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	<title>Studio Legale Caviglia &#38; Giuliani &#187; Firenze</title>
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		<title>Franchising &#8211; Concorrenza sleale &#8211; Sviamento di clientela</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
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		<description><![CDATA[Appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questo i venditori e gli acquirenti, possano continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;ex affiliato. La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questo i venditori e gli acquirenti, possano continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;ex affiliato.</em></p>
<p align="center"><em>La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con l&#8217;ex franchisee, quale ex affiliata, i cui protagonisti siano stati sviati a favore della nuova figura imprenditrice.</em></p>
<p align="center">*** *** ***</p>
<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p>Il Tribunale di Firenze terza sezione civile, composta dai magistrati</p>
<p>Dr. Massimo Valeriani                    Presidente</p>
<p>Dr. Giuseppina Guttadauro             Giudice</p>
<p>Dr. Silvia Chiarantini                      Giudice Rel.</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>Nel Giudizio Civile R.G. 4032/2008 <strong>su reclamo proposto da</strong></p>
<p>Immobiliare X</p>
<p><strong>Avverso</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Firenze il 25.2.2008 ante causam, con la quale</p>
<p style="text-align: justify;">Rigettava il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. da Immobiliare X teso ad ottenere l&#8217;ordine di immediata cessazione dell&#8217;uso del proprio marchio e insegna e la restituzione del programma elettronico nonché l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nelle zone di &#8230; per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il collegio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Letto il reclamo di cui sopra, letta la comparsa di costituzione e risposta della resistente agenzia Y ed esaminati tutti gli atti di causa, sentite le parti, a scioglimento della riserva di cui all&#8217;udienza del 30.9.2008, osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso presentato ante causam ha per contenuto l&#8217;anticipazione degli effetti dell&#8217;azione inibitoria (art. 2599 c.c.) derivanti da asserita concorrenza sleale con sviamento di clientela asseritamene dovuto alla protratta attività di intermediazione immobiliare da parte del franchisee Agenzia Y nonostante la risoluzione del contratto di franchising con Immobiliare X. Tale attività si sarebbe realizzata e ristarebbe realizzando nella zona di &#8230; da parte dell&#8217;Agenzia Y avvalendosi della stessa struttura, compresi marchi e insegna nonché programmi informatici già utilizzati nel corso del rapporto di franchising e ciò in violazione dell&#8217;art. III.6 del contratto di franchising che vincolava l&#8217;affiliata dopo la cessazione del rapporto a non svolgere attività concorrente con quella dell&#8217;affiliante e della rete neppure in forma indiretta e che inoltre la obbligava alla immediata cessazione dell&#8217;attività negli stessi locali oltre che alla loro chiusura per un periodo di sei mesi dopo lo scioglimento del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante impugnando il provvedimento di rigetto di prima istanza niente lamenta in punto di dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento ala accertata cessazione della utilizzazione del marchio ed alla già avvenuta restituzione del software.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi all&#8217;asserita concorrenza sleale nella parte in cui essa è stata fondata dalla ricorrente-reclamante sulla violazione dei patti contrattuali, in particolare sulla violazione della clausola III.6, in merito alla nullità delle clausole vessatorie, ivi compresa quella ora citata, la reclamante non ha fatto valere alcun motivo di impugnazione, riconoscendo implicitamente che l&#8217;originale del contratto non contiene la sottoscrizione delle c.d. clausole vessatorie con la conseguenza dichiarata nel provvedimento del giudice di prima istanza della loro nullità/inefficacia ai sensi dell&#8217;art. 1341 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante assume invece che il giudice di prima istanza non avrebbe considerato l&#8217;attività di concorrenza sleale comunque posta in essere dall&#8217;agenzia Y anche se non necessariamente in violazione di regole contrattuali, ma pur sempre in violazione dell&#8217;art. 2598 n. 3 c.c. che contempla anche una responsabilità aquiliana.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza l&#8217;Agenzia Y pur avvalendosi del complesso organizzativo dei beni della propria impresa avrebbe continuato e starebbe tuttora continuando a svolgere sia pure con altra insegna la stessa attività nella stessa zona con gli stessi clienti in tre uffici, uno dei quali in &#8230; e contemporaneamente starebbe continuando ad esercitare in altre zone ancora l&#8217;attività con il marchio della Immobiliare X essendo l&#8217;agenzia Y ancora presente sul mercato con detto marchio e quindi di fatto profittando dell&#8217;avviamento della stessa Immobiliare X. Di fatto la presenza della Agenzia Y in quella zona impedirebbe alla Immobiliare X di sottoscrivere altri contratti di franchising con altre agenzie.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà ben difficilmente può dirsi che vi sia sviamento di clientela giacchè manca il presupposto fondamentale della esistenza di clientela della Immobiliare X nella zona in cui opera la Agenzia Y a seguito della cessazione del rapporto di franchising. Come già rilevato dal giudice di prima istanza non vi è dubbio che la Immobiliare X non è presente nel territorio di &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante ipotizza ugualmente uno sviamento di clientela, quanto meno potenziale, giacchè la stessa Immobiliare X non potrebbe aprire nuove agenzie e/o sottoscrivere altri contratti di franchising in quella zona proprio per la persistente presenza della Agenzia Y.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà detta presenza non può costituire un pericolo neppure potenziale per la Immobiliare X, libera di aprire nuove agenzie.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nella zona di &#8230; l&#8217;Agenzia Y opera quale &#8230; e non più sotto l&#8217;insegna e con marchio della Immobiliare X. Inoltre l&#8217;Agenzia Y opera in locali che sono diversi da quelli in cui operava coma Immobiliare X (cfr. doc. 6 reclamata) e ciò da dicembre 2007, vale a dire da epoca immediatamente successiva allo scioglimento del rapporto di affiliazione con la Immobiliare X. Va infine considerato che non è affatto dimostrato che l&#8217;Agenzia Y utilizzi nell&#8217;ambito territoriale di &#8230; il c.d. know-how di Immobiliare X, tanto meno che faccia utilizzo di notizie riservate, tanto che la stessa reclamante non è stata in grado di indicare quali conoscenza utilizzate dalla Agenzia Y la danneggerebbero (potenzialmente).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto appena detto, si può concludere che nel modo di operare della agenzia Y non è ipotizzabile sviamento di clientela neppure per una presunta confusione che ella potrebbe ingenerare nella clientela stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questi i venditori e gli acquirenti, possono continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;Agenzia Y.</p>
<p style="text-align: justify;">La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti, non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con la Agenzia Y, quale affiliata della Immobiliare X, i cui protagonisti siano stato sviati a favore della nuova figura imprenditrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Del tutto fuori luogo è il richiamo all&#8217;utilizzo di notizie relative alla clientela della zona di &#8230; laddove la Agenzia Y opera legittimamente quale Immobiliare X.</p>
<p style="text-align: justify;">Va dunque confermata l&#8217;ordinanza del primo giudice con rigetto del reclamo e per effetto della soccombenza la reclamante va condannata al pagamento delle ulteriori spese relative a questa fase del procedimento cautelare che in mancanza di notula si liquidano in complessivi euro &#8230; oltre spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge, di cui euro &#8230; per diritto, euro &#8230; per onorari.</p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 669 <em>terdecies</em>, 700 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge il reclamo di cui sopra e conferma l&#8217;ordinanza del giudice di prima istanza del 25.2.2008 con cui respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Immobiliare X.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la reclamante al rimborso a favore della reclamata Agenzia Y delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro &#8230; oltre spese generali, IVA  se dovuta e CAP di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze all&#8217;udienza camerale del 30.9.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice estensore                                                                    Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">F.to                                                                                                    F.to</p>
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		<title>Diritto alla provvigione &#8211; Mediatore come nuncius</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
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<p align="center"><em>La comunicazione per telegramma dell&#8217;avvenuta accettazione della proposta è perfettamente lecita in quanto di tale mezzo posso avvalersi i mediatori ai quali è attribuita la veste di nuncius</em></p>
<p align="center">*** *** ***</p>
<p align="center"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p align="center"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA N. 244/08</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa civile iscritta al n. 75/2005 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi promossa da:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IMMOBILIARE X </strong>rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. &#8230; ed elettivamente domiciliata in Empoli c/o &#8230;                      <em>Attrice</em></p>
<p align="center">CONTRO</p>
<p><strong>SIG.RA Y </strong>rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. &#8230; ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in &#8230;                    <em>Convenuta</em></p>
<p><strong>Oggetto: pagamento somma</strong></p>
<p align="center">CONCLUSIONI DELL&#8217;ATTRICE</p>
<p>Come in atto di citazione</p>
<p align="center">CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA</p>
<p>Come in atti.</p>
<p align="center">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta Immobiliare X conveniva in giudizio la sig.ra Y al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €. 2.880,00 oltre interessi a titolo di pagamento di provvigione maturata dal 8.1.2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio la convenuta Sig.ra Y contestando la domanda attrice in fatto ed in diritto, evidenziando come nessuna provvigione sarebbe dovuta all&#8217;attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Radicatosi il contraddittorio la causa veniva istruita documentalmente e con prove per interrogatorio formale e per testi; indi, sulle conclusioni così come rassegnate da entrambe le parti all&#8217;udienza del 11.3.2008, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align="center">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle risultanze processuali e dalla documentazioni agli atti è emerso che la domanda promossa dalla ditta Immobiliare X nei confronti della sig.ra Y è fondata e meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda trae origine allorquando in data 6.11.2004 presso i locali della Immobiliare X, in &#8230; la sig.ra Y sottoscriveva proposta di acquisto di un immobile per civile abitazione di proprietà del sig. Z posto in &#8230; per il complessivo importo di €. 120.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai documenti di causa si evince che in data 9.11.2004 il sig. Z accettava la proposta di cui sopra e di conseguenza l&#8217;agenzia immobiliare ditta Immobiliare X provvedeva immediatamente ad inviare telegramma alla convenuta per comunicare l&#8217;avvenuta accettazione della sua proposta da parte del sig. Z.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva pertanto come dagli elementi di cui sopra possa senz&#8217;altro configurarsi la conclusione di un contratto preliminare atteso che la volontà delle parti, nella fattispecie che ci riguarda, è oltremodo esplicita in quanto è stato rispettato il binomio proposta-accettazione di cui all&#8217;art. 1326 c.c.. Infatti un contratto può dirsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell&#8217;accettazione dell&#8217;altra parte (art. 1326 c.c.) ed è in quel preciso momento che sorge il vincolo giuridico suscettibile anche di esecuzione in forma specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ergo entrambe le parti erano a conoscenza che tra di loro era sorto un rapporto obbligatorio che conferiva reciprocamente diritto ad agire per l&#8217;adempimento dei patti ivi stipulati, a niente rivelando la circostanza che al preliminare poi non sarebbe seguita la stipula del definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva infatti come la proposta <em>de quo</em>, vincolata dalla irrevocabilità fino al 9.11.2004 è stata in pari data accettata, ed in pari data l&#8217;agenzia immobiliare attrice ha comunicato per telegramma l&#8217;avvenuta accettazione, tale comunicazione, avvenuta per telegramma, è perfettamente lecita in quanto di tale mezzo possono avvalersi i mediatori ai quali è attribuita la veste di <em>nuncius </em>(Trib. Monza 1.7.02).</p>
<p style="text-align: justify;">Le circostanze di cui sopra, comunque, sono state oggetto di conferma da parte del teste di parte attrice sig. &#8230; che ha assistito prima alla telefonata e poi alla redazione del telegramma; del resto anche la sig.ra Y, nel corso dell&#8217;interrogatorio formale, non ha smentito i fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto la ditta attrice, che ha rivestito il ruolo di mediatore della vicenda, ha senz&#8217;altro diritto ad ottenere la provvigione in quanto l&#8217;affare &#8211; che consente al medesimo di conseguire il pagamento della mediazione &#8211; può ritener4si validamente concluso; le vicende successive alla costituzione del vincolo giuridico tra le parti sono irrilevanti per il mediatore (v. Cass. N. 18779/05).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul <em>quantum </em>si rileva che la richiesta di €. 2.880,00 (IVA compresa), pari al 2% del valore dell&#8217;immobile appare congrua e satisfattiva e comunque in linea con gli usi locali; gli interessi legali andranno a decorrere dalla data di messa in mora (racc. a.r. ricevuta l&#8217;8.1.2005) al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">1)     Dichiara che la sig.ra Y è tenuta al pagamento della provvigione maturata dalla ditta Immobiliare X e di conseguenza condanna la sig.ra Y al pagamento, in favore della ditta Immobiliare X, in persona della titolare sig.ra &#8230; della complessiva somma di €. 2.880,00 oltre interessi legali dal 8.1.2005 al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">2)     Condanna altresì la medesima al pagamento delle spese di causa all&#8217;attrice, che determina in complessivi €. &#8230; per diritti, €. &#8230; per onorari, €. &#8230; per spese esenti ed €. &#8230; per spese generali 12,5% oltre IVA e CAP come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Empoli, 22 Luglio 2008</p>
<p style="text-align: right;">Il Giudice Onorario</p>
<p align="right">Dott.ssa Elena Fontanelli</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
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		<title>Franchising &#8211; Concorrenza Sleale &#8211; Memoria autorizzata del resistente</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discorso di Calamandrei sulla Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza sleale]]></category>
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		<description><![CDATA[TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE CIVILE *** MEMORIA AUTORIZZATA NELL&#8217;INTERESSE DI AGENZIA Y CONVENUTA RESISTENTE CONTRO IMMOBILIARE X ATTORE RICORRENTE (Con Avv. &#8230;) nel Giudizio R.G. 19047 / 2007 &#8211; D.ssa Breggia Udienza 14.02.2008 *** *** La difesa Agenzia Y si riporta a quanto dedotto, esposto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ulteriormente precisando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p align="center"><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>
<p align="center"><strong>***</strong></p>
<p align="center"><strong>MEMORIA AUTORIZZATA </strong></p>
<p align="center"><strong>NELL&#8217;INTERESSE DI</strong></p>
<p><strong>AGENZIA Y CONVENUTA RESISTENTE</strong></p>
<p align="center"><strong>CONTRO</strong></p>
<p><strong>IMMOBILIARE X ATTORE RICORRENTE</strong></p>
<p align="center">(Con Avv. &#8230;)</p>
<p align="center"><strong>nel Giudizio R.G. 19047 / 2007 &#8211; D.ssa Breggia </strong></p>
<p align="center"><strong>Udienza 14.02.2008 </strong></p>
