebbe mai stato oggetto di riconsegna all&#8217;affiliante, in quanto esula dal contratto di franchising con essa stipulato. <strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;Immobiliare X può cedere la proprietà intellettuale, marchio e insegna, perché non gli è certo impedito dalla resistente, che non svolge la stessa attività, ovvero l&#8217;attività di franchising.</span></strong><strong> </strong>In ciò la mancanza assoluta di danno nei confronti della ricorrente così come la scorrettezza professionale invocata con il non consentito mutamento di domanda introdotto in udienza dalla controparte. La ricorrente tenterebbe di dimostrare il danno anche per mezzo della produzione di una copia di non si sa bene quale pubblicazione, nella quale sono riportati immobili facenti parte del cosiddetto &#8220;parco immobili&#8221; della ricorrente: quegli stessi immobili li vende anche, o meglio devono essere venduti in via esclusiva dalla Immobiliare X con sede legale in Firenze, Via &#8230; ? Se fosse così siamo fuori dal concetto di franchising; la produzione non porta a niente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>fumus boni iuris</em> viene fondato su una clausola contrattuale inserita in un contratto che questa difesa ritiene nullo, <strong><span style="text-decoration: underline;">pertanto il Giudicante non potrà non valutare anche sommariamente la nullità del contratto</span></strong>. Per quanto concerne, quindi, la mancanza del <em>fumus boni iuris</em> ci si riporta a quanto già specificato in comparsa di costituzione ai punti 3,4 e 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Preme sottolineare, infine, che gli immobili della Agenzia Y sono venduti anche da altre agenzie, e in merito può essere sentito il Sig. &#8230; che ha gestito la rete internet dell&#8217;Immobiliare X sino a dicembre 2007. Sul punto si produce inoltre estratti pubblicitari della Immobiliare X da cui si evince che le agenzie di &#8230; (&#8230; S.r.l.) e &#8230; (&#8230; S.r.l.) pubblicizzano gli immobili ubicati rispettivamente in Signa e Castelfiorentino (doc. n. 2-5). Ci dobbiamo purtroppo ripetere, ma dov&#8217;è il danno per la ricorrente nel momento in cui altri affiliati hanno legittimamente ricoperto le zone lasciate dalla Agenzia Y? Gli immobili sono sul mercato, i proprietari e i venditori sono sul mercato, chiunque degli affiliati, con il Know-how e il marchio di Immobiliare X, che non vengono assolutamente utilizzati dalla Agenzia Y, perché relativamente al Know-how ritenuto non rispondente alle odierne regole di mercato, può entrare nelle zone di Castelfiorentino e Signa in aperta e legittima concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;uopo preme ancora sottolineare che ancora alla data del 6.01.2008 l&#8217;Immobiliare X pubblicizzava gli immobili su &#8220;La Pulce&#8221; indicando il numero della Agenzia Y nella sede di &#8230; (doc. n. 6-7-8) e oggi la stessa si trova citata per l&#8217;uso del marchio. La confusione sul mercato è indotta direttamente dalla ricorrente, sin dal ricevimento della lettera del 14.11.2007, qui prodotta in originale quale documento n. 9, era stata intimata ad evitare la suddetta pubblicazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Previa riunione del presente giudizio al giudizio contraddistinto dal numero 19048/2007 R.G., si chiede il rigetto delle domande avanzate in via cautelare dalla &#8220;Immobiliare X&#8221;, in quanto inammissibili per mancanza del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em>, ovvero per l&#8217;infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate, considerando anche il formale disconoscimento della copia del contratto prodotto al suo originale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si producono: 1) Risposta a mezzo e-mail inviata dall&#8217;Ing. &#8230;; 2-5) Estratti pubblicitari Immobiliare X; 6-7) Estratti pubblicitari Immobiliare X con riferimenti telefonici della resistente; 8 ) Riferimenti telefonici Agenzia Y; 9) Lettera raccomandata a/r del 14.11.2007.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Salvis Iuribus.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pistoia / Firenze 11.02.2008</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Franchising &#8211; Concorrenza Sleale &#8211; Memoria di costituzione</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discorso di Calamandrei sulla Costituzione]]></category>
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		<description><![CDATA[TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE CIVILE *** COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER AGENZIA Y CONVENUTA RESISTENTE ditta individuale con sede in Empoli (FI), &#8230; (P.IVA &#8230;), iscritta nel Ruolo dei Mediatori al n. &#8230; del giorno &#8230; (REA &#8230;), in persona dell’omonimo titolare Sig.ra &#8230;, rappresentata e difesa  dal sottoscritto procuratore Avv.  &#8230; del Foro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>***</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>AGENZIA Y<span> </span><span> </span>CONVENUTA RESISTENTE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">ditta individuale con sede in Empoli (FI), &#8230; (P.IVA &#8230;), iscritta nel Ruolo dei Mediatori al n. &#8230; del giorno &#8230; (REA &#8230;), in persona dell’omonimo titolare Sig.ra &#8230;, rappresentata e difesa  dal sottoscritto procuratore Avv.  &#8230; del Foro di Pistoia, giusta procura e mandato a margine del presente atto, e per elezione domiciliata presso lo studio dell’Avv.  &#8230;, sito in Firenze, Via  &#8230;, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0573.506004;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>CONTRO</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>IMMOBILIARE X<span> </span><span> </span><span> </span>ATTORE RICORRENTE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span> </span>(Con Avv. &#8230;)</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>nel Giudizio R.G. 19047 / 2007 – D.ssa Breggia<span> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>Udienza 07.02.2008 </strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">***<span> </span>***</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Con Ricorso ex art. 700 c.p.c. <em>ante causam</em> notificato alla convenuta Y in data 17.01.2008, la Società “Immobiliare X”, con l’assistenza dell’Avv. &#8230;, ha richiesto all’intestato Tribunale l’accoglimento delle seguenti conclusioni:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>“… a) l’immediata cessazione dell’uso del marchio “&#8230;”, dell’insegna e la restituzione del programma elettronico;</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>b) l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione immobiliare nelle zone di Signa e Lastra a Signa per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto …”.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">In parte motiva del ricorso si legge che le richieste sono determinate dal fatto che la Sig.ra &#8230; continua ad esercitare l’attività di cui al contratto del giorno 01.03.2005 sotto l’insegna e marchio “I&#8230; (cfr. doc. n. 1).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Si costituisce in giudizio con la presente comparsa di costituzione e risposta la Sig.ra &#8230;, la quale contesta integralmente tutto quanto esposto <em>ex adverso</em> nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e assume quanto segue.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>1) <span style="text-decoration: underline;">AVVENUTA CESSAZIONE DELL’USO DEL MARCHIO E DELL’INSEGNA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il ricorso ex art. 700 c.p.c. a firma dell’Avv.  &#8230; è stato depositato in data 13.12.2007, e controparte era perfettamente a conoscenza che almeno fin dal 10.12.2007 la comparente aveva cessato l’uso del marchio e dell’insegna “&#8230;”; a comprova di ciò la ricorrente per mezzo del suo procuratore ebbe ad inviare il fax che qui si produce come doc. n. 2 (cfr. doc. n. 2).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il tutto prende le mosse da una prima contestazione effettuata da questa parte fin dal 14.11.2007, cui ha fatto seguito la comunicazione del giorno <span style="text-decoration: underline;">21.11.2007</span> (cfr. doc. n. 3), con la quale la comparente <em>“… considerando ovviamente cessato il rapporto di franchising, per inadempimento del franchisor … <span style="text-decoration: underline;">provvederà all’asportazione delle insegne nel più breve tempo possibile</span> …”.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ad ulteriore conferma produciamo preventivo n. 296/2007 – B della Società “&#8230;” del giorno 26.11.2007 relativo a n. 3 frontali di insegna con nuova denominazione “&#8230;” e relativa fattura (cfr. docc. nn. 4 &#8211; 5).