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	<title>Studio Legale Caviglia &#38; Giuliani &#187; Diritto Vitivinicolo</title>
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		<title>Diritto Vitivinicolo</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Vitivinicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende agrarie]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende vitivinicole]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518 In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, anche chi abbia provveduto alla loro distruzione senza sottoporsi al controllo previsto dalla legge, assumendo che le vinacce e le fecce di vino fossero prive delle caratteristiche minime per essere utilizzate per la distillazione. (Rigetta, Trib. Foggia, 19 novembre 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 13/03/2006, n.5400</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della legge 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Regolamento n. 1153 cit., con il Regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 prima e con il regolamento CEE n. 223893 poi,che prevedono gli stessi obblighi documentali,già previsti dal precedente regolamento, non ha comportato alcuna abrogazione della disposizione anzidetta della legge nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Marche, 14/04/2004, n.159</p>
<p style="text-align: justify;">Non è sancito alcun limite territoriale dall&#8217;art. 4 n. 6, D.M. Politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti all&#8217;interno del territorio dello Stato, precludendo invece alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di sancire un divieto generale al trasferimento di detto diritto in aree non comprese dai rispettivi territori; l&#8217;articolo di cui sopra contempla norme di attuazione del Regolamento CEE del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento CEE della Commissione n. 1227/2000 riguardanti l&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che permette alle Regioni ed alle Province autonome di porre dei limiti all&#8217;esercizio del diritto di reimpianto unicamente sulla superficie di estirpazione, o di circoscrizioni territoriali omogenee e limitate, allo scopo di garantire le viticolture di qualità e tutelare gli ambienti orograficamente difficili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 13/01/2004, n.12</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2002) che prevede una disciplina sanzionatoria per l&#8217;ipotesi di impianto abusivo di vigneti è costituzionalmente illegittimo. La competenza sanzionatoria amministrativa, in questo caso, non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé,ma accede alle materie sostanziali (cfr. sentenze n. 361 del 2003; n. 28 del 1996; n. 85del 1996; n. 187 del 1996; n. 115 del 1995;n. 60 del 1993). L&#8217;impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all&#8217;alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure dar rilievo in contrario che la disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento Ce n. 1493 del 1999, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi dell&#8217;art. 117, quinto comma, della costituzione, l&#8217;attuazione ed esecuzione della normativa comunitari aspettano infatti, nelle materie di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Balzano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. pen., Sez. V, 02/10/2003, n.41480</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di frode comunitaria, previsto e punito dall&#8217;articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modificazioni, presenta carattere sussidiario rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 640-bis del codice penale, nel senso che si configura esclusivamente laddove l&#8217;agente si sia limitato alla «esposizione» di dati falsi e di notizie false, senza ricorrere a veri e propri artifici e raggiri di diversa natura. Ciò che si verifica, invece, allorché i dati falsi e le notizie false siano trasferiti in un pubblico documento (nella specie, mediante l&#8217;iscrizione all&#8217;albo vitivinicolo di una superficie dei terreni coltivati a vigneto maggiore di quella reale) ovvero quando l&#8217;agente abbia fornito alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia «probatoria» (nella specie, mediante una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 1). In tale evenienza, la condotta si caratterizza per la presenza di veri e propri artifici idonei a integrare il reato di truffa: i dati e le notizie falsi, infatti, non sono più solo «esposti» all&#8217;ente erogatore, bensì sono formati ab imis in termini tali da rendere «attendibile» ciò che viene esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 09/05/2003, n.7089</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di precetti amministrativi stabiliti per la regolare tenuta dei registri contabili necessari per le attività del settore vitivinicolo (e sanzionate dal D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987), l&#8217;art. 8, comma secondo, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768 (Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione della norma del Reg. (CEE) n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo), il quale stabilisce che i fogli dei registri prescritti dalla normativa comunitaria devono essere preventivamente numerati e vidimati dall&#8217;Ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, va interpretato, quanto al termine del loro compimento, in rapporto all&#8217;art. 13 dello stesso decreto, il quale fissa, implicitamente i termini per la registrazione delle operazioni, stabilendo che il compimento delle operazioni imprenditoriali (ricezione per le entrate, spedizione per le uscite, ricezione, spedizione o utilizzazione dei prodotti) siano precedute dalla vidimazione dei registri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 05/12/2002, n.17253</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della L. 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sé, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sé la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975 cit, con il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989, lo stesso obbligo già previsto dal precedente Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. I, 17/10/2002, n.208</p>