<p align="center">*** ***</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa Agenzia Y si riporta a quanto dedotto, esposto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ulteriormente precisando quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del giorno 7.02.2008, la difesa Immobiliare X ha prodotto due lettere datate 6.12.2001 con cui la Sig.ra Agenzia Y firma per la &#8220;concessione del marchio e la fornitura di servizi&#8221;. Tali comunicazioni esulano dal contratto per il quale la ricorrente Immobiliare X ha chiesto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. che risale a quattro anni dopo, ovvero al 1.03.2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2005, la Agenzia Y avrebbe dovuto, eventualmente, avere un ulteriore comunicazione di &#8220;concessione del marchio e fornitura dei servizi&#8221;, relativa appunto all&#8217;ubicazione di Signa, anche se per tale contratto le parti avrebbero dovuto provvedere all&#8217;adeguamento imposto dalla L. 129/04, rendendo così vana l&#8217;eventuale comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali produzioni, in ogni caso, si contesta la conformità della copia all&#8217;originale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, invece, la produzione relativa alla pubblicità che la Sig.ra Agenzia Y sembrerebbe aver effettuato sul sito www. &#8230; .it, il cui Webmaster è www. &#8230; .it , rileviamo che la presenza del nome esula dalla responsabilità della Agenzia Y, che non era a conoscenza dell&#8217;inserimento dati. La Sig.ra Agenzia Y, infatti, non ha dato nessun incarico al suddetto Webmaster di effettuare la pubblicità utilizzando ancora il marchio dell&#8217;Immobiliare X, come si evince in modo esplicito e chiaro dalla risposta data dall&#8217;Ing. &#8230; (doc. n. 1), presidente del sito www. &#8230; .it al cui contenuto integralmente si rimanda. Peraltro, facciamo notare al Giudice, che l&#8217;inconferente produzione è relativa alle unità locali di Castelfiorentino e Fucecchio, per cui in tale giudizio non rilevano. Se il Giudicante lo ritenesse opportuno ai fini di maggiori chiarimenti in merito, si chiede che il Sig. &#8230; venga sentito come persona informata sui fatti su tale circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;">La produzione del documento con cui la resistente comunica di aver rilasciato l&#8217;immobile di Signa sito in Via &#8230; e recante la data 14.12.2007, si riferisce, appunto al mero rilascio dei locali e non alla cessazione dell&#8217;uso del marchio e dell&#8217;insegna avvenuto in data 10.12.2007 come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di questa parte e in particolare dal documento n. 11, ovvero dalla <strong><span style="text-decoration: underline;">comunicazione effettuata alla Camera di Commercio di Firenze di variazione dell&#8217;insegna in data 10.12.2007. </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Sig.ra Agenzia Y, infatti, per ovviare ad ogni inconveniente, aveva provveduto a <strong><span style="text-decoration: underline;">coprire</span></strong> l&#8217;insegna e il marchio Immobiliare X, sollecitando la ditta addetta allo smontaggio dell&#8217;insegna a recarsi quanto prima sul luogo per provvedere all&#8217;asporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche di tale documento, comunque, si disconosce la conformità della copia prodotta all&#8217;originale non prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa Immobiliare X all&#8217;udienza del 7.02.2008 ha mutato la domanda sulla concorrenza sleale; nel ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato alla Agenzia Y chiedeva l&#8217;emanazione del provvedimento sulla base del patto di non concorrenza inserito nel contratto, mentre alla scorsa udienza deduceva l&#8217;attività di concorrenza sleale sulla base dell&#8217;art. 2598 c.c., n. 3. Tale richiesta è da considerarsi domanda nuova e, quindi, inammissibile, in quanto i due requisiti essenziali per l&#8217;emanazione del provvedimento d&#8217;urgenza sono il <em>fumus boni iuris</em> e il <em>periculum in mora</em> che devono essere individuati in modo preciso nell&#8217;atto introduttivo del giudizio. Non possono essere cambiati in modo arbitrario dalla parte richiedente in qualsiasi momento, anche se nella fattispecie sono del tutto mancanti. E precisiamo meglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è <em>periculum in mora</em> in quanto <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;Immobiliare X non svolge attività di intermediazione immobiliare, ma essa ha un diritto di proprietà intellettuale proprio, ovvero <strong>il marchio e l&#8217;insegna, che concede in uso</strong> agli affiliati</span>. L&#8217;affiliato, in tal caso com&#8217;era l&#8217;Agenzia Y, ha solo l&#8217;utilizzo del marchio, ma rimane responsabile personalmente, in quanto soggetto giuridico imprenditoriale autonomo e indipendente, nei confronti dei soggetti terzi, ovvero fornitori, dipendenti e clienti finali. Questa, infatti, è la disciplina del franchising, attività veramente svolta dalla ricorrente, che, anche nello spirito comunitario è stata individuata come quel contratto che ha per oggetto <span style="text-decoration: underline;">la concessione di un &#8220;insieme di diritti della proprietà industriale o intellettuale&#8221; e non la concessione di un parco immobili su cui esercitare l&#8217;attività di intermediazione immobiliare,</span> come vuol sostenere parte avversa. Infatti, ammesso anche che il contratto sia valido, il parco immobili acquisito dalla Agenzia Y non sarebbe mai stato oggetto di riconsegna all&#8217;affiliante, in quanto esula dal contratto di franchising con essa stipulato. <strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;Immobiliare X può cedere la proprietà intellettuale, marchio e insegna, perché non gli è certo impedito dalla resistente, che non svolge la stessa attività, ovvero l&#8217;attività di franchising.</span></strong><strong> </strong>In ciò la mancanza assoluta di danno nei confronti della ricorrente così come la scorrettezza professionale invocata con il non consentito mutamento di domanda introdotto in udienza dalla controparte. La ricorrente tenterebbe di dimostrare il danno anche per mezzo della produzione di una copia di non si sa bene quale pubblicazione, nella quale sono riportati immobili facenti parte del cosiddetto &#8220;parco immobili&#8221; della ricorrente: quegli stessi immobili li vende anche, o meglio devono essere venduti in via esclusiva dalla Immobiliare X con sede legale in Firenze, Via &#8230; ? Se fosse così siamo fuori dal concetto di franchising; la produzione non porta a niente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>fumus boni iuris</em> viene fondato su una clausola contrattuale inserita in un contratto che questa difesa ritiene nullo, <strong><span style="text-decoration: underline;">pertanto il Giudicante non potrà non valutare anche sommariamente la nullità del contratto</span></strong>. Per quanto concerne, quindi, la mancanza del <em>fumus boni iuris</em> ci si riporta a quanto già specificato in comparsa di costituzione ai punti 3,4 e 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Preme sottolineare, infine, che gli immobili della Agenzia Y sono venduti anche da altre agenzie, e in merito può essere sentito il Sig. &#8230; che ha gestito la rete internet dell&#8217;Immobiliare X sino a dicembre 2007. Sul punto si produce inoltre estratti pubblicitari della Immobiliare X da cui si evince che le agenzie di &#8230; (&#8230; S.r.l.) e &#8230; (&#8230; S.r.l.) pubblicizzano gli immobili ubicati rispettivamente in Signa e Castelfiorentino (doc. n. 2-5). Ci dobbiamo purtroppo ripetere, ma dov&#8217;è il danno per la ricorrente nel momento in cui altri affiliati hanno legittimamente ricoperto le zone lasciate dalla Agenzia Y? Gli immobili sono sul mercato, i proprietari e i venditori sono sul mercato, chiunque degli affiliati, con il Know-how e il marchio di Immobiliare X, che non vengono assolutamente utilizzati dalla Agenzia Y, perché relativamente al Know-how ritenuto non rispondente alle odierne regole di mercato, può entrare nelle zone di Castelfiorentino e Signa in aperta e legittima concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;uopo preme ancora sottolineare che ancora alla data del 6.01.2008 l&#8217;Immobiliare X pubblicizzava gli immobili su &#8220;La Pulce&#8221; indicando il numero della Agenzia Y nella sede di &#8230; (doc. n. 6-7-8) e oggi la stessa si trova citata per l&#8217;uso del marchio. La confusione sul mercato è indotta direttamente dalla ricorrente, sin dal ricevimento della lettera del 14.11.2007, qui prodotta in originale quale documento n. 9, era stata intimata ad evitare la suddetta pubblicazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Previa riunione del presente giudizio al giudizio contraddistinto dal numero 19048/2007 R.G., si chiede il rigetto delle domande avanzate in via cautelare dalla &#8220;Immobiliare X&#8221;, in quanto inammissibili per mancanza del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em>, ovvero per l&#8217;infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate, considerando anche il formale disconoscimento della copia del contratto prodotto al suo originale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si producono: 1) Risposta a mezzo e-mail inviata dall&#8217;Ing. &#8230;; 2-5) Estratti pubblicitari Immobiliare X; 6-7) Estratti pubblicitari Immobiliare X con riferimenti telefonici della resistente; 8 ) Riferimenti telefonici Agenzia Y; 9) Lettera raccomandata a/r del 14.11.2007.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Salvis Iuribus.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pistoia / Firenze 11.02.2008</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Franchising &#8211; Concorrenza Sleale &#8211; Memoria di costituzione</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discorso di Calamandrei sulla Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza sleale]]></category>
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		<description><![CDATA[TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE CIVILE *** COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER AGENZIA Y CONVENUTA RESISTENTE ditta individuale con sede in Empoli (FI), &#8230; (P.IVA &#8230;), iscritta nel Ruolo dei Mediatori al n. &#8230; del giorno &#8230; (REA &#8230;), in persona dell’omonimo titolare Sig.ra &#8230;, rappresentata e difesa  dal sottoscritto procuratore Avv.  &#8230; del Foro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>***</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>AGENZIA Y<span> </span><span> </span>CONVENUTA RESISTENTE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">ditta individuale con sede in Empoli (FI), &#8230; (P.IVA &#8230;), iscritta nel Ruolo dei Mediatori al n. &#8230; del giorno &#8230; (REA &#8230;), in persona dell’omonimo titolare Sig.ra &#8230;, rappresentata e difesa  dal sottoscritto procuratore Avv.  &#8230; del Foro di Pistoia, giusta procura e mandato a margine del presente atto, e per elezione domiciliata presso lo studio dell’Avv.  &#8230;, sito in Firenze, Via  &#8230;, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0573.506004;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>CONTRO</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>IMMOBILIARE X<span> </span><span> </span><span> </span>ATTORE RICORRENTE</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span> </span>(Con Avv. &#8230;)</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>nel Giudizio R.G. 19047 / 2007 – D.ssa Breggia<span> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>Udienza 07.02.2008 </strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">***<span> </span>***</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Con Ricorso ex art. 700 c.p.c. <em>ante causam</em> notificato alla convenuta Y in data 17.01.2008, la Società “Immobiliare X”, con l’assistenza dell’Avv. &#8230;, ha richiesto all’intestato Tribunale l’accoglimento delle seguenti conclusioni:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>“… a) l’immediata cessazione dell’uso del marchio “&#8230;”, dell’insegna e la restituzione del programma elettronico;</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>b) l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione immobiliare nelle zone di Signa e Lastra a Signa per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto …”.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">In parte motiva del ricorso si legge che le richieste sono determinate dal fatto che la Sig.ra &#8230; continua ad esercitare l’attività di cui al contratto del giorno 01.03.2005 sotto l’insegna e marchio “I&#8230; (cfr. doc. n. 1).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Si costituisce in giudizio con la presente comparsa di costituzione e risposta la Sig.ra &#8230;, la quale contesta integralmente tutto quanto esposto <em>ex adverso</em> nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e assume quanto segue.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>1) <span style="text-decoration: underline;">AVVENUTA CESSAZIONE DELL’USO DEL MARCHIO E DELL’INSEGNA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il ricorso ex art. 700 c.p.c. a firma dell’Avv.  &#8230; è stato depositato in data 13.12.2007, e controparte era perfettamente a conoscenza che almeno fin dal 10.12.2007 la comparente aveva cessato l’uso del marchio e dell’insegna “&#8230;”; a comprova di ciò la ricorrente per mezzo del suo procuratore ebbe ad inviare il fax che qui si produce come doc. n. 2 (cfr. doc. n. 2).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il tutto prende le mosse da una prima contestazione effettuata da questa parte fin dal 14.11.2007, cui ha fatto seguito la comunicazione del giorno <span style="text-decoration: underline;">21.11.2007</span> (cfr. doc. n. 3), con la quale la comparente <em>“… considerando ovviamente cessato il rapporto di franchising, per inadempimento del franchisor … <span style="text-decoration: underline;">provvederà all’asportazione delle insegne nel più breve tempo possibile</span> …”.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ad ulteriore conferma produciamo preventivo n. 296/2007 – B della Società “&#8230;” del giorno 26.11.2007 relativo a n. 3 frontali di insegna con nuova denominazione “&#8230;” e relativa fattura (cfr. docc. nn. 4 &#8211; 5).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Comparando tutte le date della documentazione prodotta, su tale punto la domanda e è infondata e quindi non merita accoglimento avendo la comparente provveduto a quanto richiesto prima dell’introduzione del presente giudizio, nella piena consapevolezza di controparte, ma non per i motivi strumentalmente ed inconferentemente addotti dalla ricorrente, bensì per la nullità dei contratti in essere tra le parti oggi in causa.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>2) <span style="text-decoration: underline;">RESTITUZIONE DEL PROGRAMMA ELETTRONICO</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Nel corpo del Ricorso la ricorrente Immobiliare X ritiene di dover essere la destinataria della restituzione di un programma elettronico di gestione del database, ma la resistente non ne comprende le motivazioni, infatti:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">a) il programma di gestione del data base denominato “&#8230;”, sviluppato da “&#8230;” è concesso in uso da quest’ultima alla Ditta Agenzia Y, così come risulta dal contratto che si allega in atti (cfr. doc. n. 6);</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">b) la Ditta Agenzia Y per la concessione d’uso del software in parola ha sempre regolarmente corrisposto alla Società “&#8230;” gli importi del canone d’uso (cfr. fatture “&#8230;” e intestate alla ditta “Agenzia Y” di cui ai docc. nn. 7 – 8 &#8211; 9).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>Perché <span style="text-decoration: underline;">restituire</span> all’Immobiliare X ciò che non è di sua proprietà?</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I rapporti per l’utilizzo del software intercorrono tra la Società “&#8230;” (proprietaria del software) e la Ditta “Agenzia Y”, che ha direttamente acquistato dalla Società proprietaria e sviluppatrice (n.d.r. &#8211; &#8230;) la licenza d’uso e servizio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Anche su questo punto cautelare, quanto meno in linea di fatto,<em> nulla quaestio</em> sull’evidente infondatezza della domanda.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>3) <span style="text-decoration: underline;">IMMEDIATA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente motiva la richiesta di cui sopra sulla scorta del contenuto degli art. III.2 e III.6 del contratto di Franchising del giorno 01.03.2005 (cfr. doc n. 10).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Gli articoli in parola sono chiaramente riproduttori di clausole vessatorie, in quanto determinano a carico della resistente un onere e, di conseguenza, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Tali articoli, in quanto vessatori, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa e approvazione e quindi sottoposti alla doppia sottoscrizione per esplicita accettazione ex art. 1341 c.c.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte resistente a questo punto non può non rilevare l’assoluta difformità del contratti prodotti agli atti: <strong>l’<span style="text-decoration: underline;">originale</span></strong> di quello prodotto da questa parte (cfr. doc. n. 10) non coincide con la <strong><span style="text-decoration: underline;">copia</span></strong> prodotta quale documento n. 1 dalla controparte.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Non resta, quindi, che essere maggiormente più precisi.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il contratto prodotto in originale da questa parte è assolutamente mancante della parte relativa all’esplicita approvazione e sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., che sembra essere presente nella copia prodotta dalla controparte.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La circostanza è alquanto curiosa considerando che il contratto è stato sottoscritto in doppio originale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Peraltro, non possiamo che continuare a rilevare la particolarità del fatto che, <em>prima facie,</em> l’originale in possesso della comparente risulti difforme dall’originale non prodotto dalla controparte.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Da qui la facile eccezione, che questa parte solleva di non conformità della copia prodotta da parte ricorrente al suo originale, ex art. 2719 c.c., con le ritenute conseguenze di rito, ovvero: “<em>Il disconoscimento di conformità è diretto ad impedire la conferma della rispondenza della copia all’originale, così da non consentire l’utilizzazione della stessa come mezzo di prova</em>” (<em>ex plurimis</em> Cass. 4395/2004).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A questo punto siamo costretti, al fine trarne tutte le conseguenze possibili, anche sotto il profilo di violazione di precisi precetti penali, a far notare alla controparte e maggiormente al Giudicante che, in maniera unica e singolare, le sottoscrizioni per accettazione delle clausole vessatorie del contratto del giorno 1.03.2005, così come risultanti dalla copia prodotta dalla ricorrente, sono perfettamente sovrapponibili per tratto e grafia alle sottoscrizioni apposte a chiusura del contratto. <strong>Non occorre essere periti per rilevare questa curiosa anomalia.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Vogliamo ancor più precisare, ad ulteriore conferma di quanto stiamo sostenendo, che “stranamente” il timbro “Agenzia Y&#8221;, sopra ed in prossimità della dicitura “L’Affiliato” così come risultanti alle pagine 10 e 11 del contratto in parola, hanno la medesima inclinazione, nonché le medesime irregolarità: i due elementi combaciano alla perfezione se sovrapposti; non solo ma le firme, a sigla, apposte sui timbri delle due pagine in esame guarda caso hanno la medesima dimensione, il medesimo tratto, la medesima ampiezza, nonché il medesimo attacco e fine. La nota curiosa ci sovviene nel momento in cui andiamo ad esaminare le sigle apposte a margine di ogni pagina contrattuale: ogni sigla è diversa dall’altra, pur attribuibile alla stessa mano. Solo l’ultima, quella<span> </span>che approva le clausole vessatorie, è assolutamente identica a quella apposta a chiusura delle condizioni di contratto. Sul punto a tempo debito la comparente vorrà e chiederà conto nelle giuste sedi.