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Comparando tutte le date della documentazione prodotta, su tale punto la domanda e è infondata e quindi non merita accoglimento avendo la comparente provveduto a quanto richiesto prima dell’introduzione del presente giudizio, nella piena consapevolezza di controparte, ma non per i motivi strumentalmente ed inconferentemente addotti dalla ricorrente, bensì per la nullità dei contratti in essere tra le parti oggi in causa.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>2) <span style="text-decoration: underline;">RESTITUZIONE DEL PROGRAMMA ELETTRONICO</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Nel corpo del Ricorso la ricorrente Immobiliare X ritiene di dover essere la destinataria della restituzione di un programma elettronico di gestione del database, ma la resistente non ne comprende le motivazioni, infatti:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">a) il programma di gestione del data base denominato “&#8230;”, sviluppato da “&#8230;” è concesso in uso da quest’ultima alla Ditta Agenzia Y, così come risulta dal contratto che si allega in atti (cfr. doc. n. 6);</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">b) la Ditta Agenzia Y per la concessione d’uso del software in parola ha sempre regolarmente corrisposto alla Società “&#8230;” gli importi del canone d’uso (cfr. fatture “&#8230;” e intestate alla ditta “Agenzia Y” di cui ai docc. nn. 7 – 8 &#8211; 9).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>Perché <span style="text-decoration: underline;">restituire</span> all’Immobiliare X ciò che non è di sua proprietà?</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I rapporti per l’utilizzo del software intercorrono tra la Società “&#8230;” (proprietaria del software) e la Ditta “Agenzia Y”, che ha direttamente acquistato dalla Società proprietaria e sviluppatrice (n.d.r. &#8211; &#8230;) la licenza d’uso e servizio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Anche su questo punto cautelare, quanto meno in linea di fatto,<em> nulla quaestio</em> sull’evidente infondatezza della domanda.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>3) <span style="text-decoration: underline;">IMMEDIATA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente motiva la richiesta di cui sopra sulla scorta del contenuto degli art. III.2 e III.6 del contratto di Franchising del giorno 01.03.2005 (cfr. doc n. 10).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Gli articoli in parola sono chiaramente riproduttori di clausole vessatorie, in quanto determinano a carico della resistente un onere e, di conseguenza, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Tali articoli, in quanto vessatori, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa e approvazione e quindi sottoposti alla doppia sottoscrizione per esplicita accettazione ex art. 1341 c.c.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte resistente a questo punto non può non rilevare l’assoluta difformità del contratti prodotti agli atti: <strong>l’<span style="text-decoration: underline;">originale</span></strong> di quello prodotto da questa parte (cfr. doc. n. 10) non coincide con la <strong><span style="text-decoration: underline;">copia</span></strong> prodotta quale documento n. 1 dalla controparte.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Non resta, quindi, che essere maggiormente più precisi.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il contratto prodotto in originale da questa parte è assolutamente mancante della parte relativa all’esplicita approvazione e sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., che sembra essere presente nella copia prodotta dalla controparte.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La circostanza è alquanto curiosa considerando che il contratto è stato sottoscritto in doppio originale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Peraltro, non possiamo che continuare a rilevare la particolarità del fatto che, <em>prima facie,</em> l’originale in possesso della comparente risulti difforme dall’originale non prodotto dalla controparte.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Da qui la facile eccezione, che questa parte solleva di non conformità della copia prodotta da parte ricorrente al suo originale, ex art. 2719 c.c., con le ritenute conseguenze di rito, ovvero: “<em>Il disconoscimento di conformità è diretto ad impedire la conferma della rispondenza della copia all’originale, così da non consentire l’utilizzazione della stessa come mezzo di prova</em>” (<em>ex plurimis</em> Cass. 4395/2004).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A questo punto siamo costretti, al fine trarne tutte le conseguenze possibili, anche sotto il profilo di violazione di precisi precetti penali, a far notare alla controparte e maggiormente al Giudicante che, in maniera unica e singolare, le sottoscrizioni per accettazione delle clausole vessatorie del contratto del giorno 1.03.2005, così come risultanti dalla copia prodotta dalla ricorrente, sono perfettamente sovrapponibili per tratto e grafia alle sottoscrizioni apposte a chiusura del contratto. <strong>Non occorre essere periti per rilevare questa curiosa anomalia.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Vogliamo ancor più precisare, ad ulteriore conferma di quanto stiamo sostenendo, che “stranamente” il timbro “Agenzia Y&#8221;, sopra ed in prossimità della dicitura “L’Affiliato” così come risultanti alle pagine 10 e 11 del contratto in parola, hanno la medesima inclinazione, nonché le medesime irregolarità: i due elementi combaciano alla perfezione se sovrapposti; non solo ma le firme, a sigla, apposte sui timbri delle due pagine in esame guarda caso hanno la medesima dimensione, il medesimo tratto, la medesima ampiezza, nonché il medesimo attacco e fine. La nota curiosa ci sovviene nel momento in cui andiamo ad esaminare le sigle apposte a margine di ogni pagina contrattuale: ogni sigla è diversa dall’altra, pur attribuibile alla stessa mano. Solo l’ultima, quella<span> </span>che approva le clausole vessatorie, è assolutamente identica a quella apposta a chiusura delle condizioni di contratto. Sul punto a tempo debito la comparente vorrà e chiederà conto nelle giuste sedi.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Notiamo, tra l’altro che il carattere tipografico relativo all’approvazione ex art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie contenute nel contratto, è diverso dal carattere tipografico dell’intero corpo del contratto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La stessa “anomalia” relativa alla firma della resistente, ovvero la perfetta sovrapponibilità della sottoscrizione di pag. 11 con quella di pag. 10 è facilmente rilevabile, <em>ictu oculi</em>, anche per la sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente, Sig. &#8230;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Non crediamo all’ipotesi che due persone a distanza di ben due anni riescano ad apporre su due distinti contratti firme simili del corpo dei medesimi e assolutamente identiche guarda caso proprio nella sezione contrattuale che questa parte non rinviene nel proprio originale, ma che stranamente risulta nelle copie della ricorrente.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Quest’ultima eccezione è da riferirsi ad entrambi i giudizi introdotti dalla Immobiliare X, giudizi che dovranno necessariamente essere riuniti.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Sul punto il Giudicante tragga le sue conclusioni, noi lo abbiamo già fatto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Per mero tutiorismo difensivo e, a questo punto per accademia, senza voler esser tacciati di presunzione, ci è necessario comunque proseguire nella difesa, per la parte di contratto apparentemente valida ed efficace.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’art. III.6 del contratto del giorno 01.03.2005 sembra prevedere un patto di non concorrenza per la durata di mesi 6 dalla cessazione del rapporto franchisor / franchisee.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ai sensi dell’art. 2596 c.c. il patto che limita la concorrenza è valido se circoscritto ad una determinata zona: nel contratto non rinveniamo alcuna esplicita limitazione territoriale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>Va da sé che tale patto contrattuale è di per sé nullo.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Peraltro a pag. 4 del ricorso leggiamo, ma sicuramente è un errore di battitura, che tra le parti sembra essere stato sottoscritto un “patto di concorrenza”: ma se c’è un patto di concorrenza perché viene richiesta l’immediata cessazione della legittima concorrenza?