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	<title>Studio Legale Caviglia &#38; Giuliani &#187; Proposta di acquisto</title>
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		<title>Diritto alla provvigione &#8211; Mediatore come nuncius</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
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<p align="center"><em>La comunicazione per telegramma dell&#8217;avvenuta accettazione della proposta è perfettamente lecita in quanto di tale mezzo posso avvalersi i mediatori ai quali è attribuita la veste di nuncius</em></p>
<p align="center">*** *** ***</p>
<p align="center"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p align="center"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA N. 244/08</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa civile iscritta al n. 75/2005 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi promossa da:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IMMOBILIARE X </strong>rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. &#8230; ed elettivamente domiciliata in Empoli c/o &#8230;                      <em>Attrice</em></p>
<p align="center">CONTRO</p>
<p><strong>SIG.RA Y </strong>rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. &#8230; ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in &#8230;                    <em>Convenuta</em></p>
<p><strong>Oggetto: pagamento somma</strong></p>
<p align="center">CONCLUSIONI DELL&#8217;ATTRICE</p>
<p>Come in atto di citazione</p>
<p align="center">CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA</p>
<p>Come in atti.</p>
<p align="center">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta Immobiliare X conveniva in giudizio la sig.ra Y al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €. 2.880,00 oltre interessi a titolo di pagamento di provvigione maturata dal 8.1.2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio la convenuta Sig.ra Y contestando la domanda attrice in fatto ed in diritto, evidenziando come nessuna provvigione sarebbe dovuta all&#8217;attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Radicatosi il contraddittorio la causa veniva istruita documentalmente e con prove per interrogatorio formale e per testi; indi, sulle conclusioni così come rassegnate da entrambe le parti all&#8217;udienza del 11.3.2008, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align="center">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle risultanze processuali e dalla documentazioni agli atti è emerso che la domanda promossa dalla ditta Immobiliare X nei confronti della sig.ra Y è fondata e meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda trae origine allorquando in data 6.11.2004 presso i locali della Immobiliare X, in &#8230; la sig.ra Y sottoscriveva proposta di acquisto di un immobile per civile abitazione di proprietà del sig. Z posto in &#8230; per il complessivo importo di €. 120.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai documenti di causa si evince che in data 9.11.2004 il sig. Z accettava la proposta di cui sopra e di conseguenza l&#8217;agenzia immobiliare ditta Immobiliare X provvedeva immediatamente ad inviare telegramma alla convenuta per comunicare l&#8217;avvenuta accettazione della sua proposta da parte del sig. Z.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva pertanto come dagli elementi di cui sopra possa senz&#8217;altro configurarsi la conclusione di un contratto preliminare atteso che la volontà delle parti, nella fattispecie che ci riguarda, è oltremodo esplicita in quanto è stato rispettato il binomio proposta-accettazione di cui all&#8217;art. 1326 c.c.. Infatti un contratto può dirsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell&#8217;accettazione dell&#8217;altra parte (art. 1326 c.c.) ed è in quel preciso momento che sorge il vincolo giuridico suscettibile anche di esecuzione in forma specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ergo entrambe le parti erano a conoscenza che tra di loro era sorto un rapporto obbligatorio che conferiva reciprocamente diritto ad agire per l&#8217;adempimento dei patti ivi stipulati, a niente rivelando la circostanza che al preliminare poi non sarebbe seguita la stipula del definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva infatti come la proposta <em>de quo</em>, vincolata dalla irrevocabilità fino al 9.11.2004 è stata in pari data accettata, ed in pari data l&#8217;agenzia immobiliare attrice ha comunicato per telegramma l&#8217;avvenuta accettazione, tale comunicazione, avvenuta per telegramma, è perfettamente lecita in quanto di tale mezzo possono avvalersi i mediatori ai quali è attribuita la veste di <em>nuncius </em>(Trib. Monza 1.7.02).</p>
<p style="text-align: justify;">Le circostanze di cui sopra, comunque, sono state oggetto di conferma da parte del teste di parte attrice sig. &#8230; che ha assistito prima alla telefonata e poi alla redazione del telegramma; del resto anche la sig.ra Y, nel corso dell&#8217;interrogatorio formale, non ha smentito i fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto la ditta attrice, che ha rivestito il ruolo di mediatore della vicenda, ha senz&#8217;altro diritto ad ottenere la provvigione in quanto l&#8217;affare &#8211; che consente al medesimo di conseguire il pagamento della mediazione &#8211; può ritener4si validamente concluso; le vicende successive alla costituzione del vincolo giuridico tra le parti sono irrilevanti per il mediatore (v. Cass. N. 18779/05).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul <em>quantum </em>si rileva che la richiesta di €. 2.880,00 (IVA compresa), pari al 2% del valore dell&#8217;immobile appare congrua e satisfattiva e comunque in linea con gli usi locali; gli interessi legali andranno a decorrere dalla data di messa in mora (racc. a.r. ricevuta l&#8217;8.1.2005) al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">1)     Dichiara che la sig.ra Y è tenuta al pagamento della provvigione maturata dalla ditta Immobiliare X e di conseguenza condanna la sig.ra Y al pagamento, in favore della ditta Immobiliare X, in persona della titolare sig.ra &#8230; della complessiva somma di €. 2.880,00 oltre interessi legali dal 8.1.2005 al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">2)     Condanna altresì la medesima al pagamento delle spese di causa all&#8217;attrice, che determina in complessivi €. &#8230; per diritti, €. &#8230; per onorari, €. &#8230; per spese esenti ed €. &#8230; per spese generali 12,5% oltre IVA e CAP come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Empoli, 22 Luglio 2008</p>