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Notiamo, tra l’altro che il carattere tipografico relativo all’approvazione ex art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie contenute nel contratto, è diverso dal carattere tipografico dell’intero corpo del contratto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La stessa “anomalia” relativa alla firma della resistente, ovvero la perfetta sovrapponibilità della sottoscrizione di pag. 11 con quella di pag. 10 è facilmente rilevabile, <em>ictu oculi</em>, anche per la sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente, Sig. &#8230;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Non crediamo all’ipotesi che due persone a distanza di ben due anni riescano ad apporre su due distinti contratti firme simili del corpo dei medesimi e assolutamente identiche guarda caso proprio nella sezione contrattuale che questa parte non rinviene nel proprio originale, ma che stranamente risulta nelle copie della ricorrente.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Quest’ultima eccezione è da riferirsi ad entrambi i giudizi introdotti dalla Immobiliare X, giudizi che dovranno necessariamente essere riuniti.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Sul punto il Giudicante tragga le sue conclusioni, noi lo abbiamo già fatto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Per mero tutiorismo difensivo e, a questo punto per accademia, senza voler esser tacciati di presunzione, ci è necessario comunque proseguire nella difesa, per la parte di contratto apparentemente valida ed efficace.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’art. III.6 del contratto del giorno 01.03.2005 sembra prevedere un patto di non concorrenza per la durata di mesi 6 dalla cessazione del rapporto franchisor / franchisee.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ai sensi dell’art. 2596 c.c. il patto che limita la concorrenza è valido se circoscritto ad una determinata zona: nel contratto non rinveniamo alcuna esplicita limitazione territoriale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>Va da sé che tale patto contrattuale è di per sé nullo.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Peraltro a pag. 4 del ricorso leggiamo, ma sicuramente è un errore di battitura, che tra le parti sembra essere stato sottoscritto un “patto di concorrenza”: ma se c’è un patto di concorrenza perché viene richiesta l’immediata cessazione della legittima concorrenza?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Prima di affrontare l’esistenza o meno delle due condizioni dell’azione cautelare proposta, vale la pena accennare, ma la circostanza sarà oggetto di migliore valutazione in sede di merito, anche se ne delimitiamo i confini già da adesso, che, prescindendo dalla vessatorietà degli articoli contrattuali di cui sopra, il contratto di franchising del giorno 01.03.2005 è radicalmente nullo per mancato adeguamento del contratto medesimo alle precise disposizioni della L. 129/2004, intervenuta a colmare la lacuna dell’Ordinamento Giuridico Italiano, disciplinando totalmente la materia del franchising e consentendo, peraltro, la sanatoria dei contratti in corso.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>4) <span style="text-decoration: underline;">NULLITA’ DEL CONTRATTO DI FRANCHISING</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">In data 25.05.2004 è entrata in vigore la Legge sul Franchising (L. 129/04), che individua precisi elementi essenziali che devono far parte di ogni contrattazione di affiliazione commerciale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Particolare importanza assume l’art. 4 della Legge in parola: <em>“… Almeno 30 giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato <span style="text-decoration: underline;">copia completa del contratto</span> da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, <span style="text-decoration: underline;">che comunque</span> dovranno essere citati nel contratto …”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Dobbiamo porre l’attenzione alla circostanza che il legislatore ha inteso tutelare l’affiliato, in quanto “contraente debole”, per garantire una conoscenza più approfondita della proposta dell’affiliante.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’articolo in parola impone al franchisor di <strong><em>“… consegnare … copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati … che comunque dovranno essere citati nel contratto …</em></strong><em>”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ciò che deve essere valutato dall’affiliato deve essere contenuto integralmente nella copia del contratto consegnato almeno 30 giorni prima, la normativa non lascia spazio ad interpretazioni di sorta: <span style="text-decoration: underline;">il contratto consegnato preventivamente, se accettato dall’aspirante franchisee, deve corrispondere perfettamente al contratto poi sottoscritto</span>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ricordiamoci del punto appena esaminato.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’art. 3, L. 129/04, individua il contenuto minimo del contratto e il comma 4 così testualmente recita: <em>“… Il contratto deve inoltre <span style="text-decoration: underline;">espressamente</span> indicare: a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività; b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato; c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante, d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato; e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato; f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciali, progettazione ed allestimento, formazione; g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuali cessione del contratto stesso.”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La Legge in parola prevede, tra l’altro, una precisa disciplina transitoria all’art. 9, ovvero è stato concesso alle parti contrattuali <strong><span style="text-decoration: underline;">un termine di un anno al fine di adeguare i contratti esistenti alle nuove disposizioni</span></strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I contratti di franchising<em> </em>esistenti alla data di entrata in vigore della L. 129/04 dovevano essere adeguati alle nuove disposizioni entro e non oltre il <strong>25.05.2005</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Relativamente al contratto sottoscritto in data 01.03.2005 tra “Immobiliare X” e la Sig.ra &#8230; dell&#8217;Agenzia Y e valevole per i Comuni di Signa e Lastra a Signa, con scadenza 28.02.2011, lo stesso, pur indicando in epigrafe il riferimento alla L. 129/04, è carente di tutti gli elementi di cui all’art. 4, ovvero: <em>“… a) principali dati relativi all&#8217;affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell&#8217;aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; b) l&#8217;indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all&#8217;affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l&#8217;uso concreto del marchio; c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l&#8217;attività oggetto dell&#8217;affiliazione commerciale; d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell&#8217;affiliante; e) l&#8217;indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell&#8217;attività dell&#8217;affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell&#8217;affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy …</em>”; e quindi di taluni elementi di cui all’art. 3, ovvero: “<em>… a) l’ammontare degli investimenti … b) le modalità di calcolo … delle royalties … d) la specifica del know-how … f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di<span> </span>assistenza tecnica e commerciale …</em>”.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Circa questo contratto dobbiamo però rilevare un elemento: a chiusura, in ultima pagina, così testualmente leggiamo: <em>“… Con riferimento al disposto dell’art. 4 L. 6 maggio 2004 n. 129, l’affiliato dichiara di aver ricevuto dall’affiliante, oltre trenta giorni prima della data di sottoscrizione del presente contratto, copia dello stesso, corredata dagli allegati ed integrata dai dati di cui alla predetta norma …</em>”.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Ora, nella fattispecie, dove sono gli allegati imperativamente stabiliti dalla legge sul franchising?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">L’art. 4 della L. 129/04 indica, precisamente, gli elementi che devono essere inseriti nella copia del contratto che poi dovrà essere sottoscritta dalle parti.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Sopra avevamo posto l’accento su un elemento, dicendo <em>“ricordiamoci il punto appena esaminato”</em>, ovvero, <strong>il contratto consegnato preventivamente, se accettato dall’aspirante franchisee, deve corrispondere perfettamente al contratto poi sottoscritto</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Come si può dire che la copia di quel contratto, con tutti gli allegati ed integrazioni richiesti dalla normativa, è stata consegnata al franchisee se poi quegli elementi nel contratto sottoscritto non si rinvengono?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I requisiti stabiliti dagli artt. 3 comma 4 e dall’art. 4 L. 129/04 devono essere indicati a pena di nullità, come a pena di nullità è richiesto l’adeguamento di ogni contrattazione esistente a quella data entro il 25 maggio 2005.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">il contratto del 01.03.2005 essendo contrario a norme imperative è da ritenersi nullo</span>.<span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>5) <span style="text-decoration: underline;">FUMUS BONI IURIS</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente circa tale necessario presupposto di azione, esordisce sostenendo che il <em>fumus boni iuris</em> emerge chiaramente <em>“… dai fatti sopra esposti …”</em>, ovvero da mere dichiarazioni di parte e semplici lettere di apparenti contestazioni: manca assolutamente qualunque prova circa l’esistenza del <em>fumus</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente continua sostenendo e ritenendo l’esistenza di un’attività di concorrenza sleale, ma la chiara lettera dell’art. 2598 c.c., cui si rimanda, sfata ogni dubbio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">La ricorrente per concorrenza sleale sembra intendere un’attività diretta ad appropriarsi della clientela dell’affiliante “Immobiliare X”, in modo professionalmente scorretto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">E valga il vero.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A pag. 4 così testualmente leggiamo: <em>“… Nel caso in esame, attività di concorrenza sleale è riscontrabile dal momento che sussiste la possibilità di clientela comune …”</em>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Tale ricostruzione non corrisponde affatto alla nozione giuridica di concorrenza sleale come disciplinata dal codice civile e come tale non corrisponde a verità.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>“La concorrenza sleale, deve consistere, in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull’attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sé né nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto, il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza</em>” (Cass. 30.07.1996 n. 6887).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il franchisor “Immobiliare X” non ha nella zona di Signa (FI) alcun tipo di clientela per l’acquisto o la vendita di beni immobili e, comunque, per ogni altra attività inerente le agenzie immobiliari.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>Come può la Ditta “Agenzia Y” essersi appropriata di clienti dell’affiliante se quell’affiliante in zona non ha clienti?</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">I clienti della Ditta “Agenzia Y&#8221;, che oggi si fregia dell’insegna “&#8230;” (insegna non lesiva di alcun diritto / obbligo contrattuale o di legge), sono proprietari di immobili che hanno conferito incarico a vendere anche ad altre agenzie, nulla togliendo all’”Immobiliare X” che nella zona di Signa non vende immobili.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A scanso di ogni facile equivoco e confusione, facciamo presente che “&#8230;”, ad oggi non è un marchio di alcun franchising, bensì è il nome dell’insegna a cui fa capo la Ditta Agenzia Y (cfr. doc n. 11).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">A titolo esemplificativo questa parte produce estratto del settimanale “Panorama Casa Pocket”, edito il giorno 24.01.2008 dal quale risulta che:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70042 corrisponde all’immobile con riferimento L7065 pubblicizzato da “&#8230;&#8221; su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 9;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70067 corrisponde all’immobile con riferimento A123 pubblicizzato da “&#8230;” su<span> </span>“Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 24;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70108 corrisponde all’immobile con riferimento L7058 pubblicizzato da “&#8230;” su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 16;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 56, riferimento GR70168 corrisponde all’immobile pubblicizzato da “&#8230;” su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 20;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 57, riferimento GR70142 corrisponde all’immobile con riferimento L7165 pubblicizzato da “&#8230;” su “Panorama Casa Pocket” del 28.01.2008 pag. 30;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 57, riferimento GR70089 corrisponde all’immobile con riferimento L025 pubblicizzato da “&#8230;” sulla medesima edizione a pag. 82;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">- pag. 57, riferimento GR70104 corrisponde all’immobile con riferimento A/161 pubblicizzato da “&#8230;” sulla medesima edizione a pag. 34 (cfr. docc nn. 11 -13).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Così stando le cose l’ “Immobiliare X” dovrebbe promuovere azione nei confronti di tutte quelle agenzie che trattano i medesimi immobili dei propri affiliati: ci pare una bella forzatura.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Altro discorso sarebbe se nella zona vi fosse un’altra agenzia affiliata “Immobiliare X”: in questo caso però sarebbe l’agenzia e non il franchisor ad essere legittimato ad agire in via cautelare per eventuale violazione del canone di concorrenza sleale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong>6) <span style="text-decoration: underline;">PERICULUM IN MORA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Parte ricorrente sembra non avere le idee chiare sul pregiudizio che asserisce arrecato dalla  Agenzia Y: siamo in presenza di sviamento o di sottrazione di clientela?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Circa la sottrazione, ci riportiamo a quanto detto in modo chiaro e preciso al punto n. 5.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Sullo sviamento della clientela, parte ricorrente dovrebbe essere più precisa: in che senso la Ditta “Agenzia Y” svierebbe la clientela in base al disposto di cui l’art. 2598 c.c.?</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Questa difesa sottolinea che per quanto già fin qui esposto, non si ravvisa nello svolgimento dell’attività della Ditta “Agenzia Y” alcuno dei requisiti stabiliti dall’art. 2598 c.c. che disciplina la concorrenza sleale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">*** *** ***</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Vale la pena ricordare che requisiti fondamentali per un provvedimento di urgenza sono il <em>fumus boni iuris</em> e il <em>periculum in mora,</em> che controparte non ha minimamente provato; solo per questo la domanda cautelare dovrà essere ritenuta inammissibile.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Peraltro vogliamo ancora una volta sottolineare che la domanda cautelare è fondata su elementi contrattuali inefficaci, perché vessatori, e comunque fondata su contratto radicalmente nullo.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center">*** *** ***</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Tra le stesse parti è pendente altro giudizio cautelare rubricato al numero 19048/2007 R.G., con udienza fissata per il medesimo giorno del presente giudizio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Per tale regione, fin da ora, si chiede la riunione dei due giudizi, avendo peraltro il medesimo oggetto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Previa riunione del giudizio R.G. 19048 / 2007 al presente, si chiede il rigetto delle domande avanzate in via cautelare dalla “Immobiliare X”, in quanto inammissibili per mancanza del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em>, ovvero per l’infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate, considerando anche il formale disconoscimento della copia del contratto prodotto al suo originale.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong>SI DEPOSITA</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Documenti richiamati e numerati nel corpo del presente atto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><em>Salvis Iuribus.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Con osservanza.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Pistoia / Firenze, lì 31.01.2008</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Franchising &#8211; concorrenza sleale</title>
		<link>http://www.studiocavigliagiuliani.it/2008/09/franchising-concorrenza-sleale/</link>
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		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza sleale]]></category>
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		<category><![CDATA[Sviamento di clientela]]></category>
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		<description><![CDATA[Non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori *** *** *** Leggi tutti gli atti del Giudizio Ricorso ex art. 700 c.p.c. Memoria di costituzione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori</em></p>
<p align="center"><em>*** *** ***</em></p>
<p align="center">Leggi tutti gli atti del Giudizio</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="326" valign="top">Ricorso ex art. 700 c.p.c.</td>
<td width="326" valign="top">
<p align="right"><a title="Memoria di costituzione - Franchising - Concorrenza Sleale" href="../../../../../attivitacollaborazioni/franchising-concorrenza-sleale-memoria-di-costituzione/" target="_self">Memoria di costituzione del resistente</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Memoria autorizzata del ricorrente</td>
<td width="326" valign="top">
<p align="right"><a title="Memoria autorizzata - Franchising - Concorrenza Sleale" href="../../../../../attivitacollaborazioni/franchising-concorrenza-sleale-memoria-autorizzata-del-resistente/" target="_self">Memoria autorizzata del resistente</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center">
<p align="center"><strong>*** *** ***</strong></p>
<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p align="center"><strong>III Sezione Civile</strong></p>
<p>Il Giudice Luciana Breggia, sciogliendo la riserva del 14 febbraio 2008,</p>
<p align="center">Nel Ricorso ex art. 700 c.p.c.  - R.G. n. 19047/2007 avente ad oggetto:</p>
<p align="center">cessazione uso marchio, insegna e restituzione programma elettronico</p>
<p align="center">Promosso da</p>
<p>Immobiliare X &#8230; ricorrente</p>
<p align="center">Nei confronti di</p>