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Prima di affrontare l’esistenza o meno delle due condizioni dell’azione cautelare proposta, vale la pena accennare, ma la circostanza sarà oggetto di migliore valutazione in sede di merito, anche se ne delimitiamo i confini già da adesso, che, prescindendo dalla vessatorietà degli articoli contrattuali di cui sopra, il contratto di franchising del giorno 01.03.2005 è radicalmente nullo per mancato adeguamento del contratto medesimo alle precise disposizioni della L. 129/2004, intervenuta a colmare la lacuna dell’Ordinamento Giuridico Italiano, disciplinando totalmente la materia del franchising e consentendo, peraltro, la sanatoria dei contratti in corso.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>4) <span style="text-decoration: underline;">NULLITA’ DEL CONTRATTO DI FRANCHISING</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">In data 25.05.2004 è entrata in vigore la Legge sul Franchising (L. 129/04), che individua precisi elementi essenziali che devono far parte di ogni contrattazione di affiliazione commerciale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Particolare importanza assume l’art. 4 della Legge in parola: <em>“… Almeno 30 giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato <span style="text-decoration: underline;">copia completa del contratto</span> da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, <span style="text-decoration: underline;">che comunque</span> dovranno essere citati nel contratto …”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Dobbiamo porre l’attenzione alla circostanza che il legislatore ha inteso tutelare l’affiliato, in quanto “contraente debole”, per garantire una conoscenza più approfondita della proposta dell’affiliante.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’articolo in parola impone al franchisor di <strong><em>“… consegnare … copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati … che comunque dovranno essere citati nel contratto …</em></strong><em>”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ciò che deve essere valutato dall’affiliato deve essere contenuto integralmente nella copia del contratto consegnato almeno 30 giorni prima, la normativa non lascia spazio ad interpretazioni di sorta: <span style="text-decoration: underline;">il contratto consegnato preventivamente, se accettato dall’aspirante franchisee, deve corrispondere perfettamente al contratto poi sottoscritto</span>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ricordiamoci del punto appena esaminato.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’art. 3, L. 129/04, individua il contenuto minimo del contratto e il comma 4 così testualmente recita: <em>“… Il contratto deve inoltre <span style="text-decoration: underline;">espressamente</span> indicare: a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività; b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato; c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante, d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato; e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato; f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciali, progettazione ed allestimento, formazione; g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuali cessione del contratto stesso.”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La Legge in parola prevede, tra l’altro, una precisa disciplina transitoria all’art. 9, ovvero è stato concesso alle parti contrattuali <strong><span style="text-decoration: underline;">un termine di un anno al fine di adeguare i contratti esistenti alle nuove disposizioni</span></strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I contratti di franchising<em> </em>esistenti alla data di entrata in vigore della L. 129/04 dovevano essere adeguati alle nuove disposizioni entro e non oltre il <strong>25.05.2005</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Relativamente al contratto sottoscritto in data 01.03.2005 tra “Immobiliare X” e la Sig.ra &#8230; dell&#8217;Agenzia Y e valevole per i Comuni di Signa e Lastra a Signa, con scadenza 28.02.2011, lo stesso, pur indicando in epigrafe il riferimento alla L. 129/04, è carente di tutti gli elementi di cui all’art. 4, ovvero: <em>“… a) principali dati relativi all&#8217;affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell&#8217;aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; b) l&#8217;indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all&#8217;affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l&#8217;uso concreto del marchio; c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l&#8217;attività oggetto dell&#8217;affiliazione commerciale; d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell&#8217;affiliante; e) l&#8217;indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell&#8217;attività dell&#8217;affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell&#8217;affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy …</em>”; e quindi di taluni elementi di cui all’art. 3, ovvero: “<em>… a) l’ammontare degli investimenti … b) le modalità di calcolo … delle royalties … d) la specifica del know-how … f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di<span> </span>assistenza tecnica e commerciale …</em>”.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Circa questo contratto dobbiamo però rilevare un elemento: a chiusura, in ultima pagina, così testualmente leggiamo: <em>“… Con riferimento al disposto dell’art. 4 L. 6 maggio 2004 n. 129, l’affiliato dichiara di aver ricevuto dall’affiliante, oltre trenta giorni prima della data di sottoscrizione del presente contratto, copia dello stesso, corredata dagli allegati ed integrata dai dati di cui alla predetta norma …</em>”.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ora, nella fattispecie, dove sono gli allegati imperativamente stabiliti dalla legge sul franchising?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’art. 4 della L. 129/04 indica, precisamente, gli elementi che devono essere inseriti nella copia del contratto che poi dovrà essere sottoscritta dalle parti.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Sopra avevamo posto l’accento su un elemento, dicendo <em>“ricordiamoci il punto appena esaminato”</em>, ovvero, <strong>il contratto consegnato preventivamente, se accettato dall’aspirante franchisee, deve corrispondere perfettamente al contratto poi sottoscritto</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Come si può dire che la copia di quel contratto, con tutti gli allegati ed integrazioni richiesti dalla normativa, è stata consegnata al franchisee se poi quegli elementi nel contratto sottoscritto non si rinvengono?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I requisiti stabiliti dagli artt. 3 comma 4 e dall’art. 4 L. 129/04 devono essere indicati a pena di nullità, come a pena di nullità è richiesto l’adeguamento di ogni contrattazione esistente a quella data entro il 25 maggio 2005.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">il contratto del 01.03.2005 essendo contrario a norme imperative è da ritenersi nullo</span>.<span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>5) <span style="text-decoration: underline;">FUMUS BONI IURIS</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente circa tale necessario presupposto di azione, esordisce sostenendo che il <em>fumus boni iuris</em> emerge chiaramente <em>“… dai fatti sopra esposti …”</em>, ovvero da mere dichiarazioni di parte e semplici lettere di apparenti contestazioni: manca assolutamente qualunque prova circa l’esistenza del <em>fumus</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente continua sostenendo e ritenendo l’esistenza di un’attività di concorrenza sleale, ma la chiara lettera dell’art. 2598 c.c., cui si rimanda, sfata ogni dubbio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La ricorrente per concorrenza sleale sembra intendere un’attività diretta ad appropriarsi della clientela dell’affiliante “Immobiliare X”, in modo professionalmente scorretto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">E valga il vero.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A pag. 4 così testualmente leggiamo: <em>“… Nel caso in esame, attività di concorrenza sleale è riscontrabile dal momento che sussiste la possibilità di clientela comune …”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Tale ricostruzione non corrisponde affatto alla nozione giuridica di concorrenza sleale come disciplinata dal codice civile e come tale non corrisponde a verità.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>“La concorrenza sleale, deve consistere, in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull’attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sé né nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto, il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza</em>” (Cass. 30.07.1996 n. 6887).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il franchisor “Immobiliare X” non ha nella zona di Signa (FI) alcun tipo di clientela per l’acquisto o la vendita di beni immobili e, comunque, per ogni altra attività inerente le agenzie immobiliari.