<p style="text-align: right;">Il Giudice Onorario</p>
<p align="right">Dott.ssa Elena Fontanelli</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
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		<title>Diritto alla provvigione &#8211; messa in relazione delle parti</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non è richiesto che tra l&#8217;attività svolta dal mediatore e la conclusione del contratto sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, bensì è indispensabile che la messa in relazione da parte del mediatore costituisca l&#8217;antecedente necessario alla conclusione dell&#8217;affare, seppure attraverso fasi e vicende successive e con l&#8217;intervento di altri soggetti *** *** *** REPUBBLICA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em>Non è richiesto che tra l&#8217;attività svolta dal mediatore e la conclusione del contratto sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, bensì è indispensabile che la messa in relazione da parte del mediatore costituisca l&#8217;antecedente necessario alla conclusione dell&#8217;affare, seppure attraverso fasi e vicende successive e con l&#8217;intervento di altri soggetti</em></p>
<p align="center"><strong>*** *** ***</strong></p>
<p align="center"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p align="center"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p align="center">Il Giudice di Pace di Pistoia Dott. Laura Loss</p>
<p align="center">Ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>Sentenza n. 1131/06</strong></p>
<p align="center">Nella causa n. 28/05 avente ad oggetto: pagamento somma</p>
<p align="center">Promossa da</p>
<p>Immobiliare X &#8230; attrice</p>
<p align="center">Nei confronti di</p>
<p>Sig.ra Y &#8230; convenuta</p>
<p>Decisa in Pistoia in data 05-12-2006 sulle seguenti conclusioni:</p>
<p>per l&#8217;attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Condannare la Sig.ra Y al pagamento in favore della Immobiliare X della somma di euro 2.500,00 a titolo di provvigione per la mediazione o comunque a quella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.&#8221;</p>
<p>Per la convenuta:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.&#8221;</p>
<p align="center"><strong>Fatto e processo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Sig. &#8230;&#8230;&#8230;, quale titolare della Immobiliare X ha citato in giudizio la Sig.ra Y per sentirla condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvigione per l&#8217;attività prestata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attore assume infatti di aver svolto nel marzo 2004, nella sua qualità di agente immobiliare, opera di mediazione per la vendita di un&#8217;abitazione sita in Pistoia, loc. Cireglio, fra la convenuta ed un proprietario, il Sig. Tizio. Lo stesso dichiara di essere stato contattato all&#8217;epoca dalla Sig.ra Y per l&#8217;acquisto di una casa nella zona collinare di Pistoia, di essere stato informato dal geometra Mevio dell&#8217;esistenza a Cireglio di una casa in vendita di proprietà di Tizio e altri, e di essersi recato varie volte insieme alla convenuta presso tale abitazione. L&#8217;attore afferma che durante tali incontri venne anche indicato dal Sig. Tizio il prezzo di vendita dell&#8217;immobile pari ad euro 120.000,00/125.000,00 e venne precisato dallo stesso che era in corso un&#8217;altra trattativa con una terza persona.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;immobiliare X asserisce che la convenuta dichiarò successivamente di non essere più interessata all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, immobile che invece acquistò con contratto di compravendita stipulato in data 29-07-2004. A parer dell&#8217;attore la compravendita in oggetto si è conclusa grazie all&#8217;attività di mediazione svolta dallo stesso, il quale ha diritto pertanto al pagamento della provvigione nella misura del 2%, pari a quella di tariffa ad uso locale per le vendite immobiliari, sul prezzo realmente convenuto fra le parti, pari a non meno di euro 125.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;immobiliare X precisava pertanto le conclusione sopra indicate.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita la Sig.ra Y chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto. La convenuta non nega di essere stata accompagnata dal Sig. &#8230;&#8230;. Dell&#8217;Immobiliare X presso l&#8217;immobile sito in Cireglio &#8211; successivamente acquistato &#8211; tuttavia precisa che il Sig. Tizio, durante i loro incontri, aveva sempre dichiarato di non volere affidare la trattativa ad un&#8217;agenzia immobiliare, anche perché l&#8217;immobile in questione era già stato oggetto di un preliminare di compravendita, con tanto di caparra versata. La Sig.ra Y asserisce pertanto che fra la stessa ed il Sig. Tizio non è mai iniziata alcuna trattativa per mediazione dell&#8217;Immobiliare X e quindi allo stesso non spetta alcuna provvigione. In punto di diritto poi la convenuta eccepisce la mancanza del nesso di causalità fra la conclusione dell&#8217;affare di cui si tratta e l&#8217;attività svolta dal mediatore, posto che il Sig. Tizio, quale semplice comproprietario, non aveva la legittimazione a proporre la vendita dell&#8217;immobile e non voleva avvalersi di alcun mediatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa veniva istruita con documenti e prove testimoniali; all&#8217;udienza del 11-10-2006 venivano precisate le conclusioni ed il giudicante, ritenendo matura la causa, la tratteneva in decisione, dando termine alle parti per il deposito delle memorie conclusionali.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; pacifico che il Sig. &#8230;&#8230;., quale titolare dell&#8217;Immobiliare X è stato contattato telefonicamente dalla Sig.ra Y interessata all&#8217;acquisto di un immobile sulle colline di Pistoia.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;istruttoria dibattimentale è emerso che fra la fine di marzo e l&#8217;inizio di aprile 2004 quest&#8217;ultima è stata accompagnata dall&#8217;attore due o tre volte presso l&#8217;abitazione oggetto della vendita, di proprietà del Sig. Tizio ed altri, sita in Cireglio. Il Geometra F. ha riferito che nel corso di tali incontri venne intrapresa una trattativa con il Sig. Tizio, delegato dagli altri proprietari e venne anche indicato il prezzo di vendita dell&#8217;abitazione, pari ad euro 120.000,00. Durante l&#8217;ultimo incontro la convenuta dichiarava &#8211; così come riferito dalla stessa in sede di interrogatorio formale &#8211; di non essere più interessata alla compravendita, anche in considerazione del fatto che tale immobile &#8211; così come a lei riferito dal Sig. Tizio &#8211; era oggetto di trattative intraprese dagli altri comproprietari. Al contrario in data 29-07-2004 l&#8217;immobile in questione veniva acquistato dalla Sig.ra Y con contratto di compravendita stipulato dal Notaio B.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto preliminare era stato stipulato in data 21.06.2004 dal geometra P., marito della Sig.ra Y, con versamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di caparra.</p>