<p>Agenzia Y &#8230; resistente</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">rilevato</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">-         che l&#8217;Immobiliare X ha chiesto in via di urgenza che fosse ordinata alla Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;uso del marchio &#8230;, dell&#8217;insegna e la restituzione del programma elettronico;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che la ricorrente ha chiesto nella stessa sede anche che fosse ordinata all&#8217;Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nelle zone di Signa e Lastra a Signa per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che parte ricorrente fonda la propria domanda in via cautelare sulla disciplina prevista nel contratto di franchising intercorso tra la stessa e l&#8217;Agenzia Y, in particolare in ordine alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto, nonché sulla circostanza che la continuazione, nei medesimi locali, di un&#8217;attività di intermediazione immobiliare da parte della resistente integri gli estremi di cui all&#8217;art. 2598 c.c. in teme di concorrenza sleale, in quanto l&#8217;Agenzia Y si avvarrebbe delle conoscenze acquisite grazie al rapporto di franchising e svierebbe così la clientela della Immobiliare X;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, costituendosi, l&#8217;Agenzia Y ha sostenuto di aver cessato l&#8217;utilizzazione del marchio in data antecedente alla notifica del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ha sostenuto inoltre che nessuna licenza ha ricevuto per l&#8217;utilizzazione del software dalla Immobiliare X, in quanto proprietaria del software sarebbe la società Z, con la quale vi è un regolare contratto di licenza;</p>
<p style="text-align: justify;">-         rileva, ancora, l&#8217;Agenzia Y che le clausole contrattuali invocate da parte ricorrente siano vessatore e, come tali, avrebbero necessitato di un&#8217;apposita sottoscrizione, cosa che viceversa non è avvenuta; che, infatti, il contratto depositato in copia dalla ricorrente non coincide con l&#8217;originale; che comunque il contratto di franchising sarebbe nullo per violazione della specifica normativa di settore;</p>
<p style="text-align: justify;">-         infine parte resistente rileva la insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 2598 c.c., in quanto non vi sarebbe nessuno tipo di concorrenza sleale da sviamento di clientela, atteso che nell&#8217;area di riferimento parte ricorrente non svolge alcun tipo di attività di intermediazione immobiliare e di conseguenza, non ha clienti;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che parte ricorrente con memoria autorizzata precisava e specificava le proprie conclusioni chiedendo provvedimento ex art. 700 c.p.c. finalizzato a: <em>&#8220;a) ordinare alla Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nella zona di Signa e di Lastra a Signa, esercitata presso i locali in Signa, Via &#8230;; b) in caso di inottemperanza da parte della società convenuta all&#8217;ordine di inibitoria, condannare la Agenzia Y a pagare alla ricorrente una somma che si chiede sia determinata dal giudice secondo criteri di giustizia; c) stabilire fin d&#8217;ora ex art. 669 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione dell&#8217;emanando provvedimento cautelare d&#8217;urgenza; d) disporre la pubblicazione del concedendo provvedimento cautelare d&#8217;urgenza, da eseguirsi a cura e spese della convenuta, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designati dal Giudice (tra i quali comunque &#8220;La Nazione&#8221;), o con le diverse modalità che il Giudice riterrà più opportune&#8221;</em>;</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">ritenuto</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">-         che quanto all&#8217;utilizzazione del marchio ed alla restituzione del software debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, effettivamente, le clausole contrattuali richiamate da parte ricorrente appaiono <em>prima facie</em> nulle perché mancanti della necessaria sottoscrizione dell&#8217;Agenzia Y;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, infatti, dopo il disconoscimento della copia prodotta dalla ricorrente (con sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) la ricorrente non ha prodotto l&#8217;originale o dimostrato in altro modo l&#8217;effettiva doppia sottoscrizione;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, in ordine alla concorrenza sleale per sviamento di clientela ex articolo 2598 c.c. appaia in questa sede mancante del requisito del <em>fumus boni juris</em> per concedere la tutela in via cautelare d&#8217;urgenza, in quanto non vi è una situazione di concreta concorrenzialità tra i due imprenditori, per non essere contestata la circostanza della mancata presenza della Immobiliare X nel territorio preso in considerazione;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che conseguentemente non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità presa in esame dalla giurisprudenza citata dal ricorrente attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori, mentre nel caso <em>de quo</em> non è configurabile proprio il profilo materiale della concorrenza;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ritenuto che, anche con riguardo al presupposto del <em>periculum in mora </em>non vi sia l&#8217;immediatezza del danno palesato dal ricorrente per non esserci, allo stato, alcuna clientela della Immobiliare X da sviare;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ritenuto, perciò, che le domande di parte ricorrente non possano essere accolte e che le spese del procedimento debbano essere liquidate in questa sede e poste a carico della parte soccombente Immobiliare X;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A) Rigetta le domande avanzate dalla Immobiliare X perché infondate nei presupposti ex articolo 700 c.p.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">B) Condanna l&#8217;Immobiliare X a rifondere le spese del procedimento cautelare alla Agenzia Y che si liquidano in euro &#8230; per diritti, euro &#8230; per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Firenze 25 Febbraio 2008</p>
<p align="right">Il Giudice</p>
<p align="right">Luciana Breggia</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Diritto alla mediazione &#8211; conclusione dell&#8217;affare per facta concludentia</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Contratto preliminare]]></category>
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		<description><![CDATA[Il consenso necessario per ritenere conclusivo il contratto di mediazione immobiliare, ove non sia frutto di uno specifico incarico conferito al mediatore, può essere manifestato validamente anche &#8220;per facta concludentia&#8221; come quando la parte si avvalga consapevolmente dell&#8217;opera del mediatore ai fini della conclusione dell&#8217;affare *** *** *** UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em>Il consenso necessario per ritenere conclusivo il contratto di mediazione immobiliare, ove non sia frutto di uno specifico incarico conferito al mediatore, può essere manifestato validamente anche &#8220;per facta concludentia&#8221; come quando la parte si avvalga consapevolmente dell&#8217;opera del mediatore ai fini della conclusione dell&#8217;affare</em></p>
<p align="center"><strong>*** *** ***</strong></p>
<p align="center"><strong>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI</strong></p>
<p align="center"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p align="center"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p><strong>Il Giudice di Pace di Empoli</strong></p>
<p>Dott. Filippo Iannitelli ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA N. 296/06</strong></p>
<p>Causa Civile n. 636/05 R.G.C.</p>
<p align="center">Promossa da</p>
<p>Immobiliare X &#8230; attore</p>
<p align="center">Contro</p>
<p>Sig. Y &#8230; convenuto contumace</p>
<p><strong>Oggetto</strong>: pagamento somma per prestazione di mediazione</p>
<p align="center">Conclusioni</p>
<p style="text-align: justify;">Voglia il Giudice, ritenere e statuire il Sig. Y tenuto al pagamento della provvigione maturata dall&#8217;Immobiliare X, montante ad €. 2.400,00 IVA compresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;effetto, condannare il Sig. Y al pagamento in favore della Immobiliare X, a titolo di provvigione naturale non corrisposta, oltre interessi maturati dal 16/02/05 all&#8217;effettivo soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque condannare il convenuto al pagamento della somma maggiore o minore di giustizia, nei limiti di competenza per valore del giudice adito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.</p>
<p align="center"><strong>In fatto e diritto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con citazione inoltrata, l&#8217;Immobiliare X, ut sopra, esponeva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 05/10/04, in Empoli, il Sig. Y e la Sig.ra Mevia ebbero a sottoscrivere nei locali della Immobiliare X una proposta di compravendita, avente ad oggetto una civile abitazione ed un appezzamento di terreno, per il corrispettivo di €. 130.000,00, di cui €. 100.000,00 venivano versati a titolo di caparra confirmatoria (doc. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella successiva data del 19/11/04, i contraenti addivenivano quindi ad un contratto preliminare di compravendita, con ulteriore stipula di contratto notarile da parte del dottor &#8230;.. di Fucecchio, per un importo versato di €. 100.000,00 in attesa del completamento del prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Rogito chiaramente raggiunto, grazie all&#8217;intermediazione della Immobiliare X alla quale, peraltro, non era stata versata la provvigione di €. 2.000,00 oltre IVA, da parte del Sig. Y, avendola già erogata per quanto riguardava la Sig.ra Mevia.</p>
<p style="text-align: justify;">Iniziata la causa, il Sig. Y restava contumace, presentandosi tuttavia a rispondere all&#8217;interrogatorio formale deferitogli, in data 13/01/06. Udienza, in cui veniva assunta a teste anche la Sig.ra Mevia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 06/04/05, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta a sentenza.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Circa l&#8217;esistenza del contratto di mediazione e la debenza della provvigione.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Corrisponde certamente alla verità che il Sig. Y, come riferisce nell&#8217;interrogatorio formale, non abbia conferito alcun incarico formale all&#8217;agenzia immobiliare X.</p>
<p style="text-align: justify;">Né si mette in dubbio che il convenuto abbia esposto l&#8217;avviso scritto su faesite, anche se non è certo che lo scritto mostrato al Giudice sia quello originario.</p>
<p style="text-align: justify;">Le circostanze tuttavia non rilevano, in quanto vi sono ulteriori elementi idonei a confortare la convinzione del Giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; acclarato che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Il Sig. Y si sia recato nell&#8217;agenzia immobiliare X, in Empoli;</p>
<p style="text-align: justify;">2) È provato, per confessione, che nei locali si sia svolta la trattativa che ha procurato poi l&#8217;affare al Sig. Y stesso;</p>
<p style="text-align: justify;">3) È provato ulteriormente che, detti locali, siano muniti dell&#8217;insegna di agenzia immobiliare e che, ove il convenuto no vi si fosse recato, probabilmente il contratto non si sarebbe concluso;</p>
<p style="text-align: justify;">4) Diventa infine irrilevante che il primitivo preliminare sia stato poi, una volta procurato e consolidato l&#8217;affare, rimaneggiato per mano del notaio;</p>
<p style="text-align: justify;">5) Nessuno influenza può avere, di fronte al fatto oggettivo della stipula di contratto notarile, l&#8217;eventuale riserva o intendimento del venditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero le provvigioni, nella fattispecie, sono dovute per contratto o &#8220;per facta concludentia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Concorde, in proposito, la giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell&#8217;affare sia in rapporto causale con l&#8217;attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell&#8217;affare possa ricollegarsi all&#8217;opera da lui svolta &#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cass. Civ. sez. III, 11/04/2003, n. 5762</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In tema di mediazione, la semplice attività consistente nel reperimento e nell&#8217;indicazione dell&#8217;altro contraente, o nella segnalazione dell&#8217;affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che l&#8217;attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cass. Civ. sez. III, 17/05/2002, n. 7253</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>E&#8217; elemento comune della mediazione e del contratto atipico di procacciamento di affair la prestazione da parte del mediatore e del procacciatore di una attività di intermediazione, diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, purchè uno dei contraenti abbia avuto conoscenza dell&#8217;affare e abbia preso contatto con l&#8217;altro per la esclusiva opera del mediatore e del procacciatore, che ha così acquistata efficacia di concausa della conclusione di esso.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cass. Civ. sez. III, 17/12/1996, n. 11244</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel contratto di mediazione, la nozione di &#8220;affare&#8221; &#8211; alla conclusione del quale sorge, per il mediatore, il diritto al pagamento della provvigione &#8211; include ogni operazione il cui contenuto economico presenti una qualche utilità patrimoniale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Trib. Firenze, 09/05/2003</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla stessa attività umana e dalle modalità di condotta, del resto, si può dedurre l&#8217;esistenza di un eventuale vincolo, dovuto a legge oppure alla volontà delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di mediazione infatti &#8211; per il quale non è necessaria la forma scritta &#8211; può emergere anche per &#8220;<em>facta concludentia</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il consenso necessario per ritenere conclusivo il contratto di mediazione immobiliare, ove non sia frutto di uno specifico incarico conferito al mediatore, può essere manifestato validamente anche &#8220;per facta concludentia&#8221; come quando la parte si avvalga consapevolmente dell&#8217;opera del mediatore ai fini della conclusione dell&#8217;affare.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cass. Civ. sez. III, 25/05/2001, n. 7126</em></p>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo, Il Sig. Y è venuto certamente in contatto con l&#8217;agenzia immobiliare, recandosi nei locali della stessa, dove ha concluso un affare, in seguito perfezionatosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;esonero dalle spese di provvigione, negli atti preliminari, nulla è detto.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli ha lucrato dunque per il tramite dell&#8217;agenzia. Pertanto, correttamente, deve offrire il sinallagma di legge, in ordine alla prestazione ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di Pace di Empoli,</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Definitivamente pronunciando, così provvede.</p>
<p style="text-align: justify;">Previo acclaramento del rapporto di mediazione, accoglie la domanda attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Sig. Y a versare alla ditta attrice, in persona dell&#8217;amministratore la somma di €. 2.400,00 IVA compresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna altresì il convenuto alle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. compresivi delle spese generali, di cui € &#8230;&#8230;&#8230;.. per funzioni, €. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; per onorari e spese generali, €. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; per spese documentate.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre IVA e CAP come per legge.</p>
<p>Empoli, 04/05/06</p>
<p align="right">Il Giudice di Pace</p>
<p align="right">Dott. Filippo Iannitelli</p>
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		<title>Locazione commerciale &#8211; proposta-accettazione &#8211; conclusione affare &#8211; comunicazione verbale</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non essendo il contratto di locazione commerciale soggetto al requisito della forma scritta, il medesimo si perfeziona con la semplice comunicazione al proponente, anche verbale, dell&#8217;accettazione della proposta *** *** *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonello Casentino ha pronunciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em>Non essendo il contratto di locazione commerciale soggetto al requisito della forma scritta, il medesimo si perfeziona con la semplice comunicazione al proponente, anche verbale, dell&#8217;accettazione della proposta</em></p>
<p align="center">*** *** ***</p>
<p align="center"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p align="center"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p align="center"><strong>IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE</strong></p>
<p>In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonello Casentino ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA N. 913/2002</strong></p>
<p>Nella causa civile iscritta al n. 2805 del Ruolo Generale dell&#8217;anno 1999 &#8211; ex Pretura</p>
<p>Promossa da:</p>
<p>Immobiliare X &#8230; attore opponente</p>
<p align="center">Contro</p>
<p>Sig. Y &#8230; convenuto opposto</p>
<p>Oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo.</p>
<p align="center">CONCLUSIONE DELLE PARTI</p>
<p style="text-align: justify;">Il procuratore dell&#8217;attore-opponente Immobiliare X chiede e conclude: <em>&#8220;come in atti e comunque affinché il D.I. opposto sia dichiarato inefficace e/o nullo, e di conseguenza affinché sia dichiarata come dovuta la somma di L. 8.400.000, da convertirsi in euro, e quindi, stante la provvisoria esecuzione del D.I. che ha dato sfogo alla P.E.M. n. 2481/99, affinché il Sig. Y sia condannato alla restituzione della somma di L. 12.500.000, da convertirsi in euro, corrisposta per l&#8217;estinzione della P.E.M. indicata, oltre alle spese di IVG pari a L. 1.148.400, da convertirsi in euro, come da quietanze già depositate agli atti, con vittoria di spese&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il procuratore del convenuto-opposto Sig. Y chiede e conclude:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Come in memoria 11.2.00&#8243; </em>(recte 13.2.00), ossia <em>&#8220;in via preliminare, ove il G.I. ritenesse la causa matura per la decisione, si insiste a norma del artt. 187 e 281 cpc nella assorbente eccezione di nullità dell&#8217;attività di mediazione posta in essere dal responsabile ufficio affitti Sig. Z in carenza di iscrizione del ruolo degli agenti di affari in mediazione, tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui il medesimo risiedeva o ha svolto la predetta attività a norma dell&#8217;art. 2 in correlazione con gli artt. 3 , 5° comma e con l&#8217;art. 8 ella legge n. 39 del 1989.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel merito, per la reiezione della opposizione in ogni suo capo, siccome infondata in fatto ed in diritto, con qualsivoglia statuizione, conferma del decreto opposto e refusione delle spese del giudizio; in via subordinata, si reitera la eccezione di annullabilità/nullità/inefficacia del contratto di mediazione a mente degli artt. 1427, 1439 e 1469 bis c.c. per avere il mediatore maliziosamente sottaciuto la circostanza che l&#8217;accesso alle autovetture era nella zona interdetto; e occorrendo si oppone in compensazione il credito risarcitorio dell&#8217;opposto da liquidarsi in via equitativa. Con ogni consequenziale pronuncia&#8221;.</em></p>