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>Come può la Ditta “Agenzia Y” essersi appropriata di clienti dell’affiliante se quell’affiliante in zona non ha clienti?</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I clienti della Ditta “Agenzia Y&#8221;, che oggi si fregia dell’insegna “&#8230;” (insegna non lesiva di alcun diritto / obbligo contrattuale o di legge), sono proprietari di immobili che hanno conferito incarico a vendere anche ad altre agenzie, nulla togliendo all’”Immobiliare X” che nella zona di Signa non vende immobili.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A scanso di ogni facile equivoco e confusione, facciamo presente che “&#8230;”, ad oggi non è un marchio di alcun franchising, bensì è il nome dell’insegna a cui fa capo la Ditta Agenzia Y (cfr. doc n. 11).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A titolo esemplificativo questa parte produce estratto del settimanale “Panorama Casa Pocket”, edito il giorno 24.01.2008 dal quale risulta che:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70042 corrisponde all’immobile con riferimento L7065 pubblicizzato da “&#8230;&#8221; su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 9;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70067 corrisponde all’immobile con riferimento A123 pubblicizzato da “&#8230;” su<span> </span>“Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 24;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70108 corrisponde all’immobile con riferimento L7058 pubblicizzato da “&#8230;” su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 16;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70168 corrisponde all’immobile pubblicizzato da “&#8230;” su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 20;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 57, riferimento GR70142 corrisponde all’immobile con riferimento L7165 pubblicizzato da “&#8230;” su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 30;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 57, riferimento GR70089 corrisponde all’immobile con riferimento L025 pubblicizzato da “&#8230;” sulla medesima edizione a pag. 82;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 57, riferimento GR70104 corrisponde all’immobile con riferimento A/161 pubblicizzato da “&#8230;” sulla medesima edizione a pag. 34 (cfr. docc nn. 11 -13).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Così stando le cose l’ “Immobiliare X” dovrebbe promuovere azione nei confronti di tutte quelle agenzie che trattano i medesimi immobili dei propri affiliati: ci pare una bella forzatura.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Altro discorso sarebbe se nella zona vi fosse un’altra agenzia affiliata “Immobiliare X”: in questo caso però sarebbe l’agenzia e non il franchisor ad essere legittimato ad agire in via cautelare per eventuale violazione del canone di concorrenza sleale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>6) <span style="text-decoration: underline;">PERICULUM IN MORA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente sembra non avere le idee chiare sul pregiudizio che asserisce arrecato dalla  Agenzia Y: siamo in presenza di sviamento o di sottrazione di clientela?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Circa la sottrazione, ci riportiamo a quanto detto in modo chiaro e preciso al punto n. 5.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Sullo sviamento della clientela, parte ricorrente dovrebbe essere più precisa: in che senso la Ditta “Agenzia Y” svierebbe la clientela in base al disposto di cui l’art. 2598 c.c.?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Questa difesa sottolinea che per quanto già fin qui esposto, non si ravvisa nello svolgimento dell’attività della Ditta “Agenzia Y” alcuno dei requisiti stabiliti dall’art. 2598 c.c. che disciplina la concorrenza sleale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">*** *** ***</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Vale la pena ricordare che requisiti fondamentali per un provvedimento di urgenza sono il <em>fumus boni iuris</em> e il <em>periculum in mora,</em> che controparte non ha minimamente provato; solo per questo la domanda cautelare dovrà essere ritenuta inammissibile.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Peraltro vogliamo ancora una volta sottolineare che la domanda cautelare è fondata su elementi contrattuali inefficaci, perché vessatori, e comunque fondata su contratto radicalmente nullo.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">*** *** ***</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Tra le stesse parti è pendente altro giudizio cautelare rubricato al numero 19048/2007 R.G., con udienza fissata per il medesimo giorno del presente giudizio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Per tale regione, fin da ora, si chiede la riunione dei due giudizi, avendo peraltro il medesimo oggetto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Previa riunione del giudizio R.G. 19048 / 2007 al presente, si chiede il rigetto delle domande avanzate in via cautelare dalla “Immobiliare X”, in quanto inammissibili per mancanza del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em>, ovvero per l’infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate, considerando anche il formale disconoscimento della copia del contratto prodotto al suo originale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>SI DEPOSITA</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Documenti richiamati e numerati nel corpo del presente atto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>Salvis Iuribus.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Con osservanza.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Pistoia / Firenze, lì 31.01.2008</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Franchising &#8211; concorrenza sleale</title>
		<link>http://www.studiocavigliagiuliani.it/2008/09/franchising-concorrenza-sleale/</link>
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		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza sleale]]></category>
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		<category><![CDATA[Sviamento di clientela]]></category>
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		<description><![CDATA[Non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori *** *** *** Leggi tutti gli atti del Giudizio Ricorso ex art. 700 c.p.c. Memoria di costituzione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori</em></p>
<p align="center"><em>*** *** ***</em></p>
<p align="center">Leggi tutti gli atti del Giudizio</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="326" valign="top">Ricorso ex art. 700 c.p.c.</td>
<td width="326" valign="top">
<p align="right"><a title="Memoria di costituzione - Franchising - Concorrenza Sleale" href="../../../../../attivitacollaborazioni/franchising-concorrenza-sleale-memoria-di-costituzione/" target="_self">Memoria di costituzione del resistente</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Memoria autorizzata del ricorrente</td>
<td width="326" valign="top">
<p align="right"><a title="Memoria autorizzata - Franchising - Concorrenza Sleale" href="../../../../../attivitacollaborazioni/franchising-concorrenza-sleale-memoria-autorizzata-del-resistente/" target="_self">Memoria autorizzata del resistente</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center">
<p align="center"><strong>*** *** ***</strong></p>
<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p align="center"><strong>III Sezione Civile</strong></p>
<p>Il Giudice Luciana Breggia, sciogliendo la riserva del 14 febbraio 2008,</p>
<p align="center">Nel Ricorso ex art. 700 c.p.c.  - R.G. n. 19047/2007 avente ad oggetto:</p>
<p align="center">cessazione uso marchio, insegna e restituzione programma elettronico</p>
<p align="center">Promosso da</p>
<p>Immobiliare X &#8230; ricorrente</p>
<p align="center">Nei confronti di</p>
<p>Agenzia Y &#8230; resistente</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">rilevato</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">-         che l&#8217;Immobiliare X ha chiesto in via di urgenza che fosse ordinata alla Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;uso del marchio &#8230;, dell&#8217;insegna e la restituzione del programma elettronico;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che la ricorrente ha chiesto nella stessa sede anche che fosse ordinata all&#8217;Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nelle zone di Signa e Lastra a Signa per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che parte ricorrente fonda la propria domanda in via cautelare sulla disciplina prevista nel contratto di franchising intercorso tra la stessa e l&#8217;Agenzia Y, in particolare in ordine alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto, nonché sulla circostanza che la continuazione, nei medesimi locali, di un&#8217;attività di intermediazione immobiliare da parte della resistente integri gli estremi di cui all&#8217;art. 2598 c.c. in teme di concorrenza sleale, in quanto l&#8217;Agenzia Y si avvarrebbe delle conoscenze acquisite grazie al rapporto di franchising e svierebbe così la clientela della Immobiliare X;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, costituendosi, l&#8217;Agenzia Y ha sostenuto di aver cessato l&#8217;utilizzazione del marchio in data antecedente alla notifica del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ha sostenuto inoltre che nessuna licenza ha ricevuto per l&#8217;utilizzazione del software dalla Immobiliare X, in quanto proprietaria del software sarebbe la società Z, con la quale vi è un regolare contratto di licenza;</p>