<p style="text-align: justify;">A parer del giudicante il breve lasso di tempo intercorso fra il contratto preliminare e l&#8217;ultimo incontro avvenuto fra le parti all&#8217;inizio del mese di aprile &#8211; durante il quale era stato anche parlato del prezzo dell&#8217;immobile &#8211; è sintomatico del fatto che in realtà le trattatove non si erano mai interrotte. Il geometra F. &#8211; incaricato dalla convenuta di redigere la perizia tecnica dell&#8217;immobile per la stipula del rogito &#8211; ha dichiarato a tal proposito che il P. aveva avanzato nell&#8217;aprile/maggio 2004 una proposta di acquisto all&#8217;Avv. &#8230;&#8230;, poi sottoscritta da tutti i comproprietari. Tale proposta, datata 21-06-2004 era di euro 123.000,00, ossia più o meno la somma richiesta originariamente dal Sig. Tizio, di euro 125.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">La compravendita di cui si tratta si è conclusa pertanto per effetto dell&#8217;intervento dell&#8217;immobiliare X, la quale ha messo in relazione le parti per la conclusione dell&#8217;affare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attore ha diritto dunque al pagamento della provvigione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la giurisprudenza della Suprema Corte infatti non è richiesto che tra l&#8217;attività svolta dal mediatore e la conclusione del contratto sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, bensì è indispensabile che la messa in relazione da parte del mediatore costituisca l&#8217;antecedente necessario alla conclusione dell&#8217;affare, seppure attraverso fasi e vicende successive e con l&#8217;intervento &#8211; come nel caso di specie &#8211; di altri soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell&#8217;altro contraente &#8211; nella fattispecie in esame uno dei comproprietari dell&#8217;immobile &#8211; o nella segnalazione dell&#8217;affare, legittima il diritto alla provvigione.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione la convenuta Sig.ra Y deve pagare in favore dell&#8217;attore a titolo di provvigione per la mediazione prestata la somma di euro 2460,00 pari al 2% sul prezzo di euro 123.000,00, secondo le tariffe ad uso locale per le vendite immobiliari.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme a giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice; condanna la convenuta Sig.ra Y a pagare in favore della Immobiliare X la somma di euro 2.460,00; compensa fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Pistoia 05-12-2006</p>
<p align="right">Il Giudice di Pace</p>
<p align="right">Dott. Laura Loss</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proposta-Accettazione &#8211; Comunicazione al venditore</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La circostanza che il promittente venditore sia venuto a conoscenza della accettazione soltanto in data successiva alla scadenza del termine irrevocabile stabilito nella proposta, appare del tutto irrilevante, non essendo stata pattuita una scadenza entro la quale l&#8217;accettazione del promittente acquirente avrebbe dovuto essere comunicata al promittente venditore *** *** *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em>La circostanza che il promittente venditore sia venuto a conoscenza della accettazione soltanto in data successiva alla scadenza del termine irrevocabile stabilito nella proposta, appare del tutto irrilevante, non essendo stata pattuita una scadenza entro la quale l&#8217;accettazione del promittente acquirente avrebbe dovuto essere comunicata al promittente venditore</em></p>
<p align="center"><em><strong>*** *** ***</strong></em></p>
<p align="center"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p align="center"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p align="center"><strong>IL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI</strong></p>
<p>Il Giudice di Pace di Empoli, Dr. Mario Ferretti, ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA N. 44/04</strong></p>
<p>Nella causa civile iscritta al n. 683/02 R.G. promossa da:</p>
<p>Immobiliare X &#8230; parte attrice</p>
<p align="center">Contro</p>
<p>Sig. Y &#8230; convenuto</p>
<p>Oggetto: Pagamento somma.</p>
<p align="center"><strong>CONCLUSIONI DELLE PARTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parte attrice concludeva per la condanna del convenuto al pagamento in favore della stessa attrice della somma di E. 1.859 oltre IVA 20%, a titolo di provvigione maturata, oltre interessi dal 25/10/2002 al saldo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte convenuta concludeva per la reiezione della domanda attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata, condannare la stessa attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di E. 1.550, già versato dal convenuto a titolo di caparra non dovuta, oltre interessi dal 13/05/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Con vittoria di spese ed onorari di causa.</p>