<p align="center"><strong>Fatto e svolgimento del processo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Sig. Y, interessato ad una locazione per il proprio studio professionale di commercialista, visitava un immobile sito in Firenze, Via &#8230;&#8230;&#8230;.., di proprietà del Sig. Tizio, accompagnatovi da un dipendente della Immobiliare X, Sig. Z. Il Sig. Y visitava nuovamente l&#8217;immobile pochi giorni dopo, l&#8217;11.02.99. Lo stesso giorno egli sottoscriveva, su modulo parzialmente prestampato della Immobiliare X, una &#8220;proposta d&#8217;affitto&#8221;, irrevocabile sino al 17.02.99. Tale scrittura prevedeva, tra l&#8217;altro, il contestuale versamento da parte del Sig. Y della somma di £. 8.400.000 alla Immobiliare X, con al pattuizione che, in caso di accettazione della proposta da parte del proprietario, detta somma sarebbe stata trattenuta dal mediatore a titolo di provvigione, mentre, in caso di mancata accettazione della proposta, la somma medesima sarebbe stata restituita al Sig. Y dal mediatore. Nella stessa clausola il Sig. Y dichiarava: <em>&#8220;in caso di inadempienza alla proposta da me sottoscritta l&#8217;importo verrà trattenuto totalmente dall&#8217;Immobiliare X&#8221;. </em>Successivamente, il 19.02.99, il Sig. Y comunicava via fax alla Immobiliare X che, recatosi nuovamente a visitare l&#8217;immobile, aveva riscontrato che lo stesso si trovava in zona a traffico limitato in cui il parcheggio si autoveicoli era riservato ai soli residenti. Pertanto, lamentando che se avesse conosciuto questa importante limitazione &#8211; invece taciutagli &#8211; non si sarebbe interessato alla locazione e, comunque, rilevando che non gli era pervenuta alcuna dichiarazione del proprietario di accettazione della sua proposta, il cui termine di irrevocabilità /17.02.99) era peraltro scaduto, revocava la proposta di locazione e, con raccomandata in pari data, chiedeva alla Immobiliare X la restituzione della somma versatale.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito del rifiuto della Immobiliare X, Il Sig. Y introduceva procedura monitoria per il recupero della suddetta somma, deducendo, nella narrativa del ricorso per ingiunzione, che essa era stata trattenuta senza titolo da parte della Immobiliare X in quanto la proposta di locazione da lui formulata nella scrittura 11.2.99 non era stata accettata dal destinatario; il pretore di Firenze emetteva quindi decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di condanna della Immobiliare X a restituire al Sig. Y la somma di £. 8.400.000, oltre interessi e spese.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Immobiliare X proponeva opposizione a tale decreto ingiuntivo, rilevando come, contrariamente a quanto esposto nel ricorso per ingiunzione, la percezione della somma in questione trovasse causa nel diritto della stessa Immobiliare X di percepire la provvigione sull&#8217;affare de quo; diritto maturato a seguito dell&#8217;accettazione della proposta del Sig. Y da parte del Sig. Tizio , proprietario dell&#8217;immobile, redatta per iscritto il 17.2.99. L&#8217;opponente concludeva quindi per la revoca del decreto opposto, per l&#8217;accertamento del suo diritto alla percezione della somma in questione (a titolo di provvigione o risarcitorio, anche a ristoro delle spese affrontate per l&#8217;opera di mediazione) e per il risarcimento dei danni (connessi alla lesione dell&#8217;immagine commerciale della Immobiliare X) da lite temeraria; vinte le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Sig. Y si costituiva nel giudizio di opposizione, rilevando che, al momento della revoca della proposta (19.2.99), egli non aveva avuto notizia dell&#8217;accettazione del Sig. Tizio, e, quindi, il contratto non si era ancora perfezionato; che peraltro la Immobiliare X, sottacendo i vincoli al parcheggio esistenti in Via &#8230;&#8230;., si era resa inadempiente all&#8217;obbligo di informativa del mediatore ex art. 1759 cc; che, inoltre, la previsione secondo cui la Immobiliare X avrebbe potuto trattenere la somma in caso di inadempienza del Sig. Y alla proposta da lui sottoscritta era vessatoria. Il Sig. Y concludeva quindi per il rigetto dell&#8217;opposizione e la conferma del decreto opposto.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di memoria ex art. 183 quinto comma cpc il Sig. Y deduceva l&#8217;ulteriore nullità dell&#8217;attività di mediazione in questione, per il motivo che il Sig. Z &#8211; dipendente della Immobiliare X che aveva seguito la trattativa &#8211; non era iscritto nel ruolo dei mediatori tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze; egli spiegava inoltre eccezione di annullabilità/nullità/inefficacia del contratto di mediazione, a mente degli artt. 1427, 1439 e 1469 bis cc, per avere il mediatore maliziosamente sottaciuto la circostanza che l&#8217;accesso alle autovetture era interdetto nella zona in cui si trovava l&#8217;immobile; da ultimo il Sig. Y opponeva in compensazione all&#8217;eventuale credito del mediatore il proprio credito risarcitorio, da liquidarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigettata l&#8217;istanza di sospensione della esecutorietà del decreto opposto e compiuta l&#8217;istruttoria (interrogatorio formale del Sig. Y e testi), la causa (nelle cui more l&#8217;opponente, per evitare l&#8217;espropriazione forzata, pagava la somma di £. 12.500.000 all&#8217;opposto e la somma di £. 1.148.000 all&#8217;IVG) veniva trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 04.07.02, in cui l&#8217;opponente precisava le propie conclusioni come in epigrafe e l&#8217;opposto si riportava alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 cpc, pur esse trascritte in epigrafe.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di ripetizione dell&#8217;indebito spiegata dal Sig. Y in via monitoria si fonda sull&#8217;assunto che la Immobiliare X non avrebbe titolo per trattenere la somma versatale dal Sig. Y in con testualità con la sottoscrizione della scrittura 11.2.99; somma che, in base a quanto previsto in detta scrittura, la Immobiliare X avrebbe avuto diritto di incassare, a titolo di provvigione, dal momento in cui il proprietario dell&#8217;immobile avesse accettato la proposta di locazione contenuta in detta scrittura.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume al riguardo il Sig. Y che nessun credito provvigionale potrebbe riconoscersi alla Immobiliare X, la quale dunque sarebbe obbligata a restituirgli quanto indebitamente percepito, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Perché l&#8217;affare tra il Sig. Y e il proprietario dell&#8217;immobile non si sarebbe concluso, avendo il Sig. Y stesso revocato la sua proposta prima dell&#8217;accettazione (e dopo la scadenza del termine di irrevocabilità) della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">b) Per annullabiilità/nullità/inefficacia del contratto di mediazione, a mente degli artt. 1427, 1439 e 1469 bis cc, per avere il mediatore maliziosamente sottaciuto la circostanza che l&#8217;accesso alle autovetture era interdetto nella zona in cui si trovava l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">c) Per la mancanza in capo al Sig. Z, dipendente dell&#8217;Immobiliare X che seguì l&#8217;affare, del requisito soggettivo dell&#8217;iscrizione nell&#8217;albo dei mediatori.</p>
<p style="text-align: justify;">d) Per inefficacia ex art. 1469 bis e segg. cc della clausola contrattuale che prevedeva il diritto della Immobiliare X di trattenere la somma versata all&#8217;atto della firma della proposta di locazione in caso di inadempienza del Sig. Y alle obbligazione derivanti da tale proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">e) Perché il credito provvigionale della Immobiliare X, ove anche esistente, sarebbe compensato con il controcredito risarcitorio da riconoscere al Sig. Y per l&#8217;inadempimento della Immobiliare X all&#8217;obbligo di informativa gravante sul mediatore ex art. 1759 cc.</p>
<p style="text-align: justify;">Conviene esaminare partitamene tali ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">aa) Quanto all&#8217;argomento sub a), si osserva che il teste Sig. Z ha riferito che egli stesso comunicò telefonicamente al Sig. Y, in data 17.2.99, che il Sig. Tizio aveva accettato la proposta formulata l&#8217;11.2.99 dal Sig. Y medesimo; tale comunicazione telefonica fu effettuata dal Sig. Z <em>&#8220;subito dopo che il Sig. tizio, visionata la proposta del Sig. Y, sottoscrisse la dichiarazione di accettazione di cui al doc. 7 fasc. Immobiliare X&#8221; </em>(dep. Sig. Z; in detto documento 7 è peraltro contenuta anche espressa delega all&#8217;Immobiliare X di comunicare l&#8217;accettazione al proponente).</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto si osserva che la testimonianza del Sig. Z deve ritenersi attendibile per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">1) è intrinsecamente precisa e dettagliata nonché coerente con le altre circostanze istruttorie; in particolare, in detta deposizione si precisa che il Sig. Y, nel corso del colloquio del 17.2.99 in cui il Sig. Z lo informò dell&#8217;accettazione del Sig. Tizio, chiese di vedere nuovamente l&#8217;immobile e che quindi il Sig. Z organizzò una visita sul posto per il 19.2.99; visita che effettivamente il Sig. Y effettuò in tale data, come risulta dalla lettera dello stesso Sig. Y datata 19.2.99 (doc. 2 fasc. mon.);</p>
<p style="text-align: justify;">2) non è contrastata da alcuna diversa risultanza probatoria e, anzi, è confermata dalla testimonianza della Sig.ra &#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;">3) proviene da soggetto privo di personale interesse all&#8217;esito della lite e attualmente non più legato alla Immobiliare X da rapporti di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di diritto si osserva che, non essendo il contratto di locazione soggetto al requisito della forma scritta, il medesimo si perfeziona con la semplice comunicazione al proponente, anche verbale, dell&#8217;accettazione della proposta. Nella specie l&#8217;accettazione del Sig. Tizio fu verbalmente comunicata al Sig. Y dal Sig. Z, che agì quale nuncius del Sig. Tizio medesimo, il 17.2.99. Pertanto in tale data l&#8217;affare si concluse e, conseguentemente, sorse il diritto del mediatore alla provvigione; diritto che deriva dal semplice raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante tra le parti della trattativa (cfr. Cass. 9676/97) e che, una volta sorto, non viene estinto dalla successiva evoluzione dei rapporti tra le parti dell&#8217;affare e, in particolare, dalla risoluzione consensuale del contratto tra le parti (risoluzione nella specie manifestatasi mediante la dichiarazione 19.2.99 del Sig. Y, di revoca della proposta, e la acquiescenza prestata dal Sig. Tizio a tale revoca).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attribuzione alla Immobiliare X della somma pretesa in restituzione dal Sig. Y trova dunque causa nel rapporto di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">bb) Quanto all&#8217;argomento sub b) , va rilevato come il silenzio del mediatore sull&#8217;esistenza di limitazioni alla possibilità di posteggio nell&#8217;area prossima all&#8217;immobile de quo può rilevare solo sotto il profilo dell&#8217;annullabilità del contratto di mediazione, non essendo al riguardo prospettabile alcuna ipotesi di nullità o inefficacia; la difesa del Sig. Y infatti richiama, a fondamento della propria eccezione (a parte gli artt. 1469 bis e segg. cc, la cui citazione in questo contesto è però ultronea, trattandosi di norme concernenti clausole vessatorie) gli articoli 1427 e 1439 cc, i quali disciplinano, in combinato disposto tra loro, l&#8217;annullamento del contratto per dolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve quindi ritenersi che la parte opposto abbia inteso dedurre l&#8217;annullabilità, per dolo del mediatore, del contratto di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto deve peraltro sottolinearsi che il Sig. Y non ha mai chiesto una pronuncia costitutiva di annullamento del contratto di mediazione, limitandosi ad eccepire l&#8217;annullabilità di tale contratto come mezzo di eccezione (vedi pag. 2 della memoria ex art. 183 cpc datata 13.2.00: <em>&#8220;si reitera l&#8217;eccezione di annullabilità/nullità/inefficacia&#8221;</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale eccezione è tuttavia irrilevante ai fini del decidere, poiché il presente giudizio non ha ad oggetto la domanda del mediatore di ottenere il pagamento della provvigione (domanda che potrebbe essere paralizzata dalla eccezione di annullamento del contratto di mediazione), ma la domanda del Sig. Y di ottenere la restituzione di somme versate senza titolo; poiché in questa sede di opposizione a d.i. è emerso che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso per ingiunzione, l&#8217;attribuzione non era senza titolo (in quanto il titolo era costituito dal contratto di mediazione e dalla conclusione dell&#8217;affare intermediato), per pervenire all&#8217;accoglimento della domanda restitutoria azionata in via monitoria sarebbe necessario pronunciare l&#8217;annullamento del contratto di mediazione; annullamento che però non può essere pronunciato, in quanto non mai richiesto, non avendo il Sig. Y, come sopra precisato, avanzato alcuna domanda di annullamento del contratto di mediazione né nel ricorso per ingiunzione, né in comparsa di costituzione, né in memoria ex art. 183, quinto comma, cpc datata 13.2.00, bensì solo una irrilevante eccezione di annullabilità di tale contratto, svolta per la prima volta nella suddetta memoria 13.2.00 (atto in cui, peraltro, una domanda di annullamento del contratto di mediazione, ove anche proposta, sarebbe stata inammissibile perché tardiva).</p>
<p style="text-align: justify;">Per mera completezza, deve peraltro aggiungersi che nessun dolo può ravvisarsi nella condotta del mediatore, giacchè il fatto che Via &#8230;&#8230; ricadesse nella zona a traffico limitato era circostanza che chiunque poteva rilevare nella mera visione della segnaletica stradale e che, comunque, il mediatore non poteva pensare che il Sig. Y (che non venva da fuori Firenze, ma si trasferiva da uno studio in Via &#8230;&#8230;.) ignorasse.</p>
<p style="text-align: justify;">cc) Quanto all&#8217;argomento sub c) è sufficiente rilevare come risulti per tabulas che il Sig. Z risulti iscritto nel ruolo dei mediatori tenuto dalla CCIAA di Pistoia, nella cui circoscrizione, e precisamente in Montecatini, egli risiede (doc. 2 allegato alla memoria 14.3.02 dell&#8217;opponente e documento unico allegato alla memoria 27.10.2000 dell&#8217;opponente); a ciò può aggiungersi che la proposta del Sig. Y del 11.2.99 fu controfirmata non dal Sig. Z ma dal legale rappresentante della Immobiliare X, Sig. &#8230;., che risulta iscritto nel ruolo dei mediatori tenuto dalla CCIAA di Firenze (docc. 1 e 1 bis allegato alla memoria 14.3.02 dell&#8217;opponente). Nella fattispecie non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità del contratto di mediazione ai densi della legge 39/89.</p>
<p style="text-align: justify;">dd) quanto all&#8217;argomento sub d), si osserva che esso va giudicato irrilevante ai fini del decidere sulla domanda di ripetizione azionata in via monitoria, in quanto la Immobiliare X ha il diritto di trattenere le somme versategli dal Sig. Y non in base alla clausola di cui questi assume l&#8217;inefficacia ex art. 1469 bis e segg. cc, ma a titolo di provvigione sull&#8217;affare conclusosi tra il Sig. Y e il Sig. Tizio..</p>
<p style="text-align: justify;">ee) quanto all&#8217;argomento sub e( &#8211; relativo alla compensazione tra il credito provvigionale della Immobiliare X ed il dedotto credito risarcitorio del Sig. Y, derivante dal preteso inadempimento del mediatore all&#8217;obbligo di informativa su di lui gravante ex art. 1759 cc &#8211; è sufficiente ribadire quanto osservato sub bb), ossia che il presente giudizio non ha ad oggetto la domanda del mediatore di ottenere il pagamento della provvigione (domanda che potrebbe esser paralizzata dalla eccezione di compensazione svolte dal Sig. Y) ma la domanda del Sig. Y di ottenere la restituzione di somme versate asseritamene senza titolo; il fatto che il Sig. Y possa vantare un credito risarcitorio verso la Immobiliare X non rende di per sé priva di causa l&#8217;attribuzione della somma di cui si tratta e, pertanto, è irrilevante ai fini della pronuncia sulla domanda svolta in via monitoria (che è l&#8217;unica domanda oggetto di condanna della Immobiliare X al risarcimento dei danni). A ciò può peraltro aggiungersi per completezza, che nella specie non è ravvisabile alcun inadempimento del mediatore agli obblighi di informativa su di lui gravanti ex art. 1759 cc, giacchè tali obblighi non riguardano quelle circostanze che sono direttamente e immediatamente conoscibili dalle parti e che si può presumere che le stesse già conoscano e abbiano valutato.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva deve dunque respingersi la domanda avanzata dal Sig. Y in via monitoria, in quanto la somma di £. 8.400.000 da lui versata alla Immobiliare X al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale in questione è stata legittimamente trattenuta dalla stessa Immobiliare X a titolo di provvigione sull&#8217;affare concluso tra lo stesso Sig. Y e il Sig. Tizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto opposto va quindi revocato e conseguentemente il Sig. Y va condannato a rimborsare alla Immobiliare X, in accoglimento della domanda da questa formulata in sede di precisazione delle conclusioni (da ritenersi ammissibile in quanto già implicita nella richiesta di revoca del decreto) la somma di £. 13.648.400, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Sig. Y a pagare alla Immobiliare X la somma di euro 7.048,81.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Sig. Y alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione in favore della controparte Immobiliare X, liquidate in euro &#8230;&#8230;. per anticipazioni, euro &#8230;&#8230;&#8230;. per spese imponibili, euro &#8230;&#8230;. per competenze ed euro &#8230;&#8230; per onorari, oltre euro&#8230;&#8230; di 10% spese generali e IVA e CAP.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze il 28.12.02</p>
<p align="right">Il Giudice</p>