<p style="text-align: justify;">-         rileva, ancora, l&#8217;Agenzia Y che le clausole contrattuali invocate da parte ricorrente siano vessatore e, come tali, avrebbero necessitato di un&#8217;apposita sottoscrizione, cosa che viceversa non è avvenuta; che, infatti, il contratto depositato in copia dalla ricorrente non coincide con l&#8217;originale; che comunque il contratto di franchising sarebbe nullo per violazione della specifica normativa di settore;</p>
<p style="text-align: justify;">-         infine parte resistente rileva la insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 2598 c.c., in quanto non vi sarebbe nessuno tipo di concorrenza sleale da sviamento di clientela, atteso che nell&#8217;area di riferimento parte ricorrente non svolge alcun tipo di attività di intermediazione immobiliare e di conseguenza, non ha clienti;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che parte ricorrente con memoria autorizzata precisava e specificava le proprie conclusioni chiedendo provvedimento ex art. 700 c.p.c. finalizzato a: <em>&#8220;a) ordinare alla Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nella zona di Signa e di Lastra a Signa, esercitata presso i locali in Signa, Via &#8230;; b) in caso di inottemperanza da parte della società convenuta all&#8217;ordine di inibitoria, condannare la Agenzia Y a pagare alla ricorrente una somma che si chiede sia determinata dal giudice secondo criteri di giustizia; c) stabilire fin d&#8217;ora ex art. 669 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione dell&#8217;emanando provvedimento cautelare d&#8217;urgenza; d) disporre la pubblicazione del concedendo provvedimento cautelare d&#8217;urgenza, da eseguirsi a cura e spese della convenuta, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designati dal Giudice (tra i quali comunque &#8220;La Nazione&#8221;), o con le diverse modalità che il Giudice riterrà più opportune&#8221;</em>;</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">ritenuto</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">-         che quanto all&#8217;utilizzazione del marchio ed alla restituzione del software debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, effettivamente, le clausole contrattuali richiamate da parte ricorrente appaiono <em>prima facie</em> nulle perché mancanti della necessaria sottoscrizione dell&#8217;Agenzia Y;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, infatti, dopo il disconoscimento della copia prodotta dalla ricorrente (con sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) la ricorrente non ha prodotto l&#8217;originale o dimostrato in altro modo l&#8217;effettiva doppia sottoscrizione;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, in ordine alla concorrenza sleale per sviamento di clientela ex articolo 2598 c.c. appaia in questa sede mancante del requisito del <em>fumus boni juris</em> per concedere la tutela in via cautelare d&#8217;urgenza, in quanto non vi è una situazione di concreta concorrenzialità tra i due imprenditori, per non essere contestata la circostanza della mancata presenza della Immobiliare X nel territorio preso in considerazione;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che conseguentemente non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità presa in esame dalla giurisprudenza citata dal ricorrente attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori, mentre nel caso <em>de quo</em> non è configurabile proprio il profilo materiale della concorrenza;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ritenuto che, anche con riguardo al presupposto del <em>periculum in mora </em>non vi sia l&#8217;immediatezza del danno palesato dal ricorrente per non esserci, allo stato, alcuna clientela della Immobiliare X da sviare;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ritenuto, perciò, che le domande di parte ricorrente non possano essere accolte e che le spese del procedimento debbano essere liquidate in questa sede e poste a carico della parte soccombente Immobiliare X;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A) Rigetta le domande avanzate dalla Immobiliare X perché infondate nei presupposti ex articolo 700 c.p.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">B) Condanna l&#8217;Immobiliare X a rifondere le spese del procedimento cautelare alla Agenzia Y che si liquidano in euro &#8230; per diritti, euro &#8230; per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Firenze 25 Febbraio 2008</p>
<p align="right">Il Giudice</p>
<p align="right">Luciana Breggia</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Diritto Vitivinicolo</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Vitivinicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende agrarie]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende vitivinicole]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
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		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518 In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, anche chi abbia provveduto alla loro distruzione senza sottoporsi al controllo previsto dalla legge, assumendo che le vinacce e le fecce di vino fossero prive delle caratteristiche minime per essere utilizzate per la distillazione. (Rigetta, Trib. Foggia, 19 novembre 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 13/03/2006, n.5400</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della legge 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Regolamento n. 1153 cit., con il Regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 prima e con il regolamento CEE n. 223893 poi,che prevedono gli stessi obblighi documentali,già previsti dal precedente regolamento, non ha comportato alcuna abrogazione della disposizione anzidetta della legge nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Marche, 14/04/2004, n.159</p>
<p style="text-align: justify;">Non è sancito alcun limite territoriale dall&#8217;art. 4 n. 6, D.M. Politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti all&#8217;interno del territorio dello Stato, precludendo invece alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di sancire un divieto generale al trasferimento di detto diritto in aree non comprese dai rispettivi territori; l&#8217;articolo di cui sopra contempla norme di attuazione del Regolamento CEE del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento CEE della Commissione n. 1227/2000 riguardanti l&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che permette alle Regioni ed alle Province autonome di porre dei limiti all&#8217;esercizio del diritto di reimpianto unicamente sulla superficie di estirpazione, o di circoscrizioni territoriali omogenee e limitate, allo scopo di garantire le viticolture di qualità e tutelare gli ambienti orograficamente difficili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 13/01/2004, n.12</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2002) che prevede una disciplina sanzionatoria per l&#8217;ipotesi di impianto abusivo di vigneti è costituzionalmente illegittimo. La competenza sanzionatoria amministrativa, in questo caso, non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé,ma accede alle materie sostanziali (cfr. sentenze n. 361 del 2003; n. 28 del 1996; n. 85del 1996; n. 187 del 1996; n. 115 del 1995;n. 60 del 1993). L&#8217;impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all&#8217;alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure dar rilievo in contrario che la disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento Ce n. 1493 del 1999, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi dell&#8217;art. 117, quinto comma, della costituzione, l&#8217;attuazione ed esecuzione della normativa comunitari aspettano infatti, nelle materie di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Balzano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. pen., Sez. V, 02/10/2003, n.41480</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di frode comunitaria, previsto e punito dall&#8217;articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modificazioni, presenta carattere sussidiario rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 