<p align="center"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di citazione ritualmente notificato, la Immobiliare X conveniva in giudizio il Sig. Y, asserendo quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Che in data 13/05/2002, presso e nei locali della Immobiliare X, il Sig. Y ebbe a sottoscrivere proposta per l&#8217;acquisto di un immobile per civile abitazione, di proprietà del Sig. Z, sito in Castelfiorentino, Piazza &#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;">2) Che tale proposta, vincolata dalle irrevocabilità fino al giorno 20.05.2002, e contenente analitica previsione del prezzo di acquisto e delle modalità di pagamento è stata oggetto di accettazione da parte del Sig. Z.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Che in constestualità della proposta il Sig. Y ebbe a sottoscrivere impegno alla corresponsione della somma di E. 1859/00, oltre IVA al 20% a titolo di provvigione.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Che l&#8217;agenzia immobiliare si era immediatamente messa in contatto con il Sig. Y per comunicare l&#8217;avvenuta accettazione della sua proposta, e quindi per fissargli un appuntamento al fine di consegnare il contratto così concluso: dal giorno 16/05/2002 (data di avvenuta accettazione) erano stati presi vari appuntamenti, ma il Sig. Y non si era mai presentato tanto che in data 20/05/2002 l&#8217;agenzia immobiliare si era trovata costretta ad inviare un telegramma al Sig. Y per confermare l&#8217;avvenuta accettazione della proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Che in data 25/10/2002, con lettera raccomandata a/r, il procuratore di parte attrice intimava al Sig. Y il pagamento della provvigione così come determinata in E. 1.858/00 oltre IVA, non avendo ricevuto nel termine dato, alcuna risposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il convenuto Sig. Y, contestando la domanda attrice, in quanto, l&#8217;affare per il quale veniva richiesta la provvigione non poteva dirsi concluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la comunicazione al, convenuto della avvenuta accettazione in data 21 Maggio 2002, e cioè in un momento nel quale la proposta di acquisto aveva perso ogni validità.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precede il Sig. Y avanzava nei confronti dell&#8217;attrice domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della stessa alla restituzione della somma di E. 1.550 versata dal convenuto a titolo di caparra, in quanto pagamento non dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa veniva istruita, oltre che su base documentale, attraverso l&#8217;interrogatorio formale del convenuto Sig. Y, nonché l&#8217;audizione di due testi.</p>
<p align="center"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Giudice, la domanda attrice è pienamente fondata, e quindi merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l&#8217;accettazione da parte del venditore Sig. Z della proposta irrevocabile sottoscritta dal Sig. Y in data 13/05/02 è intervenuta in data 16/05/02, e cioè entro il termine previsto del 20/05/02.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che il Sig. Y sia venuto a conoscenza della accettazione soltanto in data 21/05/02, appare del tutto irrilevante, non essendo stata pattuita una scadenza entro la quale l&#8217;accettazione del Sig. Z avrebbe dovuto essere comunicata al Sig. Y.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, dalla esperita istruttoria è emerso che parte attrice aveva ripetutamente tentato di contattare il Sig. Y senza esito. Inoltre , il teste Sig. &#8230;. ha dichiarato che in data successiva al perfezionamento degli accordi si era recato presso l&#8217;immobile in questione in compagnia del Sig. Y per opere da eseguire all&#8217;interno dell&#8217;immobile stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circostanza male si concilia, evidentemente, con una mancata conclusione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precede, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto Sig. Y non può essere evidentemente accolta.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di Pace di Empoli, pronunciandosi sulla causa in questione, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Condanna il Sig. Y al pagamento in favore della immobiliare della somma di E. 1.859/00 oltre IVA 20% ed oltre interessi dal 28/10/2002 (data di costituzione in mora) al saldo effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Respinge la domanda riconvenzionale avanzata dal Sig. Y nei confronti di parte attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa, che determina in complessivi E. &#8230;.. comprensivi di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p>Empoli, lì 09 Febbraio 2004</p>
<p align="right">Il Giudice di Pace</p>
<p align="right">Dr. Mario Ferretti</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proposta-Accettazione &#8211; conclusione di un affare</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatori]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta di acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Provvigione]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; ormai unanime e pacifica la Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l&#8217;affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico *** *** *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 159/08 Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">E&#8217; ormai unanime e pacifica la Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l&#8217;affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico</span></em></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">*** *** ***</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">REPUBBLICA ITALIANA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Sentenza n. 159/08</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, ha pronunciato la seguente</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">SENTENZA</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Nella causa civile iscritta al n. 1761/2005 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi promossa da:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Sig.ra X, rappresentata e difesa … Attrice opponente</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">CONTRO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Immobiliare Y, rappresentata e difesa … Convenuta opposta</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">CONCLUSIONI DELL’ATTRICE OPPONENTE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Come da verbale di udienza del 16.11.2007.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Come da memoria ex art. 183 co. 5 cpc del 10.7.2006.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra X si opponeva al decreto ingiuntivo n. 663/05 emesso, ad istanza della Immobiliare Y dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli in data 9.7.2005 per il pagamento della somma di €. 14.040,00, oltre interessi e spese, assumendo che l’affare <em>de quo </em>non<span> </span>sarebbe stato concluso e che di conseguenza l’opposta non avrebbe diritto alla provvigione reclamata.