<p style="text-align: justify;">L art. 12 del Reg. n. 1294/96/CE del 4 luglio 1996, recante modalità d&#8217;applicazione del Reg. n. 822/87/CEE del Consiglio relativo atte dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, deve essere così interpretato: &#8211; la nozione di forza maggiore ivi contemplata non è limitata all&#8217;impossibilità assoluta ma va intesa nel senso che si applica anche a circostanze indipendenti dall operatore, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà; &#8211; spetta all&#8217;operatore dimostrare che sussistono le condizioni della forza maggiore e al giudice nazionale verificare l&#8217;esattezza dei fatti allegati e valutare se, alla luce delle circostanze, l&#8217;operatore ha dimostrato tutta la diligenza che ci si poteva da lui attendere al fine di rispettare i termini di dichiarazione previsti dai regolamenti comunitari; &#8211; il decesso improvviso dell&#8217;amministratore unico di un azienda famigliare costituita sotto la forma di comunità di beni (&#8220;Comunidad de bienes&#8221;), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli familiari, può, in linea di principio, essere considerato un caso di forza maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti (Ord.), Sez. contr., 13/06/2002, n.2</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;entrata in vigore della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione) che ha accentuato l&#8217;autonomia delle Regioni elencando in maniera tassativa le materie attribuite alla potestà normativa esclusiva o concorrente dello Stato, va confermato (risultando anzi ulteriormente rafforzate le considerazioni svolte nella vigenza del precedente assetto costituzionale) il giudizio espresso circa la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità della normativa primaria in materia di tenuta degli albi delle imprese artigiane, e di disciplina del settore vitivinicolo, nonché la rilevanza della questione in relazione all&#8217;esame preventivo di legittimità dei conseguenti regolamenti attuativi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost. (Ord.), 24/04/2002, n.144</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere disposta la restituzione alla Corte dei conti &#8211; sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato &#8211; degli atti relativi alla q.l.c. dell&#8217;art. 14 comma 3 d.lg. 30 aprile 1998 n. 173, sulla base del quale sono stati adottati i regolamenti di delegificazione in materia di semplificazione e armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, sottoposti al controllo della rimettente, sollevata in riferimento agli art. 70, 76, 117 e 118 comma 1 cost. prospettando censure concernenti la violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni e dell&#8217;autonomia di queste ultime, per aver dette norme autorizzato il Governo a disporre, con fonti regolamentari, in una materia attribuita dalla Costituzione alla competenza regionale, affinchè proceda ad un nuovo esame della questione a seguito della entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, che agli art. 3 e 4 ha modificato i parametri costituzionali di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. III, 18/07/2000, n.9442</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al regolamento Cee n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 l. n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il regolamento Cee n. 986, lo stesso obbligo già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 25/11/1998, n.308</p>
<p style="text-align: justify;">Durante gli anni 1991 e 1992, l&#8217;art. 6 n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1325, vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola. Qualora il viticoltore abbia trasgredito il divieto nella convinzione che esso non si estendesse alle varietà di uve da tavola, spetta al giudice nazionale decidere se vi sia stato un errore scusabile e determinarne le conseguenze.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 10/01/1998, n.150</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di illeciti amministrativi per violazione dei regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal d.l. n. 370 del 1987, conv. in l. n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purchè questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita. Pertanto, in materia di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, poichè il regolamento Cee n. 1153 del 1975 (richiamato dalla norma sanzionatoria di cui all&#8217;art. 4 d.l. n. 370 del 1987 citato) è stato sostituito dal regolamento Cee n. 986 del 1989, occorrerà esaminare caso per caso le singole fattispecie contestate, potendo essere applicabili le sanzioni di cui al citato art. 4 d.l. n. 370 del 1987 solo se il relativo precetto, già previsto dal regolamento n. 1153 del 1975, continui ad essere previsto, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal regolamento n. 986 del 1989.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 26/08/1997, n.8008</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di sanzioni amministrative, l&#8217;abrogazione del regolamento Cee n. 1153 del 1975 e la sua sostituzione con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non comporta di per sè sola l&#8217;inapplicabilità della sanzione prevista, dall&#8217;art. 4, comma 8, d.l. 7 settembre 1987 n. 370, convertito nella l. 4 novembre 1987 n. 460, tra l&#8217;altro, per la violazione dell&#8217;obbligo di tenuta di alcuni registri secondo le prescrizioni dettate nel settore vitivinicolo dal regolamento Cee 1153/75 della commissione, dovendosi accertare caso per caso se la fattispecie contestata debba ritenersi sanzionata dal citato art. 4, comma 8, del d.l. n. 370 del 1987, in quanto era già prevista dal Regolamento Cee n. 1153 e continua ad essere prevista, immutata in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal Regolamento Cee n. 986 del 1989. Infatti detta normativa sanzionatoria deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa specificate, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino concretamente in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del Regolamento espressamente richiamato con altri posteriori, purchè questi ultimi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto di detti obblighi, in guisa tale che venga a mancare la corrispondenza fra il precetto preso in esame dal legislatore del 1987 e la sanzione in relazione ad esso stabilita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. II, 05/06/1997, n.105</p>