<p align="right">Antonello Cosentino</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proposta-Accettazione &#8211; conclusione di un affare</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatori]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta di acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Provvigione]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; ormai unanime e pacifica la Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l&#8217;affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico *** *** *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 159/08 Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">E&#8217; ormai unanime e pacifica la Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l&#8217;affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico</span></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">*** *** ***</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">REPUBBLICA ITALIANA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Sentenza n. 159/08</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, ha pronunciato la seguente</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">SENTENZA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Nella causa civile iscritta al n. 1761/2005 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi promossa da:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Sig.ra X, rappresentata e difesa … Attrice opponente</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">CONTRO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Immobiliare Y, rappresentata e difesa … Convenuta opposta</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">CONCLUSIONI DELL’ATTRICE OPPONENTE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Come da verbale di udienza del 16.11.2007.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Come da memoria ex art. 183 co. 5 cpc del 10.7.2006.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra X si opponeva al decreto ingiuntivo n. 663/05 emesso, ad istanza della Immobiliare Y dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli in data 9.7.2005 per il pagamento della somma di €. 14.040,00, oltre interessi e spese, assumendo che l’affare <em>de quo </em>non<span> </span>sarebbe stato concluso e che di conseguenza l’opposta non avrebbe diritto alla provvigione reclamata.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta opposta Immobiliare Y che chiedeva il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Radicatosi il contraddittorio il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza in data 9.6.2006, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto; la causa veniva istruita solo documentalmente e pertanto, sulle conclusioni così come rassegnate da entrambe le parti all’udienza del 16.11.2007, veniva trattenuta in decisione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">MOTIVI DELLA DECISIONE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti è emersa l’infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Sig.ra X nei confronti della Immobiliare Y.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Si rileva anzitutto come il fondamento della pretesa creditoria vantata dall’opposta risulti esclusivamente <em>per tabulas</em>, sulla base della documentazione prodotta agli atti, ed infatti si è giunti alla decisione senza necessità di alcuna prova orale, che neppure è stata richiesta dalle parti. Risulta infatti documentale la prova, fra l’altro non contestata – costituita dal documento n. 1 allegato al fascicolo monitorio – che in data 19.11.2004 la Sig.ra X abbia sottoscritto presso la sede della Immobiliare Y proposta di acquisto dell’unità in costruzione sita in Cerreto Guidi. Risulta altresì dal predetto documento che tale proposta veniva accettata dalla Sig.ra X, con la quale riconosceva alla società opposta, nella sua veste di mediatrice, la provvigione del 3% sul prezzo oltre IVA, il tutto con una apposita e specifica clausola; in detta clausola veniva altresì stabilito che la provvigione restava comunque dovuta a prescindere da successivi eventuali inadempimenti di una delle parti.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Si rileva altresì come l’opponente non abbia mai contestato né la sottoscrizione né l’intervenuta accettazione della proposta, e solo per tale motivo risulta ampiamente dimostrato il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo per cui è causa, che appare assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">La Sig.ra</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> X</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> ha fondato la propria opposizione sull’assunto che mancherebbe “l’affare” che darebbe diritto alla mediatrice di richiedere il pagamento della provvigione, assumendo quindi che la proposta di acquisto accettata sarebbe una “minuta” o “puntuazione” del contratto. Tali considerazioni, oltre che prive di pregio giuridico alcuno, sono rimaste sfornite di un benché minimo riscontro probatorio.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Infatti è ormai unanime e pacifica la  Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico (v. fra tutte Cass. n. 13590/2004). Nel caso di specie non può sussistere dubbio alcuno sulla idoneità della proposta di acquisto, accettata dal venditore, a costituire il vincolo, essendo ciò espressamente previsto e riconosciuto dalle parti stesse con la sottoscrizione, in specie dall’art. 5 del documento sub. n. 1 che recita testualmente “l’accettazione della presente proposta avrà carattere vincolante per le parti, che così avranno raggiunto l’accordo per lo stipulando atto di vendita, avendo determinato tutti gli elementi essenziali del contratto …”.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Ergo, alla luce di quanto sopra, è indubbio il c.d. “vincolo giuridico” sorto per effetto della proposta di acquisto accettata, e ciò a prescindere dall’avvenuta o meno sottoscrizione della scrittura riproduttiva dell’accordo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">L’opposizione appare quindi destituita di ogni fondamento e pertanto la medesima dovrà essere respinta con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">P.Q.M.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, definitivamente pronunciando:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">- Respinge l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 663/2005 emesso, ad istanza della Immobiliare Y dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli in data 9.7.2005.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Condanna la   Sig.ra X al pagamento delle spese di causa alla convenuta opposta, che determina in complessivi €. …….. per diritto, €. ….. per onorari ed €. . per spese generali 12,5%, oltre IVA e CAP come per legge.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Empoli, 14 Maggio 2008</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 150%;" align="right"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Il Giudice Onorario</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 150%;" align="right"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Dott.ssa Elena Fontanelli</span></p>
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		<title>Art. 2932 Codice Civile &#8211; Esecuzione specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art. 2932 Codice Civile - Esecuzione specifica dell'obb]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. V, 08/10/2007, n.21055 La sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 del codice civile, con la quale viene trasferito a titolo oneroso la proprietà di un immobile, è assoggettata all&#8217;Invim, dal momento che le sentenze di trasferimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 08/10/2007, n.21055</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 del codice civile, con la quale viene trasferito a titolo oneroso la proprietà di un immobile, è assoggettata all&#8217;Invim, dal momento che le sentenze di trasferimento della proprietà sono considerate atti di alienazione a titolo oneroso dall&#8217;art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 643/1972 e che l&#8217;art. 31 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica fa rinvio, per l&#8217;accertamento, la liquidazione e la riscossione dell&#8217;Invim, in caso di alienazione a titolo oneroso, all&#8217;art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 sull&#8217;imposta di registro (il quale sottopone a tale imposta gli atti dell&#8217;Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se, al momento della registrazione, tali atti siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla sentenza passata in giudicato che definisca il processo).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Napoli, Sez. III, 20/09/2007</p>
<p style="text-align: justify;">La mancanza della dichiarazione, nel contratto preliminare, degli estremi della concessione edilizia e della allegazione della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, il giudice non può pronunciare la sentenza di trasferimento coattivo di diritti reali su edifici o loro parti, prevista dall&#8217;art. 2932 c.c., perché l&#8217;art. 40, L. 28 febbraio 1985, n. 47, (che, a pena di nullità, richiede le predette dichiarazioni o allegazioni per la stipulazione degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti), influisce indirettamente anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui all&#8217;art. 2932 c.c. che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l&#8217;autonomia negoziale delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Roma, Sez. IV, 05/09/2007</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di valenza e di efficacia delle sentenze emesse ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., che, anche in presenza di una sentenza che espressamente subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo l&#8217;effetto traslativo della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c. si produca comunque ex nunc, al momento del passaggio in giudicato della situazione, e che, quantomeno da tale momento (ove un termine non sia stato diversamente indicato), sorga, per il promissario acquirente, l&#8217;obbligo di adempimento cui l&#8217;effetto sia stato subordinato, tant&#8217;è che il solo rimedio esperibile a fronte del mancato versamento di quanto pattuito sia la risoluzione per inadempimento (Cass. nn. 26354/2006, 690/2006, 542/2006, 26233/2005, 2864/2003, 10827/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Trib. Monza, 03/09/2007</p>
<p style="text-align: justify;">La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo; ne consegue che, in tema di esecuzione specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. Unite, 24/08/2007, n.17952</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;azione ex art. 2932 c.c. per l&#8217;adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale promossa dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato un preliminare di vendita di un immobile oggetto di comunione legale senza il consenso dell&#8217;altro coniuge, quest&#8217;ultimo è litisconsorte necessario. Pertanto allorché il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi è nullo e va nuovamente celebrato a contraddittorio integro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. Unite, 24/08/2007, n.17952</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;azione prevista dall&#8217;art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l&#8217;adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell&#8217;altro coniuge, quest&#8217;ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l&#8217;affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.). (Risolve il contrasto, App. Firenze, 28 Settembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 30/07/2007, n.16829</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché il processo tributario è strutturato come processo di impugnazione di un atto impositivo, i motivi di impugnazione enunciati nel ricorso delimitano l&#8217;oggetto del giudizio senza che sia possibile dedurre in appello una diversa causa petendi. Di conseguenza, il contribuente non può dedurre per la prima volta in grado d&#8217;appello che la sentenza di cui all&#8217;art. 2932 c.c. sottoposta a tassazione era condizionata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 03/07/2007, n.5981</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di provvedimenti che concretino esatto adempimento del giudicato, il procedimento di ottemperanza assume contorni simili ad una esecuzione forzata ex art. 2932 c.c. ed il Giudice amministrativo assume pienezza di poteri per la concreta esecuzione del giudicato, in via diretta o tramite un Commissario, restando l&#8217;Amministrazione esautorata dai suoi originari poteri, con possibilità per il Giudice di sovrapporre agli atti posti in essere dalla Amministrazione le proprie concrete determinazioni, ovvero di appropriazione in via confermativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Trib. Bari, 31/05/2007</p>
<p style="text-align: justify;">Le facoltà concesse all&#8217;acquirente dall&#8217;art. 1482 c.c. di sospendere il pagamento del prezzo e di ottenere la risoluzione del contratto in caso di inutile decorso del termine assegnato dal giudice possono essere esercitate anche dal promissario acquirente prima della stipula del definitivo. L&#8217;esercizio di tali facoltà non è di ostacolo alla domanda ex art. 2932 c.c., qualora il giudice abbia disatteso l&#8217;istanza principale e il contratto non si sia risolto. In caso di sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli è possibile che il trasferimento del diritto oper iudicis sia subordinato al pagamento del prezzo avvenuto a seguito della dimostrazione da parte del promittente alienante della liberazione del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Napoli, Sez. III, 23/05/2007</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c. è ammissibile e produttiva di reali effetti traslativi soltanto se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartiene al promittente venditore, ovvero questi possa determinare gli stessi effetti; nei casi in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l’acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. Unite, 17/05/2007, n.11334</p>
<p style="text-align: justify;">La mera presentazione della domanda di cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico non è sufficiente a ritenere concluso il contratto nell&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza a un comportamento concludente dell&#8217;ente, e neppure la sua accettazione a seguito della comunicazione all&#8217;assegnatario del prezzo di cessione è determinante ai fini del trasferimento della proprietà dell&#8217;alloggio poiché da essa deriva solo la costituzione di un rapporto di carattere personale con l&#8217;ente che produce l&#8217;unico effetto di rendere incontestabile il diritto alla stipulazione del contratto di compravendita; tale rapporto, essendo caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, non integra gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di diritto privato suscettibile di esecuzione specifica attraverso il ricorso all&#8217;art. 2932 c.c., sicché l&#8217;assegnatario ha solo un&#8217;azione di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento colposo dell&#8217;Amministrazione la quale, sino al trasferimento della proprietà dell&#8217;alloggio, conserva i suoi poteri di controllo e può pur sempre disporre la revoca o la decadenza dell&#8217;assegnazione nei confronti dell&#8217;assegnatario che abbia perduto i requisiti richiesti dalla legge o sia inadempiente agli obblighi assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 24/04/2007, n.9849</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione di nullità prevista dall&#8217;articolo 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, con riferimento a negozi relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti ad effetti reali, perché le relative previsioni non possono essere estese ai contratti ad efficacia meramente obbligatoria, quali i preliminari di vendita. Infatti, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria di eventuali abusi edilizi commessi, con la conseguenza che rimane esclusa la sanzione della nullità per il successivo contratto definitivo di vendita. (Rigetta, App. Bologna, 28 Marzo 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Potenza, 24/04/2007</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 704 c.p.c. la natura petitoria del giudizio può essere legittimamente ravvisata soltanto in relazione a controversie in cui sia in discussione il diritto di proprietà od altro diritto reale afferente al bene oggetto della tutela possessoria, e non anche a quelle che, pur avendo ad oggetto la cosa su cui si controverte nel giudizio possessorio, siano però originate da pretese (di carattere restitutorio, recuperatorio o di altro genere) comunque fondate su rapporti obbligatori, come nel caso dell&#8217;azione intesa ad ottenere, ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti di un contratto preliminare di vendita non concluso ed avente, come oggetto, lo stesso bene di cui al giudizio possessorio (Cass. n. 8716/1997; Cass. n. 2522/1999; Cass. n. 3035/95; Cass. n. 1855/86; Cass. n. 5518/84; Cass. n. 5148/79).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, Sez. I, 19/04/2007, n.130</p>
<p style="text-align: justify;">Il valore degli immobili trasferiti con sentenza di esecuzione del preliminare di compravendita, resa ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., va determinato facendo riferimento al momento della registrazione della sentenza (e però, ai fini Invim si deve far riferimento alla data del 31 dicembre 1992, termine ultimo dell&#8217;imposta suddetta).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, Sez. VII, 11/04/2007, n.7</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza emessa ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva perciò il trasferimento va riferito alla data del deposito di tale sentenza (contenente l&#8217;ordine al Conservatore dei registri immobiliari di effettuare la trascrizione) e non alla data di stipulazione del contratto preliminare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Trib. Bari, Sez. III, 20/03/2007</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di fallimento, la facoltà concessa al curatore fallimentare &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 72, comma 4, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) &#8211; di scegliere tra l&#8217;esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare di vendita è indice di un potere discrezionale, il cui esercizio non necessita dell&#8217;autorizzazione del giudice delegato, avente l&#8217;effetto di paralizzare la domanda dei compromissori acquirenti diretta ad ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., inibendo la possibilità di adottare la suddetta pronuncia, diversamente efficace anche nei confronti del fallimento, con l&#8217;unico limite di carattere temporale costituito dal dover formulare la domanda nel corso del processo, al fine di impedire la formazione del giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. III, 15/03/2007, n.5991</p>