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta opposta Immobiliare Y che chiedeva il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Radicatosi il contraddittorio il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza in data 9.6.2006, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto; la causa veniva istruita solo documentalmente e pertanto, sulle conclusioni così come rassegnate da entrambe le parti all’udienza del 16.11.2007, veniva trattenuta in decisione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">MOTIVI DELLA DECISIONE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti è emersa l’infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Sig.ra X nei confronti della Immobiliare Y.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Si rileva anzitutto come il fondamento della pretesa creditoria vantata dall’opposta risulti esclusivamente <em>per tabulas</em>, sulla base della documentazione prodotta agli atti, ed infatti si è giunti alla decisione senza necessità di alcuna prova orale, che neppure è stata richiesta dalle parti. Risulta infatti documentale la prova, fra l’altro non contestata – costituita dal documento n. 1 allegato al fascicolo monitorio – che in data 19.11.2004 la Sig.ra X abbia sottoscritto presso la sede della Immobiliare Y proposta di acquisto dell’unità in costruzione sita in Cerreto Guidi. Risulta altresì dal predetto documento che tale proposta veniva accettata dalla Sig.ra X, con la quale riconosceva alla società opposta, nella sua veste di mediatrice, la provvigione del 3% sul prezzo oltre IVA, il tutto con una apposita e specifica clausola; in detta clausola veniva altresì stabilito che la provvigione restava comunque dovuta a prescindere da successivi eventuali inadempimenti di una delle parti.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Si rileva altresì come l’opponente non abbia mai contestato né la sottoscrizione né l’intervenuta accettazione della proposta, e solo per tale motivo risulta ampiamente dimostrato il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo per cui è causa, che appare assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">La Sig.ra</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> X</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"> ha fondato la propria opposizione sull’assunto che mancherebbe “l’affare” che darebbe diritto alla mediatrice di richiedere il pagamento della provvigione, assumendo quindi che la proposta di acquisto accettata sarebbe una “minuta” o “puntuazione” del contratto. Tali considerazioni, oltre che prive di pregio giuridico alcuno, sono rimaste sfornite di un benché minimo riscontro probatorio.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Infatti è ormai unanime e pacifica la  Giurisprudenza che riconosce ed afferma come ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in essere dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico (v. fra tutte Cass. n. 13590/2004). Nel caso di specie non può sussistere dubbio alcuno sulla idoneità della proposta di acquisto, accettata dal venditore, a costituire il vincolo, essendo ciò espressamente previsto e riconosciuto dalle parti stesse con la sottoscrizione, in specie dall’art. 5 del documento sub. n. 1 che recita testualmente “l’accettazione della presente proposta avrà carattere vincolante per le parti, che così avranno raggiunto l’accordo per lo stipulando atto di vendita, avendo determinato tutti gli elementi essenziali del contratto …”.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Ergo, alla luce di quanto sopra, è indubbio il c.d. “vincolo giuridico” sorto per effetto della proposta di acquisto accettata, e ciò a prescindere dall’avvenuta o meno sottoscrizione della scrittura riproduttiva dell’accordo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">L’opposizione appare quindi destituita di ogni fondamento e pertanto la medesima dovrà essere respinta con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">P.Q.M.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elena Fontanelli, definitivamente pronunciando:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">- Respinge l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 663/2005 emesso, ad istanza della Immobiliare Y dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli in data 9.7.2005.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Condanna la   Sig.ra X al pagamento delle spese di causa alla convenuta opposta, che determina in complessivi €. …….. per diritto, €. ….. per onorari ed €. . per spese generali 12,5%, oltre IVA e CAP come per legge.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Empoli, 14 Maggio 2008</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 150%;" align="right"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Il Giudice Onorario</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 150%;" align="right"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Dott.ssa Elena Fontanelli</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proposta di acquisto accettata e preliminare</title>
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		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Secondo l’opinione tradizionale, il contratto preliminare, riconosciuto ma non definito dall’art. 1351 c.c., è un contratto mediante il quale una o più parti si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto, detto definitivo (1). Le parti ricorrono al contratto preliminare, quando, avendo determinato almeno i termini essenziali di un affare conveniente, intendono “fermarlo”, in vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Secondo l’opinione tradizionale, il contratto preliminare, riconosciuto ma non definito dall’art. 1351 c.c., è un contratto mediante il quale una o più parti si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto, detto definitivo (1).</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti ricorrono al contratto preliminare, quando, avendo determinato almeno i termini essenziali di un affare conveniente, intendono “fermarlo”, in vista della futura conclusione di un contratto definitivo. Questo interesse al rinvio si ha tipicamente in due situazioni. La prima, è quella in cui le parti, raggiunto l’accordo su alcuni elementi essenziali, intendono vincolarsi senz’altro a concludere l’affare, che al momento non sia realizzabile (ad es. edificio in costruzione). La seconda ipotesi è quella in cui una almeno delle parti, pur essendo già giunta ad una valutazione definitiva della convenienza economica dell’affare, ritiene opportuno compiere determinati accertamenti e controlli sui presupposti di validità e di regolarità del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il preliminare con obbligo di una parte sola (preliminare unilaterale) ha, invece, una funzione prossima a quella dell’opzione, e, cioè, permettere al soggetto beneficiario di speculare sulle fluttuazioni del mercato, fino all’ultimo giorno utile per l’esercizio del diritto. Fini speculativi non sono, peraltro, estranei ai contratti preliminare bi- e plurilaterali, come ad esempio nel caso in cui si eviti il doppio trapasso di proprietà e le doppie spese contrattuali, facendo intercorrere il contratto definitivo tra l’originario venditore ed il definitivo compratore, fra i quali lo speculatore è inserito.<br />