<p style="text-align: justify;">Spetta al giudice nazionale stabilire in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d&#8217;analisi dei vini denominato &#8220;determinazione del rapporto isotopico O18 / O16 dell&#8217;acqua contenuta nel vino&#8221; sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall&#8217;art. 74 n. 2, lett. c), del regolamento (Cee) del Consiglio del 16 marzo 1987 n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 30/05/1997, n.4850</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo, e pertanto contiene, già in sè, la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio, in esso contenuto, al regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria, e prevedendo anche il regolamento C.E.E. n. 986, lo stesso obbligo, già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 04/12/1996, n.10815</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di opposizione ad ordinanza &#8211; ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli art. 22 e ss. l. n. 689 del 1981 integra un&#8217;azione di accertamento negativo, sicchè il sindacato del pretore adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi dell&#8217;opposizione stessa e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall&#8217;opponente, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità censure deducibili nel giudizio di opposizione e che non siano state nello stesso dedotte (nella specie, questione di successione nel tempo di norme comunitarie precettive in tema di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del regolamento Cee n. 986/89 della commissione del 10 aprile 1989, di modifica del precedente regolamento n. 1153 del 30 aprile 1975, senza contestuale successione tra le norme nazionali sanzionatorie, contenute, quanto all&#8217;ultimo regolamento citato, nel d.l. n. 370 del 1987, convertito con modificazioni nella l. n. 460 del 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di rilasciare autorizzazioni per nuovi impianti o reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria (reg. Cons. Cee 16 marzo 1987 n. 822/87), che è attribuito alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura, ai sensi dell&#8217;art. 117 cost., comprende la competenza sanzionatoria amministrativa per l&#8217;inosservanza dei precetti legislativi; pertanto, non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali (e, su delega, al direttore di un ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi), irrogare le sanzioni previste, per i nuovi impianti non autorizzati delle viti, dall&#8217;art. 4 comma 3 d.l. 7 settembre 1987 n. 370, conv. con modificazioni dalla l. 4 novembre 1987 n. 460.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative, previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987 n, 460, relativo ai nuovi impianti di viti, in quanto le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria, sono attribuite alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura e, conseguentemente, alle stesse è attribuita la competenza sanzionatoria amministrativa per la violazione dei corrispondenti precetti legislativi. Devono essere, pertanto, annullati l&#8217;ordinanza-ingiunzione n. 184 del 1994 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell&#8217;Ufficio di Firenze dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché il D.M. 2 settembre 1994, n. 53381 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. n. 370 del 1987.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 29/02/1996, n.122</p>
<p style="text-align: justify;">Non è viziata da errore manifesto di valutazione la decisione con cui il Consiglio, privilegiando l&#8217;obiettivo di garantire un reddito equo ai produttori di vino, ha ritenuto alcuni aiuti, erogati per il periodo strettamente necessario alla correzione dello squilibrio constatato, compatibili con il mercato comune, dato che essi non avevano provocato un turbamento reale e duraturo del funzionamento dell&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La l. reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, che consente alla regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822/87, violando con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La legge regionale Umbria riapprovata il 31 marzo 1994 che consente la regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822 del 1987, violando, con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Umbria, approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, poi riapprovata, con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione della L.R. 25 gennaio 1993, n. 1 &#8211; Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a Doc, e/o a Docg dell&#8217;Umbria), in quanto, non rispettando le condizioni richieste dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 822/87/Cee, sull&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituisce un caso di esercizio illegittimo della potestà legislativa regionale, censurabile in base agli artt. 11 e 117 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti Friuli-V. Giulia, Sez. contr., 21/06/1994, n.8</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;ex direttore del centro regionale vitivinicolo &#8211; ente operante nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia &#8211; assunto con contratto