640-bis del codice penale, nel senso che si configura esclusivamente laddove l&#8217;agente si sia limitato alla «esposizione» di dati falsi e di notizie false, senza ricorrere a veri e propri artifici e raggiri di diversa natura. Ciò che si verifica, invece, allorché i dati falsi e le notizie false siano trasferiti in un pubblico documento (nella specie, mediante l&#8217;iscrizione all&#8217;albo vitivinicolo di una superficie dei terreni coltivati a vigneto maggiore di quella reale) ovvero quando l&#8217;agente abbia fornito alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia «probatoria» (nella specie, mediante una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 1). In tale evenienza, la condotta si caratterizza per la presenza di veri e propri artifici idonei a integrare il reato di truffa: i dati e le notizie falsi, infatti, non sono più solo «esposti» all&#8217;ente erogatore, bensì sono formati ab imis in termini tali da rendere «attendibile» ciò che viene esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 09/05/2003, n.7089</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di precetti amministrativi stabiliti per la regolare tenuta dei registri contabili necessari per le attività del settore vitivinicolo (e sanzionate dal D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987), l&#8217;art. 8, comma secondo, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768 (Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione della norma del Reg. (CEE) n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo), il quale stabilisce che i fogli dei registri prescritti dalla normativa comunitaria devono essere preventivamente numerati e vidimati dall&#8217;Ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, va interpretato, quanto al termine del loro compimento, in rapporto all&#8217;art. 13 dello stesso decreto, il quale fissa, implicitamente i termini per la registrazione delle operazioni, stabilendo che il compimento delle operazioni imprenditoriali (ricezione per le entrate, spedizione per le uscite, ricezione, spedizione o utilizzazione dei prodotti) siano precedute dalla vidimazione dei registri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 05/12/2002, n.17253</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della L. 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sé, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sé la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975 cit, con il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989, lo stesso obbligo già previsto dal precedente Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. I, 17/10/2002, n.208</p>
<p style="text-align: justify;">L art. 12 del Reg. n. 1294/96/CE del 4 luglio 1996, recante modalità d&#8217;applicazione del Reg. n. 822/87/CEE del Consiglio relativo atte dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, deve essere così interpretato: &#8211; la nozione di forza maggiore ivi contemplata non è limitata all&#8217;impossibilità assoluta ma va intesa nel senso che si applica anche a circostanze indipendenti dall operatore, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà; &#8211; spetta all&#8217;operatore dimostrare che sussistono le condizioni della forza maggiore e al giudice nazionale verificare l&#8217;esattezza dei fatti allegati e valutare se, alla luce delle circostanze, l&#8217;operatore ha dimostrato tutta la diligenza che ci si poteva da lui attendere al fine di rispettare i termini di dichiarazione previsti dai regolamenti comunitari; &#8211; il decesso improvviso dell&#8217;amministratore unico di un azienda famigliare costituita sotto la forma di comunità di beni (&#8220;Comunidad de bienes&#8221;), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli familiari, può, in linea di principio, essere considerato un caso di forza maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti (Ord.), Sez. contr., 13/06/2002, n.2</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;entrata in vigore della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione) che ha accentuato l&#8217;autonomia delle Regioni elencando in maniera tassativa le materie attribuite alla potestà normativa esclusiva o concorrente dello Stato, va confermato (risultando anzi ulteriormente rafforzate le considerazioni svolte nella vigenza del precedente assetto costituzionale) il giudizio espresso circa la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità della normativa primaria in materia di tenuta degli albi delle imprese artigiane, e di disciplina del settore vitivinicolo, nonché la rilevanza della questione in relazione all&#8217;esame preventivo di legittimità dei conseguenti regolamenti attuativi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost. (Ord.), 24/04/2002, n.144</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere disposta la restituzione alla Corte dei conti &#8211; sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato &#8211; degli atti relativi alla q.l.c. dell&#8217;art. 14 comma 3 d.lg. 30 aprile 1998 n. 173, sulla base del quale sono stati adottati i regolamenti di delegificazione in materia di semplificazione e armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, sottoposti al controllo della rimettente, sollevata in riferimento agli art. 70, 76, 117 e 118 comma 1 cost. prospettando censure concernenti la violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni e dell&#8217;autonomia di queste ultime, per aver dette norme autorizzato il Governo a disporre, con fonti regolamentari, in una materia attribuita dalla Costituzione alla competenza regionale, affinchè proceda ad un nuovo esame della questione a seguito della entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, che agli art. 3 e 4 ha modificato i parametri costituzionali di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. III, 18/07/2000, n.9442</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al regolamento Cee n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 l. n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il regolamento Cee n. 986, lo stesso obbligo già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 25/11/1998, n.308</p>
<p style="text-align: justify;">Durante gli anni 1991 e 1992, l&#8217;art. 6 n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1325, vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola. Qualora il viticoltore abbia trasgredito il divieto nella convinzione che esso non si estendesse alle varietà di uve da tavola, spetta al giudice nazionale decidere se vi sia stato un errore scusabile e determinarne le conseguenze.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 10/01/1998, n.150</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di illeciti amministrativi per violazione dei regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal d.l. n. 370 del 1987, conv. in l. n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purchè questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita. Pertanto, in materia di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, poichè il regolamento Cee n. 1153 del 1975 (richiamato dalla norma sanzionatoria di cui all&#8217;art. 4 d.l. n. 370 del 1987 citato) è stato sostituito dal regolamento Cee n. 986 del 1989, occorrerà esaminare caso per caso le singole fattispecie contestate, potendo essere applicabili le sanzioni di cui al citato art. 4 d.l. n. 370 del 1987 solo se il relativo precetto, già previsto dal regolamento n. 1153 del 1975, continui ad essere previsto, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal regolamento n. 986 del 1989.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 26/08/1997, n.8008</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di sanzioni amministrative, l&#8217;abrogazione del regolamento Cee n. 1153 del 1975 e la sua sostituzione con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non comporta di per sè sola l&#8217;inapplicabilità della sanzione prevista, dall&#8217;art. 4, comma 8, d.l. 7 settembre 1987 n. 370, convertito nella l. 4 novembre 1987 n. 460, tra l&#8217;altro, per la violazione dell&#8217;obbligo di tenuta di alcuni registri secondo le prescrizioni dettate nel settore vitivinicolo dal regolamento Cee 1153/75 della commissione, dovendosi accertare caso per caso se la fattispecie contestata debba ritenersi sanzionata dal citato art. 4, comma 8, del d.l. n. 370 del 1987, in quanto era già prevista dal Regolamento Cee n. 1153 e continua ad essere prevista, immutata in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal Regolamento Cee n. 986 del 1989. Infatti detta normativa sanzionatoria deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa specificate, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino concretamente in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del Regolamento espressamente richiamato con altri posteriori, purchè questi ultimi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto di detti obblighi, in guisa tale che venga a mancare la corrispondenza fra il precetto preso in esame dal legislatore del 1987 e la sanzione in relazione ad esso stabilita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. II, 05/06/1997, n.105</p>