Il contratto preliminare si è affermato nella pratica di tutti i paesi, ben prima che i legislatori lo regolassero e che la dottrina lo classificasse. Esso è sempre più chiamato a rispondere alle esigenze di una realtà economica in cui le tecniche di contrattazione sono in costante mutamento. Un settore in cui tale istituto trova costante applicazione è quello delle compravendite di beni immobili, nelle quali l’intervento delle c.d. agenzie immobiliari ha dato vita ad un tipo di negoziazione molto articolata. Con la sentenza n. 9837, del 15 settembre 1999, la Suprema Corte di Cassazione (2), ha riconosciuto la legittimità, dal punto di vista civilistico, della previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo ed il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, diretto a soddisfare l’interesse dell’acquirente, che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a rivendere il bene, evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari.</p>
<p style="text-align: justify;">Normalmente, tuttavia, l’attività negoziale immobiliare, che si svolge quasi sempre sotto l’egida delle predette agenzie, si snoda attraverso cinque fasi: 1) nella prima fase, colui che ha intenzione di alienare un immobile conferisce all’intermediario l’incarico di ricercare un acquirente e sottoscrive un primo modulo, con il quale vincola l’immobile ai fini di una futura compravendita; 2) nella seconda fase, l’intermediario fa sottoscrivere ad uno o più potenziali acquirenti un altro modulo denominato proposta irrevocabile di acquisto (di regola tale sottoscrizione è accompagnata dal versamento di una somma di danaro da parte del sottoscrittore); 3) nella terza fase, l’aspirante venditore accetta la proposta di acquisto che gli appare più favorevole ed in seguito a tale accettazione si forma la fattispecie definita come preliminare di preliminare; 4) la quarta fase, è quella della stipulazione del preliminare vero e proprio, di regola presso un notaio; 5) infine, nella quinta fase, viene stipulato il contratto definitivo di vendita per atto pubblico (3).</p>
<p style="text-align: justify;">La irrevocabilità della proposta è destinata ad operare solo sul piano obbligatorio, poiché i moduli, forniti dalle agenzie, prevedono espressamente la possibilità che essa venga revocata, ricollegandovi come unico effetto la perdita della somma loro versata, prevista al solo fine di non far sfuggire alle agenzie medesime il controllo dell’affare, nel quale esse operano come nuncii delle parti, che sono riuscite a porre in contatto.</p>
<p style="text-align: justify;">La fase dell’iter esaminato che ha dato, e tuttora dà, luogo ad ampi dibattiti giurisprudenziali e dottrinari è la terza e, cioè, quella in cui il venditore sottoscrive la proposta di acquisto del potenziale acquirente. E’, infatti, molto discussa la natura e la validità del contratto cui le parti danno vita in tale ipotesi. Dalla scrittura privata sottoscritta da entrambe risulta evidente il raggiungimento di un accordo, che nella sequenza tipica, contratto preliminare – contratto definitivo, viene a porsi come un anello intermedio, in forza del quale le parti si obbligano alla futura stipulazione non del contratto definitivo, bensì di un contratto preliminare, senza essere sottoposti alla possibilità di una esecuzione in forma specifica, ma sottostando, per il suo perfezionamento, al vincolo della forma scritta <em>ad substantiam</em> (4). Si vengono così a prospettare due tipi di contratto preliminare: uno, il primo, aperto o informale, l’altro, il successivo, chiuso o formale. La giurisprudenza (5) sembra propendere per l’inammissibilità nel nostro ordinamento del c.d. preliminare del preliminare. In particolare, si afferma con risolutezza che nel caso di specie non ricorrerebbe la causa tipica del contratto preliminare e la mancanza di una concreta giustificazione causale ed economica concreta, in grado di offrirne una legittimazione ai sensi dell’art. 1322 c.c., determinerebbe la nullità dell’accordo stipulato. La funzione economica tipica del preliminare formale, di vincolare le parti alla futura conclusione del contratto definitivo e, dunque, di “fermare l’affare” in attesa che il compratore reperisca il denaro e svolga ogni indagine necessaria sul cespite oggetto della compravendita, non giustificherebbe la creazione di un contratto, anch’esso preliminare, che impegni le parti non alla stipula di un definito, bensì di un nuovo preliminare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale giurisprudenza esprime la tendenza ad usare il metodo decisionale della tipizzazione. Mediante questo metodo, che si legittima in base al principio che al giudice compete la qualificazione giuridica del contratto come opera di applicazione della norma al fatto, si mira a ricondurre ogni ipotesi di rapporto negoziale atipico ad un rapporto tipico. La ricerca del tipo spesso induce a non recepire le nuove figure generate dalla prassi ed, anzi, a porvi un fiero ostacolo nel nome della certezza dei rapporti giuridici. Ma la previsione legislativa di tipi negoziali svolge, invece, un ruolo d’integrazione della volontà delle parti allo scopo, non tanto di garantire una regolamentazione univoca e costante dei rapporti economici o di soddisfare un’esigenza di certezza del diritto, quanto, piuttosto, per sopperire alle normali e diffuse carenze dei privati ad esprimere e concordare un compiuto regolamento di interessi nel momento in cui intendono concludere l’affare (6). Nel caso del c.d. preliminare del preliminare, la predetta giurisprudenza ha guardato con ostilità al nuovo strumento creato dai privati e, una