di diritto privato e, successivamente, a causa della soppressione del centro, passato alle dipendenze dell&#8217;ente regionale sviluppo agricolo con compiti di capo servizio, incaricato di collaborare con il direttore per gli affari inerenti la vitivinicoltura, non compete più l&#8217;assegno personale previsto dall&#8217;art. 24 comma 5 in favore dei funzionari, assunti con contratto privato, incaricati di svolgere funzioni equiparabili a quelle di direttore regionale (massimo livello della burocrazia nella regione); tale trattamento economico aggiuntivo infatti è legato all&#8217;effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali di vertice e tali non sono quelle di capo servizio, sia pure incaricato di collaborare con il direttore dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 01/04/1993, n.31</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 del regolamento (CEE) della commissione 16 maggio 1973 n. 1311 relativo alla lista provvisoria del VQPRD come pure all&#8217;identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, deve essere interpretato nel senso che solo i vini DOC e DOCG, durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire tra il 22 maggio e il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia alla qualifica di VQPRD e, conseguentemente, non erano dovuti, in relazione ad essi, gli ICM al momento dell&#8217;esportazione. L&#8217;autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di accompagnamento per i vini meritevoli della menzione VQPRD nel contesto della organizzazione comune del settore del vino è tenuta all&#8217;osservanza del principio del legittimo affidamento. Tuttavia, nell&#8217;ipotesi in cui un documento di accompagnamento sia stato emesso da una autorità nazionale non abilitata a tal fine e che, sulla base di una erronea interpretazione della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclamato il pagamento degli ICM, previsto da quest&#8217;ultima, non può essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affidamento, malgrado la loro buona fede, con la conseguenza che la riscossione degli i.c.m. può aversi anche dopo l&#8217;avvenuta esportazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;erogazione dei contributi per la commercializzazione all&#8217;estero del vino, previsti dall&#8217;art. 6, l. reg. sic. 30 luglio 1973, n. 28, non consegue automaticamente dall&#8217;accertamento di presupposti vincolanti, ma costituisce esercizio di una funzione discrezionale tipicamente pubblicistica, attribuita in relazione ad interessi generali del settore vitivinicolo; pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 5, l. reg. n. 58/1983, sostituendo il 1° comma dell&#8217;art. 6, l. reg. n. 28/1973, ha chiaramente inteso limitare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, gli interventi a favore degli operatori del settore vitivinicolo esclusivamente alla erogazione di contributi finalizzati alla promozione, diffusione e pubblicità sui mercati nazionali, comunitari ed extra-comunitari dei vini siciliani prodotti dagli organismi cooperative-cantine sociali e dai loro consorzi; si deve pertanto ritenere che, dalla predetta data (del 1° gennaio 1983), la citata legge regionale escluda ogni possibilità di erogare contribuzioni dirette ad assicurare la penetrazione, anche all&#8217;estero, dei vini siciliani e neghi agli organismi dell&#8217;amministrazione regionale la potestà di concedere aiuti intesi a favorire il collocamento e la commercializzazione dei predetti vini sia sul mercato italiano che sui mercati esteri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 04/07/1989, n.326</p>
<p style="text-align: justify;">Le istituzioni comunitarie devono intervenire per garantire l&#8217;osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo solo qualora sussistano elementi che dimostrino che i competenti organi nazionali non svolgono in modo soddisfacente i compiti di controllo che sono loro affidati dalla normativa comunitaria; conseguentemente tali organi non rispondono dei danni collegati ad un insufficiente controllo ovvero alla tardiva o parziale informazione del pubblico circa la rischiosità di determinati prodotti (nel caso, il vino al ).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Sicilia, Sez. I, 18/11/1986, n.875</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio della comunità economica europea (Cee) 28 aprile 1970, n. 816, quale risulta sostituito dai successivi regolamenti del consiglio medesimo 19 giugno 1978, n. 1360 e 5 febbraio 1979, n. 337, recante disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, richiamando (all&#8217;art. 34) l&#8217;art. 92 del trattato, rende incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza; pertanto, in virtù di tali disposizioni nonché della l. reg. sic. 14 giugno 1983, n. 58, che ha modificato l&#8217;art. 6 della precedente l. reg. 30 luglio 1973, n. 28, la regione siciliana, e per essa l&#8217;istituto regionale della vite e del vino, a partire dal 1 gennaio 1983 non possono più erogare alcun contributo in applicazione dell&#8217;originario dettato di cui al suddetto art. 6 l. reg. n. 28 del 1978.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 18/09/1986</p>
<p style="text-align: justify;">La repubblica federale di Germania, non autorizzando l&#8217;aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato nell&#8217;elaborazione di vino tipico e di vino di qualità prodotto in regioni determinate, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dagli art. 32 e 33 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dall&#8217;art. 8 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 14/05/1985, n.89</p>
<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi art. 43 e 48, del regolamento della commissione 5 dicembre 1973, n. 3282 relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2 e del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi art. 2 e 43, va interpretato nel senso ch&#8217;esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, entrambi originari di più stati membri, e la messa in commercio nell&#8217;ambito della comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione , purché l&#8217;indicazione non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 05/05/1983, n.80</p>