<p style="text-align: justify;">Spetta al giudice nazionale stabilire in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d&#8217;analisi dei vini denominato &#8220;determinazione del rapporto isotopico O18 / O16 dell&#8217;acqua contenuta nel vino&#8221; sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall&#8217;art. 74 n. 2, lett. c), del regolamento (Cee) del Consiglio del 16 marzo 1987 n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 30/05/1997, n.4850</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo, e pertanto contiene, già in sè, la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio, in esso contenuto, al regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria, e prevedendo anche il regolamento C.E.E. n. 986, lo stesso obbligo, già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 04/12/1996, n.10815</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di opposizione ad ordinanza &#8211; ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli art. 22 e ss. l. n. 689 del 1981 integra un&#8217;azione di accertamento negativo, sicchè il sindacato del pretore adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi dell&#8217;opposizione stessa e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall&#8217;opponente, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità censure deducibili nel giudizio di opposizione e che non siano state nello stesso dedotte (nella specie, questione di successione nel tempo di norme comunitarie precettive in tema di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del regolamento Cee n. 986/89 della commissione del 10 aprile 1989, di modifica del precedente regolamento n. 1153 del 30 aprile 1975, senza contestuale successione tra le norme nazionali sanzionatorie, contenute, quanto all&#8217;ultimo regolamento citato, nel d.l. n. 370 del 1987, convertito con modificazioni nella l. n. 460 del 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di rilasciare autorizzazioni per nuovi impianti o reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria (reg. Cons. Cee 16 marzo 1987 n. 822/87), che è attribuito alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura, ai sensi dell&#8217;art. 117 cost., comprende la competenza sanzionatoria amministrativa per l&#8217;inosservanza dei precetti legislativi; pertanto, non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali (e, su delega, al direttore di un ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi), irrogare le sanzioni previste, per i nuovi impianti non autorizzati delle viti, dall&#8217;art. 4 comma 3 d.l. 7 settembre 1987 n. 370, conv. con modificazioni dalla l. 4 novembre 1987 n. 460.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative, previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987 n, 460, relativo ai nuovi impianti di viti, in quanto le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria, sono attribuite alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura e, conseguentemente, alle stesse è attribuita la competenza sanzionatoria amministrativa per la violazione dei corrispondenti precetti legislativi. Devono essere, pertanto, annullati l&#8217;ordinanza-ingiunzione n. 184 del 1994 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell&#8217;Ufficio di Firenze dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché il D.M. 2 settembre 1994, n. 53381 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. n. 370 del 1987.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 29/02/1996, n.122</p>
<p style="text-align: justify;">Non è viziata da errore manifesto di valutazione la decisione con cui il Consiglio, privilegiando l&#8217;obiettivo di garantire un reddito equo ai produttori di vino, ha ritenuto alcuni aiuti, erogati per il periodo strettamente necessario alla correzione dello squilibrio constatato, compatibili con il mercato comune, dato che essi non avevano provocato un turbamento reale e duraturo del funzionamento dell&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La l. reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, che consente alla regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822/87, violando con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La legge regionale Umbria riapprovata il 31 marzo 1994 che consente la regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822 del 1987, violando, con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Umbria, approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, poi riapprovata, con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione della L.R. 25 gennaio 1993, n. 1 &#8211; Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a Doc, e/o a Docg dell&#8217;Umbria), in quanto, non rispettando le condizioni richieste dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 822/87/Cee, sull&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituisce un caso di esercizio illegittimo della potestà legislativa regionale, censurabile in base agli artt. 11 e 117 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti Friuli-V. Giulia, Sez. contr., 21/06/1994, n.8</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;ex direttore del centro regionale vitivinicolo &#8211; ente operante nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia &#8211; assunto con contratto di diritto privato e, successivamente, a causa della soppressione del centro, passato alle dipendenze dell&#8217;ente regionale sviluppo agricolo con compiti di capo servizio, incaricato di collaborare con il direttore per gli affari inerenti la vitivinicoltura, non compete più l&#8217;assegno personale previsto dall&#8217;art. 24 comma 5 in favore dei funzionari, assunti con contratto privato, incaricati di svolgere funzioni equiparabili a quelle di direttore regionale (massimo livello della burocrazia nella regione); tale trattamento economico aggiuntivo infatti è legato all&#8217;effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali di vertice e tali non sono quelle di capo servizio, sia pure incaricato di collaborare con il direttore dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 01/04/1993, n.31</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 del regolamento (CEE) della commissione 16 maggio 1973 n. 1311 relativo alla lista provvisoria del VQPRD come pure all&#8217;identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, deve essere interpretato nel senso che solo i vini DOC e DOCG, durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire tra il 22 maggio e il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia alla qualifica di VQPRD e, conseguentemente, non erano dovuti, in relazione ad essi, gli ICM al momento dell&#8217;esportazione. L&#8217;autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di accompagnamento per i vini meritevoli della menzione VQPRD nel contesto della organizzazione comune del settore del vino è tenuta all&#8217;osservanza del principio del legittimo affidamento. Tuttavia, nell&#8217;ipotesi in cui un documento di accompagnamento sia stato emesso da una autorità nazionale non abilitata a tal fine e che, sulla base di una erronea interpretazione della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclamato il pagamento degli ICM, previsto da quest&#8217;ultima, non può essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affidamento, malgrado la loro buona fede, con la conseguenza che la riscossione degli i.c.m. può aversi anche dopo l&#8217;avvenuta esportazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;erogazione dei contributi per la commercializzazione all&#8217;estero del vino, previsti dall&#8217;art. 6, l. reg. sic. 30 luglio 1973, n. 28, non consegue automaticamente dall&#8217;accertamento di presupposti vincolanti, ma costituisce esercizio di una funzione discrezionale tipicamente pubblicistica, attribuita in relazione ad interessi generali del settore vitivinicolo; pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 5, l. reg. n. 58/1983, sostituendo il 1° comma dell&#8217;art. 6, l. reg. n. 28/1973, ha chiaramente inteso limitare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, gli interventi a favore degli operatori del settore vitivinicolo esclusivamente alla erogazione di contributi finalizzati alla promozione, diffusione e pubblicità sui mercati nazionali, comunitari ed extra-comunitari dei vini siciliani prodotti dagli organismi cooperative-cantine sociali e dai loro consorzi; si deve pertanto ritenere che, dalla predetta data (del 1° gennaio 1983), la citata legge regionale escluda ogni possibilità di erogare contribuzioni dirette ad assicurare la penetrazione, anche all&#8217;estero, dei vini siciliani e neghi agli organismi dell&#8217;amministrazione regionale la potestà di concedere aiuti intesi a favorire il collocamento e la commercializzazione dei predetti vini sia sul mercato italiano che sui mercati esteri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 04/07/1989, n.326</p>