volta ritenuto che esso non fosse da inquadrare nel tipo contratto preliminare, si è limitata ad affermare che la funzione che concretamente sarebbe stata destinata a svolgere non era meritevole di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Concorda con essa parte della dottrina (7), la quale sottolinea come sia da escludere l’ammissibilità di una serie di vincoli, che non avvicinino progressivamente alla conclusione della fattispecie definitiva. Così, si è affermato che il contratto preliminare, quale contratto meramente obbligatorio avente ad oggetto la stipulazione d’un futuro contratto, in tanto può avere una funzione in quanto il contratto, di cui prevede la stipulazione, sia idoneo a produrre effetti diversi, più intensi o più specifici di quelli offerti dal preliminare, cosa che non si verifica allorché il secondo contratto abbia la identica portata obbligatoria del primo: il primo o il secondo contratto sarebbe inutile (8). Tale risposta negativa è, però, temperata, da chi ammette la possibilità che un contratto preliminare possa prevedere la conclusione di un’altra fattispecie preliminare (es. preliminare di opzione), che determini una intensificazione del vincolo tra le parti in prospettiva di un futuro pieno soddisfacimento dei rispettivi interessi finali (quindi, sarebbe inammissibile un’opzione di preliminare). Dunque, una successione di contratti preliminari non potrebbe mai corrispondere ad un interesse concreto delle parti e non troverebbe riscontro nella realtà del traffico giuridico (9), anzi essa sminuirebbe la irrevocabilità dell’impegno di concludere il definitivo ed il contratto preliminare si ridurrebbe a poco più di una dichiarazione di trattativa (10). Il c.d. preliminare aperto, infatti, non sarebbe eseguibile in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., poiché tale eseguibilità sarebbe, comunque, implicitamente (11) o esplicitamente esclusa dal titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni autori, pur vedendo nel preliminare del preliminare una inutile tappa intermedia dell’attività di negoziazione, hanno cercato, tuttavia, di offrirne una interpretazione, che ne consentisse in qualche modo la conservazione, ma senza mai distaccarsi dalla figura tipica del contratto preliminare, anzi cercando di qualificare la fattispecie in esame in modo tale da individuare in essa un valido preliminare. Così, si è affermato, che il difetto della causa tipica riscontrabile nella fattispecie non deve portare automaticamente alla nullità definitiva ed assoluta del contratto medesimo, potendosene prevedere, ai sensi dell’art. 1424 c.c., la conversione in un contratto preliminare ordinario. Essendo il preliminare del preliminare sicuramente nullo, sarebbe, quindi, possibile interpretare la volontà delle parti come solo apparentemente intesa ad obbligarsi alla futura conclusione del preliminare formale. In realtà, il primo accordo integrerebbe un preliminare vero e proprio, cui dovrà seguire la sottoscrizione di un definitivo. Il contratto c.d. preliminare aperto non sarebbe, dunque, altro che un vero e proprio contratto preliminare eseguibile in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre il successivo c.d. preliminare chiuso, sarebbe in realtà un contratto definitivo, che le parti si impegnano a concludere per atto notarile, ai fini della trascrizione (12).</p>
<p style="text-align: justify;">In una differente prospettiva, si è ipotizzato che il secondo preliminare, quello c.d. chiuso, sia previsto solo come riproduzione del preliminare c.d. aperto, che verrebbe, quindi, anche in tal caso a porsi come l’unico vero preliminare, nel quale sono contestualmente previsti due obblighi: l’obbligo di concludere un contratto definitivo e l’obbligo di ripetere nella forma dell’atto pubblico il preliminare concluso (13).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali soluzioni ermeneutiche non tengono, tuttavia, nel dovuto conto la effettiva volontà manifestata dalle parti contraenti, che nella fattispecie in esame hanno espresso, in forma espressa e scritta, l’intenzione di volersi impegnare per la stipulazione di un contratto preliminare e non di un contratto definitivo, in grado di dare finale soddisfacimento ai propri interessi. Non si può parlare di mera puntuazione o minuta, che si limiti a fissare i punti del futuro contratto, obbligando soltanto alla continuazione delle trattative (14), né di contratto preparatorio, che determini in maniera irrevocabile gli elementi essenziali del futuro contratto, vincolando alla osservanza del regolamento, ma non alla stipula di altro contratto (15). Indubbiamente, il c.d. preliminare aperto contiene tutti gli elementi che l’art. 1325 c.c. considera necessari, perché vi sia un contratto, poiché l’immobile viene compiutamente descritto, il prezzo è specificato ed il destinatario è indicato, sia pure per relationem. Proprio per la completezza del suo contenuto sorge il problema di affermarne l’autonomia dal successivo preliminare chiuso o formale, che, altrimenti, non avrebbe più alcuna giustificazione causale. Infatti, una volta qualificata la fattispecie come contratto, le parti rimarrebbero vincolate non solo a quanto esse stesse hanno pattuito, ma anche alle conseguenze che da tale contratto derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità, sulla base dell’art. 1374 c.c.. Pertanto, il c.d. preliminare aperto, anche a non volerlo considerare nullo, presentando tutti gli elementi essenziali del contratto finale, sarebbe da ritenere, come visto sopra (16), un perfetto contratto preliminare eseguibile in forma specifica, anche se le parti si fossero riservate di contrattare su clausole accessorie, su cui interverranno, invece, la legge, gli usi e l’equità. L’imperatività dell’art. 1374 c.c. sembrerebbe, pertanto, un insuperabile ostacolo alla ammissibilità nel nostro ordinamento di un preliminare di un preliminare, inquadrato nello schema tipico tradizionale. Rimanendo nella prospettiva che impone la necessaria individuazione del contratto tipico, si è osservato, tuttavia, che non può restringersi il campo di applicazione del preliminare nell’obbligo della successiva stipula del contratto definitivo, potendosi ipotizzare il preliminare di qualsiasi altro tipo contrattuale o di qualsiasi contratto innominato (17). Così, l’autonomia privata potrebbe scegliere liberamente di far precedere il definitivo da laboriose trattative, consacrate in sequenze successive di più preliminari e, secondo