<p style="text-align: justify;">Il vino che contenga una percentuale di fecce nettamente inferiore alla media rilevata dopo il primo travaso può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato 2°, punto 8 (sostituito dal regolamento 337/79, allegato 2°, punto 9), relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo; spetta al giudice a quo valutare tale percentuale in base alle tradizioni viticole che caratterizzano il vino in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 16/02/1982</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, non osta a che una legislazione nazionale relativa alla preparazione degli aperitivi a base di vino contenga una disposizione come quella cui si riferisce il giudice nazionale (nella specie: disposizioni relative alla fissazione della gradazione alcoolica naturale minima dei vini da pasto utilizzabili nella fabbricazione di aperitivi a base di vino).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 20/01/1971, n.3</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamento CEE n. 816 del 28 aprile 1970 e regolamento CEE n. 817 del 28 aprile 1970: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perché rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunità.</p>
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		<title>Attività</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2008 13:37:30 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Discorso di Calamandrei sulla Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza sleale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
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		<description><![CDATA[DIRITTO CIVILE DIRITTO SOCIETARIO DIRITTO VITIVINICOLO Franchising Mediazione Agenzia Proprietà Immobiliare (Real Estate) Locazioni Condominio Compravendita Trasporti Successioni Separazioni e Divorzi Appalti Contratti Franchising Mediazione Agenzia Affitto di Azienda Cessione di Azienda Somministrazione Appalto Cessione di Know How Compravendita Locazioni Fideiussioni Distribuzione Concessione Consulenza ed assistenza legale generale ad amministratori e soci Consulenza nella costituzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 382px;" border="0" width="506">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 40%;"><span style="color: #ff9900;">DIRITTO CIVILE</span></th>
<th style="width: 40%;"><span style="color: #00ff00;">DIRITTO SOCIETARIO</span></th>
<th>DIRITTO<br />
VITIVINICOLO</th>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid #900; vertical-align: top;">
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Franchising</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Mediazione</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Agenzia</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Proprietà Immobiliare (Real Estate)<br />
</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Locazioni</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Condominio</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Compravendita</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Trasporti</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Successioni</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Separazioni e Divorzi</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Appalti</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Contratti </span>
<ul>
<li><span style="color: #ffcc00;">Franchising</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #ffcc00;">Mediazione</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Agenzia</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Affitto di Azienda</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Cessione di Azienda</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Somministrazione</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Appalto</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Cessione di Know How</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Compravendita</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Locazioni</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Fideiussioni</span></li>
<li><span style="color: #ffcc00;">Distribuzione</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #ffcc00;">Concessione</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #900; vertical-align: top;">
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #00ff00;">Consulenza ed assistenza legale generale ad amministratori e soci</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Consulenza nella costituzione di società e nella redazione di statuti, patti parasociali ed atti societari in genere</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Fusioni ed acquisizioni (M&amp;A), scissioni</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Cessioni ed affitto di azienda</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Contratti di distribuzione, concessione, agenzia</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Diritto d’Autore</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Tutela del software</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Know How</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Concorrenza sleale</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Antitrust</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #00ff00;">Brevetti e modelli di utilità industriale</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #00ff00;">Internazionalizzazione delle imprese<br />
</span></li>
</ul>
</td>
<td style="border-left: 1px solid #900; vertical-align: top;">
<ul>
<li style="text-align: left;">Disciplina della produzione e della commercializzazione</li>
</ul>
<ul>
<li>Tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;">Regime di scambio con i paesi terzi</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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