<p style="text-align: justify;">La prelazione agraria, presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto, non può essere validamente esercitata &#8211; né, conseguentemente, attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo &#8211; da colui che, pur avendo ricevuto la &#8220;denuntiatio&#8221; e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 2932 cod. civ., non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a contrarre. (Rigetta, App. Palermo, 12 Dicembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 01/03/2007, n.4888</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione produttivo, dal momento in cui si perfeziona, di semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi dal contratto di vendita di cosa futura che si perfeziona &#8220;ab initio&#8221; ed attribuisce lo &#8220;ius ad habendam rem&#8221; nel momento in cui la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che, accertata la sussistenza di un contratto preliminare di vendita di cosa futura, nel caso di fallimento del promittente venditore anche quando il promissario acquirente abbia già proposto domanda giudiziale per l&#8217;adempimento in forma specifica ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ. ed abbia, inoltre, trascritto la domanda stessa, resta impregiudicata per il curatore intervenuto &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 72 del r.d. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare) &#8211; la facoltà di dare esecuzione al contratto, oppure (come nel caso di specie) di chiederne lo scioglimento. (Rigetta, App. Venezia, 27 Marzo 2003).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 01/03/2007, n.4886</p>
<p style="text-align: justify;">In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l&#8217;ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell&#8217;art. 2702 cod. civ., si riferisce all&#8217;intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l&#8217;intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest&#8217;ultimo ha l&#8217;onere di proporre querela di falso. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell&#8217;enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad un&#8217;azione proposta ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ. in conseguenza dell&#8217;inadempimento della promittente venditrice di un immobile che si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo, l&#8217;aveva rigettata sul presupposto erroneo dell&#8217;insussistenza del fatto costitutivo della pretesa attorea in virtù della circostanza che il contratto preliminare era stato sottoscritto dalla suddetta parte solo nel foglio finale, così ritenendolo invalido ed inefficace). (Cassa con rinvio, App. Roma, 17 Dicembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 23/02/2007, n.4227</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si presume, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato come un &#8220;unicum&#8221; inscindibile, e che le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno dei contraenti siano prive di specifica autonomia e destinate a fondersi in un&#8217;unica dichiarazione negoziale, in quanto i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un&#8217;unica parte contrattuale complessa. Ne consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ., restando escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello tra i comproprietari promittenti dei quali esista e persista l&#8217;efficacia della relativa manifestazione negoziale. (Rigetta, App. Cagliari, 31 Dicembre 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 16/02/2007, n.3645</p>
<p style="text-align: justify;">Il collegamento negoziale si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell&#8217;operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l&#8217;interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell&#8217;inserimento di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta orientata al conseguimento dell&#8217;utilità pratica cui mira l&#8217;intera operazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell&#8217;enunciato principio, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata con la quale, in relazione ad un&#8217;azione di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inosservanza del termine previsto in funzione della stipula del contratto definitivo al quale era connessa la vendita di un altro immobile in favore di terzi da parte del promissario acquirente, era stato escluso, adottandosi una motivazione logica ed adeguata, tanto l&#8217;inserimento nel preliminare di clausole contrattuali che potessero esprimere la dedotta interdipendenza tra i due contratti, quanto che un tale legame fosse noto e fosse stato condiviso e fatto proprio dagli altri contraenti). (Rigetta, App. Milano, 31 Dicembre 1999).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 15/02/2007, n.3383</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di contratto preliminare, il promissario acquirente può esperire, contestualmente all&#8217;azione di cui all&#8217;art. 2932 c.c., anche l&#8217;azione di accertamento della esistenza dei vizi chiedendo la eliminazione degli stessi in forma specifica ovvero per equivalente (con domanda di riduzione del prezzo per importo pari alla loro spesa). Pertanto, la presenza di irregolarità edilizie dell&#8217;immobile &#8211; non conosciute dal promissario acquirente &#8211; integra vizi che legittimano la domanda intesa alla loro eliminazione ovvero alla riduzione del prezzo ragguagliabile alla spesa sostenuta per la sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 15/02/2007, n.3383</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di contratto preliminare, la consegna della cosa effettuata prima della stipula del contratto definitivo non determina la decorrenza dei termini previsti dall&#8217;art. 1495 del codice civile per fare valere la garanzia per i vizi non conosciuti, atteso che l&#8217;onere della tempestiva denuncia presuppone il trasferimento del diritto. Pertanto, nel caso in cui la cosa risulti affetta da vizi non considerati al momento della stipula del preliminare, il promissario acquirente anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene può non soltanto agire in risoluzione del contratto &#8211; perché l&#8217;obbligo assunto dal promittente venditore è quello di trasferire l&#8217;immobile esente da vizi che lo rendano inidoneo o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore &#8211; ma, di fronte al rifiuto del venditore di stipulare, può anche optare per l&#8217;adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., agendo contemporaneamente con l&#8217;azione di riduzione del corrispettivo senza che a detta facoltà possano essere opposte la decadenza o la prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">App. Bari, Sez. I, 22/01/2007</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 1184 c.c., il termine per l&#8217;adempimento della obbligazione si presume stabilito &#8211; salvo prova contraria &#8211; a favore del debitore, tale che prima della scadenza dello stesso il debitore può adempiere la sua obbligazione &#8211; mentre il creditore non può allo stesso modo esigerla &#8211; costituendo in mora la controparte che rifiuti di riceverla. (Nella specie, in particolare, trattasi dell&#8217;adempimento di una obbligazione di pagamento relativa all&#8217;acquisto di un bene oggetto di un preliminare, seguito da un&#8217;azione ex art. 2932 c.c., laddove l&#8217;anticipato pagamento nessun danno arreca al creditore, posto che in tale fattispecie l&#8217;effetto traslativo della sentenza pronunciata ai sensi della suddetta norma codicistica si determina, comunque, dal passaggio in giudicato della stessa).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 17/01/2007, n.44</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito della giurisdizione esclusiva il Giudice amministrativo può emettere sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà di beni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 10/01/2007, n.233</p>
<p style="text-align: justify;">Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest&#8217;ultimo costituisce l&#8217;unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l&#8217;obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni,anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l&#8217;unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova &#8211; che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili &#8211; di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. (Cassa con rinvio, App. Torino, 17 Luglio 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 10/01/2007, n.233</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto definitivo, anche se contenente una disciplina diversa da quella prevista dal contratto preliminare, si presume unico regolamento del rapporto, a meno che non risulti la prova, incombente sull&#8217;attore, della sopravvivenza degli altri obblighi previsti dal preliminare, per effetto di accordo stipulato contestualmente al definitivo e per iscritto se avente ad oggetto beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 10/01/2007, n.4</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, con riferimento alla vendita di un bene in comunione, il consenso non sia stato manifestato da tutti i comproprietari, o sia stato validamente manifestato da alcuni soltanto di loro, si deve parlare di inesistenza (per mancato perfezionamento del suo iter formativo) o di invalidità del contratto preliminare, non essendosi formata o essendosi formata in modo invalido la volontà di una delle parti del negozio; con la conseguenza che la mancanza originaria, o la caducazione del vincolo per uno dei comproprietari, preclude in toto al promissario la possibilità di esercitare l&#8217;azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ., anche solo nei confronti dei comproprietari promittenti per il trasferimento dei diritti immobiliari loro spettanti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 08/01/2007, n.88</p>
<p style="text-align: justify;">In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell&#8217;altro, è soggetto alla disciplina dell&#8217;art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all&#8217;azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l&#8217;esercizio di tale azione; ne consegue che, finché l&#8217;azione di annullamento non venga proposta, l&#8217;atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 08/01/2007, n.88</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio proposto dal promissario acquirente ex art. 2932 c.c., per l&#8217;esecuzione in forma specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto avente a oggetto un bene della comunione legale, il coniuge pretermesso è legittimato passivo.</p>
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		<title>Diritto Vitivinicolo</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Vitivinicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende agrarie]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende vitivinicole]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
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		<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518 In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 17/05/2007, n.11518</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di sanzioni amministrative a tutela del settore vitivinicolo, incorre nella sanzione dettata dall&#8217;art. 4, commi 6 e 11, del decreto legge n. 370 del 1987 (convertito dalla legge n. 460 del 1987) per aver omesso di avviare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, anche chi abbia provveduto alla loro distruzione senza sottoporsi al controllo previsto dalla legge, assumendo che le vinacce e le fecce di vino fossero prive delle caratteristiche minime per essere utilizzate per la distillazione. (Rigetta, Trib. Foggia, 19 novembre 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. II, 13/03/2006, n.5400</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della legge 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Regolamento n. 1153 cit., con il Regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 prima e con il regolamento CEE n. 223893 poi,che prevedono gli stessi obblighi documentali,già previsti dal precedente regolamento, non ha comportato alcuna abrogazione della disposizione anzidetta della legge nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Marche, 14/04/2004, n.159</p>
<p style="text-align: justify;">Non è sancito alcun limite territoriale dall&#8217;art. 4 n. 6, D.M. Politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti all&#8217;interno del territorio dello Stato, precludendo invece alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di sancire un divieto generale al trasferimento di detto diritto in aree non comprese dai rispettivi territori; l&#8217;articolo di cui sopra contempla norme di attuazione del Regolamento CEE del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento CEE della Commissione n. 1227/2000 riguardanti l&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che permette alle Regioni ed alle Province autonome di porre dei limiti all&#8217;esercizio del diritto di reimpianto unicamente sulla superficie di estirpazione, o di circoscrizioni territoriali omogenee e limitate, allo scopo di garantire le viticolture di qualità e tutelare gli ambienti orograficamente difficili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 13/01/2004, n.12</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2002) che prevede una disciplina sanzionatoria per l&#8217;ipotesi di impianto abusivo di vigneti è costituzionalmente illegittimo. La competenza sanzionatoria amministrativa, in questo caso, non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé,ma accede alle materie sostanziali (cfr. sentenze n. 361 del 2003; n. 28 del 1996; n. 85del 1996; n. 187 del 1996; n. 115 del 1995;n. 60 del 1993). L&#8217;impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all&#8217;alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure dar rilievo in contrario che la disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento Ce n. 1493 del 1999, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi dell&#8217;art. 117, quinto comma, della costituzione, l&#8217;attuazione ed esecuzione della normativa comunitari aspettano infatti, nelle materie di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Balzano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. pen., Sez. V, 02/10/2003, n.41480</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di frode comunitaria, previsto e punito dall&#8217;articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modificazioni, presenta carattere sussidiario rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 640-bis del codice penale, nel senso che si configura esclusivamente laddove l&#8217;agente si sia limitato alla «esposizione» di dati falsi e di notizie false, senza ricorrere a veri e propri artifici e raggiri di diversa natura. Ciò che si verifica, invece, allorché i dati falsi e le notizie false siano trasferiti in un pubblico documento (nella specie, mediante l&#8217;iscrizione all&#8217;albo vitivinicolo di una superficie dei terreni coltivati a vigneto maggiore di quella reale) ovvero quando l&#8217;agente abbia fornito alla falsa rappresentazione della realtà un supporto avente efficacia «probatoria» (nella specie, mediante una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 1). In tale evenienza, la condotta si caratterizza per la presenza di veri e propri artifici idonei a integrare il reato di truffa: i dati e le notizie falsi, infatti, non sono più solo «esposti» all&#8217;ente erogatore, bensì sono formati ab imis in termini tali da rendere «attendibile» ciò che viene esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. V, 09/05/2003, n.7089</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di precetti amministrativi stabiliti per la regolare tenuta dei registri contabili necessari per le attività del settore vitivinicolo (e sanzionate dal D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987), l&#8217;art. 8, comma secondo, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768 (Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione della norma del Reg. (CEE) n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo), il quale stabilisce che i fogli dei registri prescritti dalla normativa comunitaria devono essere preventivamente numerati e vidimati dall&#8217;Ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, va interpretato, quanto al termine del loro compimento, in rapporto all&#8217;art. 13 dello stesso decreto, il quale fissa, implicitamente i termini per la registrazione delle operazioni, stabilendo che il compimento delle operazioni imprenditoriali (ricezione per le entrate, spedizione per le uscite, ricezione, spedizione o utilizzazione dei prodotti) siano precedute dalla vidimazione dei registri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 05/12/2002, n.17253</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma ottavo, della L. 4 novembre 1987, n. 460 contiene, in sé, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sé la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975 cit, con il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il Reg. n. 986/89/CEE del 10 aprile 1989, lo stesso obbligo già previsto dal precedente Reg. n. 1153/75/ CEE, del 30 aprile 1975, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. I, 17/10/2002, n.208</p>
<p style="text-align: justify;">L art. 12 del Reg. n. 1294/96/CE del 4 luglio 1996, recante modalità d&#8217;applicazione del Reg. n. 822/87/CEE del Consiglio relativo atte dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, deve essere così interpretato: &#8211; la nozione di forza maggiore ivi contemplata non è limitata all&#8217;impossibilità assoluta ma va intesa nel senso che si applica anche a circostanze indipendenti dall operatore, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà; &#8211; spetta all&#8217;operatore dimostrare che sussistono le condizioni della forza maggiore e al giudice nazionale verificare l&#8217;esattezza dei fatti allegati e valutare se, alla luce delle circostanze, l&#8217;operatore ha dimostrato tutta la diligenza che ci si poteva da lui attendere al fine di rispettare i termini di dichiarazione previsti dai regolamenti comunitari; &#8211; il decesso improvviso dell&#8217;amministratore unico di un azienda famigliare costituita sotto la forma di comunità di beni (&#8220;Comunidad de bienes&#8221;), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli familiari, può, in linea di principio, essere considerato un caso di forza maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti (Ord.), Sez. contr., 13/06/2002, n.2</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;entrata in vigore della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione) che ha accentuato l&#8217;autonomia delle Regioni elencando in maniera tassativa le materie attribuite alla potestà normativa esclusiva o concorrente dello Stato, va confermato (risultando anzi ulteriormente rafforzate le considerazioni svolte nella vigenza del precedente assetto costituzionale) il giudizio espresso circa la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità della normativa primaria in materia di tenuta degli albi delle imprese artigiane, e di disciplina del settore vitivinicolo, nonché la rilevanza della questione in relazione all&#8217;esame preventivo di legittimità dei conseguenti regolamenti attuativi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost. (Ord.), 24/04/2002, n.144</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere disposta la restituzione alla Corte dei conti &#8211; sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato &#8211; degli atti relativi alla q.l.c. dell&#8217;art. 14 comma 3 d.lg. 30 aprile 1998 n. 173, sulla base del quale sono stati adottati i regolamenti di delegificazione in materia di semplificazione e armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, sottoposti al controllo della rimettente, sollevata in riferimento agli art. 70, 76, 117 e 118 comma 1 cost. prospettando censure concernenti la violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni e dell&#8217;autonomia di queste ultime, per aver dette norme autorizzato il Governo a disporre, con fonti regolamentari, in una materia attribuita dalla Costituzione alla competenza regionale, affinchè proceda ad un nuovo esame della questione a seguito della entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, che agli art. 3 e 4 ha modificato i parametri costituzionali di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. III, 18/07/2000, n.9442</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo e, pertanto, contiene già in sè la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio in esso contenuto al regolamento Cee n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 l. n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria e prevedendo anche il regolamento Cee n. 986, lo stesso obbligo già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 25/11/1998, n.308</p>