<p style="text-align: justify;">Le istituzioni comunitarie devono intervenire per garantire l&#8217;osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo solo qualora sussistano elementi che dimostrino che i competenti organi nazionali non svolgono in modo soddisfacente i compiti di controllo che sono loro affidati dalla normativa comunitaria; conseguentemente tali organi non rispondono dei danni collegati ad un insufficiente controllo ovvero alla tardiva o parziale informazione del pubblico circa la rischiosità di determinati prodotti (nel caso, il vino al ).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Sicilia, Sez. I, 18/11/1986, n.875</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio della comunità economica europea (Cee) 28 aprile 1970, n. 816, quale risulta sostituito dai successivi regolamenti del consiglio medesimo 19 giugno 1978, n. 1360 e 5 febbraio 1979, n. 337, recante disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, richiamando (all&#8217;art. 34) l&#8217;art. 92 del trattato, rende incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza; pertanto, in virtù di tali disposizioni nonché della l. reg. sic. 14 giugno 1983, n. 58, che ha modificato l&#8217;art. 6 della precedente l. reg. 30 luglio 1973, n. 28, la regione siciliana, e per essa l&#8217;istituto regionale della vite e del vino, a partire dal 1 gennaio 1983 non possono più erogare alcun contributo in applicazione dell&#8217;originario dettato di cui al suddetto art. 6 l. reg. n. 28 del 1978.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 18/09/1986</p>
<p style="text-align: justify;">La repubblica federale di Germania, non autorizzando l&#8217;aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato nell&#8217;elaborazione di vino tipico e di vino di qualità prodotto in regioni determinate, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dagli art. 32 e 33 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dall&#8217;art. 8 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 14/05/1985, n.89</p>
<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi art. 43 e 48, del regolamento della commissione 5 dicembre 1973, n. 3282 relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2 e del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi art. 2 e 43, va interpretato nel senso ch&#8217;esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, entrambi originari di più stati membri, e la messa in commercio nell&#8217;ambito della comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione , purché l&#8217;indicazione non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 05/05/1983, n.80</p>
<p style="text-align: justify;">Il vino che contenga una percentuale di fecce nettamente inferiore alla media rilevata dopo il primo travaso può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato 2°, punto 8 (sostituito dal regolamento 337/79, allegato 2°, punto 9), relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo; spetta al giudice a quo valutare tale percentuale in base alle tradizioni viticole che caratterizzano il vino in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 16/02/1982</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, non osta a che una legislazione nazionale relativa alla preparazione degli aperitivi a base di vino contenga una disposizione come quella cui si riferisce il giudice nazionale (nella specie: disposizioni relative alla fissazione della gradazione alcoolica naturale minima dei vini da pasto utilizzabili nella fabbricazione di aperitivi a base di vino).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 20/01/1971, n.3</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamento CEE n. 816 del 28 aprile 1970 e regolamento CEE n. 817 del 28 aprile 1970: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perché rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunità.</p>
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		<title>Attività</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2008 13:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discorso di Calamandrei sulla Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza sleale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Vitivinicolo]]></category>
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		<category><![CDATA[Mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[News Giuridiche]]></category>

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		<description><![CDATA[DIRITTO CIVILE DIRITTO SOCIETARIO DIRITTO VITIVINICOLO Franchising Mediazione Agenzia Proprietà Immobiliare (Real Estate) Locazioni Condominio Compravendita Trasporti Successioni Separazioni e Divorzi Appalti Contratti Franchising Mediazione Agenzia Affitto di Azienda Cessione di Azienda Somministrazione Appalto Cessione di Know How Compravendita Locazioni Fideiussioni Distribuzione Concessione Consulenza ed assistenza legale generale ad amministratori e soci Consulenza nella costituzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 382px;" border="0" width="506">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 40%;"><span style="color: #ff9900;">DIRITTO CIVILE</span></th>
<th style="width: 40%;"><span style="color: #00ff00;">DIRITTO SOCIETARIO</span></th>
<th>DIRITTO<br />
VITIVINICOLO</th>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid #900; vertical-align: top;">
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Franchising</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Mediazione</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Agenzia</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Proprietà Immobiliare (Real Estate)<br />
</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Locazioni</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Condominio</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Compravendita</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Trasporti</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Successioni</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Separazioni e Divorzi</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Appalti</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Contratti </span>
<ul>
<li><span style="color: #ffcc00;">Franchising</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #ffcc00;">Mediazione</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Agenzia</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Affitto di Azienda</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Cessione di Azienda</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Somministrazione</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Appalto</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Cessione di Know How</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Compravendita</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Locazioni</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Fideiussioni</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Distribuzione</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Concessione</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #900; vertical-align: top;">
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #00ff00;">Consulenza ed assistenza legale generale ad amministratori e soci</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Consulenza nella costituzione di società e nella redazione di statuti, patti parasociali ed atti societari in genere</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Fusioni ed acquisizioni (M&amp;A), scissioni</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Cessioni ed affitto di azienda</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Contratti di distribuzione, concessione, agenzia</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Diritto d’Autore</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Tutela del software</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Know How</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Concorrenza sleale</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Antitrust</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #00ff00;">Brevetti e modelli di utilità industriale</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #00ff00;">Internazionalizzazione delle imprese<br />
</span></li>
</ul>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #900; vertical-align: top;">
<ul>
<li style="text-align: left;">Disciplina della produzione e della commercializzazione</li>
</ul>
<ul>
<li>Tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;">Regime di scambio con i paesi terzi</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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