<p style="text-align: justify;">Durante gli anni 1991 e 1992, l&#8217;art. 6 n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1325, vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola. Qualora il viticoltore abbia trasgredito il divieto nella convinzione che esso non si estendesse alle varietà di uve da tavola, spetta al giudice nazionale decidere se vi sia stato un errore scusabile e determinarne le conseguenze.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 10/01/1998, n.150</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di illeciti amministrativi per violazione dei regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal d.l. n. 370 del 1987, conv. in l. n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purchè questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita. Pertanto, in materia di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, poichè il regolamento Cee n. 1153 del 1975 (richiamato dalla norma sanzionatoria di cui all&#8217;art. 4 d.l. n. 370 del 1987 citato) è stato sostituito dal regolamento Cee n. 986 del 1989, occorrerà esaminare caso per caso le singole fattispecie contestate, potendo essere applicabili le sanzioni di cui al citato art. 4 d.l. n. 370 del 1987 solo se il relativo precetto, già previsto dal regolamento n. 1153 del 1975, continui ad essere previsto, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal regolamento n. 986 del 1989.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 26/08/1997, n.8008</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di sanzioni amministrative, l&#8217;abrogazione del regolamento Cee n. 1153 del 1975 e la sua sostituzione con il regolamento Cee n. 986 del 1989 non comporta di per sè sola l&#8217;inapplicabilità della sanzione prevista, dall&#8217;art. 4, comma 8, d.l. 7 settembre 1987 n. 370, convertito nella l. 4 novembre 1987 n. 460, tra l&#8217;altro, per la violazione dell&#8217;obbligo di tenuta di alcuni registri secondo le prescrizioni dettate nel settore vitivinicolo dal regolamento Cee 1153/75 della commissione, dovendosi accertare caso per caso se la fattispecie contestata debba ritenersi sanzionata dal citato art. 4, comma 8, del d.l. n. 370 del 1987, in quanto era già prevista dal Regolamento Cee n. 1153 e continua ad essere prevista, immutata in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal Regolamento Cee n. 986 del 1989. Infatti detta normativa sanzionatoria deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa specificate, finchè gli obblighi comunitari da esse determinati restino concretamente in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del Regolamento espressamente richiamato con altri posteriori, purchè questi ultimi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto di detti obblighi, in guisa tale che venga a mancare la corrispondenza fra il precetto preso in esame dal legislatore del 1987 e la sanzione in relazione ad esso stabilita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, Sez. II, 05/06/1997, n.105</p>
<p style="text-align: justify;">Spetta al giudice nazionale stabilire in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d&#8217;analisi dei vini denominato &#8220;determinazione del rapporto isotopico O18 / O16 dell&#8217;acqua contenuta nel vino&#8221; sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall&#8217;art. 74 n. 2, lett. c), del regolamento (Cee) del Consiglio del 16 marzo 1987 n. 822, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 30/05/1997, n.4850</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 8, l. 4 novembre 1987 n. 460 contiene, in sè, un precetto costituito dall&#8217;obbligo della tenuta della documentazione imposta nel settore vitivinicolo, e pertanto contiene, già in sè, la previsione di un comportamento dovuto, di cui sanziona la violazione, laddove, invece, il rinvio, in esso contenuto, al regolamento C.E.E. n. 1153 del 1975, riguarda il mero profilo delle modalità di tale tenuta, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi. Da ciò consegue che l&#8217;avvenuta sostituzione del regolamento n. 1153 cit., con il regolamento C.E.E. n. 986 del 1989 non abbia comportato alcuna abrogazione della citata disposizione di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 460 del 1987, dovendo intendersi il rinvio in esso previsto, come avente riferimento, più genericamente, alla normativa comunitaria in materia di tenuta della documentazione obbligatoria, e prevedendo anche il regolamento C.E.E. n. 986, lo stesso obbligo, già previsto dal precedente regolamento n. 1153, di corrispondenza fra le risultanze documentali di carico e scarico e la reale consistenza della cantina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cass. civ., Sez. I, 04/12/1996, n.10815</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di opposizione ad ordinanza &#8211; ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli art. 22 e ss. l. n. 689 del 1981 integra un&#8217;azione di accertamento negativo, sicchè il sindacato del pretore adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi dell&#8217;opposizione stessa e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall&#8217;opponente, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità censure deducibili nel giudizio di opposizione e che non siano state nello stesso dedotte (nella specie, questione di successione nel tempo di norme comunitarie precettive in tema di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del regolamento Cee n. 986/89 della commissione del 10 aprile 1989, di modifica del precedente regolamento n. 1153 del 30 aprile 1975, senza contestuale successione tra le norme nazionali sanzionatorie, contenute, quanto all&#8217;ultimo regolamento citato, nel d.l. n. 370 del 1987, convertito con modificazioni nella l. n. 460 del 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di rilasciare autorizzazioni per nuovi impianti o reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria (reg. Cons. Cee 16 marzo 1987 n. 822/87), che è attribuito alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura, ai sensi dell&#8217;art. 117 cost., comprende la competenza sanzionatoria amministrativa per l&#8217;inosservanza dei precetti legislativi; pertanto, non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali (e, su delega, al direttore di un ufficio periferico dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi), irrogare le sanzioni previste, per i nuovi impianti non autorizzati delle viti, dall&#8217;art. 4 comma 3 d.l. 7 settembre 1987 n. 370, conv. con modificazioni dalla l. 4 novembre 1987 n. 460.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 21/03/1996, n.85</p>
<p style="text-align: justify;">Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative, previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987 n, 460, relativo ai nuovi impianti di viti, in quanto le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria, sono attribuite alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura e, conseguentemente, alle stesse è attribuita la competenza sanzionatoria amministrativa per la violazione dei corrispondenti precetti legislativi. Devono essere, pertanto, annullati l&#8217;ordinanza-ingiunzione n. 184 del 1994 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell&#8217;Ufficio di Firenze dell&#8217;Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché il D.M. 2 settembre 1994, n. 53381 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell&#8217;Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall&#8217;art. 4, comma terzo, del D.L. n. 370 del 1987.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 29/02/1996, n.122</p>
<p style="text-align: justify;">Non è viziata da errore manifesto di valutazione la decisione con cui il Consiglio, privilegiando l&#8217;obiettivo di garantire un reddito equo ai produttori di vino, ha ritenuto alcuni aiuti, erogati per il periodo strettamente necessario alla correzione dello squilibrio constatato, compatibili con il mercato comune, dato che essi non avevano provocato un turbamento reale e duraturo del funzionamento dell&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La l. reg. Umbria riapprovata il 31 marzo 1994, che consente alla regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822/87, violando con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">La legge regionale Umbria riapprovata il 31 marzo 1994 che consente la regolarizzazione di preesistenti impianti vitivinicoli è costituzionalmente illegittima perchè in contrasto con gli art. 6 e 7 del regolamento Cee n. 822 del 1987, violando, con la disciplina della sanatoria, il principio che il reimpianto dei vigneti è consentito previa compensazione per estirpazione, data la necessità di contenere le eccedenze nel settore vitivinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 10/11/1994, n.384</p>
<p style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Umbria, approvata una prima volta il 2 febbraio 1994, poi riapprovata, con modifiche, a seguito di rinvio commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione della L.R. 25 gennaio 1993, n. 1 &#8211; Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a Doc, e/o a Docg dell&#8217;Umbria), in quanto, non rispettando le condizioni richieste dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 822/87/Cee, sull&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituisce un caso di esercizio illegittimo della potestà legislativa regionale, censurabile in base agli artt. 11 e 117 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C. Conti Friuli-V. Giulia, Sez. contr., 21/06/1994, n.8</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;ex direttore del centro regionale vitivinicolo &#8211; ente operante nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia &#8211; assunto con contratto di diritto privato e, successivamente, a causa della soppressione del centro, passato alle dipendenze dell&#8217;ente regionale sviluppo agricolo con compiti di capo servizio, incaricato di collaborare con il direttore per gli affari inerenti la vitivinicoltura, non compete più l&#8217;assegno personale previsto dall&#8217;art. 24 comma 5 in favore dei funzionari, assunti con contratto privato, incaricati di svolgere funzioni equiparabili a quelle di direttore regionale (massimo livello della burocrazia nella regione); tale trattamento economico aggiuntivo infatti è legato all&#8217;effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali di vertice e tali non sono quelle di capo servizio, sia pure incaricato di collaborare con il direttore dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunita&#8217; Europee, 01/04/1993, n.31</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 del regolamento (CEE) della commissione 16 maggio 1973 n. 1311 relativo alla lista provvisoria del VQPRD come pure all&#8217;identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, deve essere interpretato nel senso che solo i vini DOC e DOCG, durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire tra il 22 maggio e il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia alla qualifica di VQPRD e, conseguentemente, non erano dovuti, in relazione ad essi, gli ICM al momento dell&#8217;esportazione. L&#8217;autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di accompagnamento per i vini meritevoli della menzione VQPRD nel contesto della organizzazione comune del settore del vino è tenuta all&#8217;osservanza del principio del legittimo affidamento. Tuttavia, nell&#8217;ipotesi in cui un documento di accompagnamento sia stato emesso da una autorità nazionale non abilitata a tal fine e che, sulla base di una erronea interpretazione della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclamato il pagamento degli ICM, previsto da quest&#8217;ultima, non può essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affidamento, malgrado la loro buona fede, con la conseguenza che la riscossione degli i.c.m. può aversi anche dopo l&#8217;avvenuta esportazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;erogazione dei contributi per la commercializzazione all&#8217;estero del vino, previsti dall&#8217;art. 6, l. reg. sic. 30 luglio 1973, n. 28, non consegue automaticamente dall&#8217;accertamento di presupposti vincolanti, ma costituisce esercizio di una funzione discrezionale tipicamente pubblicistica, attribuita in relazione ad interessi generali del settore vitivinicolo; pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 26/07/1989, n.288</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 5, l. reg. n. 58/1983, sostituendo il 1° comma dell&#8217;art. 6, l. reg. n. 28/1973, ha chiaramente inteso limitare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, gli interventi a favore degli operatori del settore vitivinicolo esclusivamente alla erogazione di contributi finalizzati alla promozione, diffusione e pubblicità sui mercati nazionali, comunitari ed extra-comunitari dei vini siciliani prodotti dagli organismi cooperative-cantine sociali e dai loro consorzi; si deve pertanto ritenere che, dalla predetta data (del 1° gennaio 1983), la citata legge regionale escluda ogni possibilità di erogare contribuzioni dirette ad assicurare la penetrazione, anche all&#8217;estero, dei vini siciliani e neghi agli organismi dell&#8217;amministrazione regionale la potestà di concedere aiuti intesi a favorire il collocamento e la commercializzazione dei predetti vini sia sul mercato italiano che sui mercati esteri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 04/07/1989, n.326</p>
<p style="text-align: justify;">Le istituzioni comunitarie devono intervenire per garantire l&#8217;osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo solo qualora sussistano elementi che dimostrino che i competenti organi nazionali non svolgono in modo soddisfacente i compiti di controllo che sono loro affidati dalla normativa comunitaria; conseguentemente tali organi non rispondono dei danni collegati ad un insufficiente controllo ovvero alla tardiva o parziale informazione del pubblico circa la rischiosità di determinati prodotti (nel caso, il vino al ).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">T.A.R. Sicilia, Sez. I, 18/11/1986, n.875</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio della comunità economica europea (Cee) 28 aprile 1970, n. 816, quale risulta sostituito dai successivi regolamenti del consiglio medesimo 19 giugno 1978, n. 1360 e 5 febbraio 1979, n. 337, recante disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, richiamando (all&#8217;art. 34) l&#8217;art. 92 del trattato, rende incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza; pertanto, in virtù di tali disposizioni nonché della l. reg. sic. 14 giugno 1983, n. 58, che ha modificato l&#8217;art. 6 della precedente l. reg. 30 luglio 1973, n. 28, la regione siciliana, e per essa l&#8217;istituto regionale della vite e del vino, a partire dal 1 gennaio 1983 non possono più erogare alcun contributo in applicazione dell&#8217;originario dettato di cui al suddetto art. 6 l. reg. n. 28 del 1978.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 18/09/1986</p>
<p style="text-align: justify;">La repubblica federale di Germania, non autorizzando l&#8217;aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato nell&#8217;elaborazione di vino tipico e di vino di qualità prodotto in regioni determinate, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dagli art. 32 e 33 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dall&#8217;art. 8 del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 14/05/1985, n.89</p>
<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi art. 43 e 48, del regolamento della commissione 5 dicembre 1973, n. 3282 relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2 e del regolamento del consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi art. 2 e 43, va interpretato nel senso ch&#8217;esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, entrambi originari di più stati membri, e la messa in commercio nell&#8217;ambito della comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione , purché l&#8217;indicazione non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 05/05/1983, n.80</p>
<p style="text-align: justify;">Il vino che contenga una percentuale di fecce nettamente inferiore alla media rilevata dopo il primo travaso può essere considerato separato dalle fecce ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato 2°, punto 8 (sostituito dal regolamento 337/79, allegato 2°, punto 9), relativo all&#8217;organizzazione comune del mercato vitivinicolo; spetta al giudice a quo valutare tale percentuale in base alle tradizioni viticole che caratterizzano il vino in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte giustizia comunità Europee, 16/02/1982</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento del consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, non osta a che una legislazione nazionale relativa alla preparazione degli aperitivi a base di vino contenga una disposizione come quella cui si riferisce il giudice nazionale (nella specie: disposizioni relative alla fissazione della gradazione alcoolica naturale minima dei vini da pasto utilizzabili nella fabbricazione di aperitivi a base di vino).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Corte cost., 20/01/1971, n.3</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamento CEE n. 816 del 28 aprile 1970 e regolamento CEE n. 817 del 28 aprile 1970: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perché rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunità.</p>
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