un autore (18), ove le parti non prevedessero l’obbligo di stipulare un contratto definitivo, non potrebbe che ipotizzarsi un preliminare del preliminare, purchè “si rispetti la diversità di fattispecie nell’iter progressivo di avvicinamento al compiuto regolamento di interessi. L’unico requisito che possa richiedersi in un siffatto iter è, infatti, che la fattispecie preliminare preluda ad una fattispecie che, nell’avvicinarsi maggiormente alla formazione della fattispecie definitiva, non sia identica a quella precedente” (19). Ma, abbiamo visto sopra, come la tesi della intensità crescente del vincolo contrattuale sia stata già prospettata, ma in relazione ad atti negoziali, aventi differente giustificazione causale e non soltanto un differente contenuto materiale (20), che sembra, effettivamente, non in grado da solo di sottrarre il contratto originario ad una nullità per mancanza della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Una parte della giurisprudenza (21) sta, tuttavia, consolidando, in maniera sempre più determinata, una nuova chiave di lettura della fattispecie in esame. E’ in particolare, la scuola napoletana che continua nel tentativo di delineare una sua giustificazione causale, sulla base dell’art. 1322 c.c.. Così, è stato da ultimo affermato, che deve ritenersi del tutto ammissibile e meritevole di tutela nel nostro ordinamento, in virtù del principio dell’autonomia della volontà negoziale, il c.d. contratto preliminare del preliminare, qualora lo stesso costituisca un momento ben caratterizzato dell’iter progressivo per il raggiungimento del compiuto regolamento di interessi, “ben potendo le parti dapprima addivenire ad un contratto in cui siano precisati i soli elementi strettamente essenziali della stipulanda vendita (cosa, prezzo, modalità di pagamento, etc.), indi ad un contratto che, pur non costituendo vendita definitiva, puntualizzi dettagliatamente e con precisione tutti gli elementi della stessa per poi, infine, giungere alla stipula della vendita definitiva con effetti reali”. La scrittura privata redatta dalle parti conterrebbe, dunque, un contratto atipico a contenuto ed effetti obbligatori, diretto alla successiva stipulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, un contratto, cioè, avente una sua autonoma funzione economico-sociale, che, a compravendita conclusa, consentirà, comunque, di inquadrarlo nel più vasto e complesso iter avente come punto di arrivo la stipulazione del contratto di compravendita. Tale orientamento sembra stia iniziando a superare gli angusti confini del distretto napoletano. Una sentenza del Tribunale di Genova statuisce che l’accordo qualificato come preliminare di contratto preliminare determina la nascita di un vincolo giuridico, comunque tale vincolo voglia definirsi (22).</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni per cui procedere alla stipula di più negozi atipici prima di giungere alla stipula del contratto definitivo sono sicuramente diverse e valide e la loro utilità pratica è rivelata dall’interesse che possono avervi le parti, che è sicuramente vario. Nelle trattative che intercorrono con le agenzie immobiliari, il contenuto dei contratti sottoscritti è di solito predefinito dal mediatore, cosicché la previsione della conclusione di un successivo preliminare formale avrebbe la concreta funzione di consentire un maggiore approfondimento dell’operazione contrattuale, attraverso l’eventuale intervento di un professionista, notaio o avvocato, che permetta di definire tutti gli elementi del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella interpretazione della fattispecie fornita dai giudici napoletani, rimane, tuttavia, la difficoltà di appurare, caso per caso, quando le parti abbiano effettivamente inteso superare lo “schema contrattuale tipico” offerto dal legislatore (23).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura della scrittura privata, da entrambe sottoscritta e denominata preliminare del preliminare, sembrerebbero non esservi dubbi che l’unica volontà da loro espressa sia quella di concludere un futuro contratto preliminare. Le interpretazioni conservative (24), sopra esposte, che individuano in tale fattispecie il vero preliminare, chiuso e formale, e nel successivo atto una mera ripetizione ovvero addirittura un definitivo, non si vede da dove possano desumere la volontà delle parti in tal senso. Quest’ultime espressamente si impegnano soltanto a concludere un nuovo contratto preliminare e non un contratto finale. L’art. 1351 c.c. prevede che il preliminare deve avere a pena di nullità la stessa forma del definitivo, cosicché nei casi in cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam, tale forma deve essere rivestita anche dal preliminare. E’ massima ricorrente in giurisprudenza quella secondo cui il requisito della forma scritta a pena di nullità è soddisfatto solo quando il documento sia posto in essere al fine specifico di manifestare la volontà delle parti e, più in particolare, si afferma che “ove per un determinato negozio sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il relativo requisito può dirsi soddisfatto solo quando il documento costituisca l’estrinsecazione formale diretta della volontà contrattuale delle parti e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà”. La manifestazione di volontà diretta ed espressa presente nell’atto sottoscritto dalle parti è una soltanto e non due o più, per cui se essa non è volontà di impegnarsi per la stipulazione di un futuro preliminare, ma è volontà di impegnarsi a stipulare un contratto definitivo, con eventuale ulteriore impegno a ripetere in forma pubblica il preliminare perfetto, è evidente che ciò può solo desumersi implicitamente, ma in tal caso il preliminare, ritenuto valido, dovrebbe essere nullo per mancanza di forma. Non rimarrebbe, dunque, che giungere, per diversa via, alla soluzione offerta dalla giurisprudenza contraria all’ammissibilità nel nostro ordinamento del c.d. preliminare del preliminare: nullità assoluta del contratto concluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, rimanendo legati allo schema del preliminare tradizionale non si riuscirà mai a superare le conseguenze che esso comporta. Non ci si potrà limitare ad individuare una regolamentazione sempre più capillare (25), perché sugli elementi accessori può intervenire l’art. 1374 c.c. e, inoltre, la possibilità di ricorrere al rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. non si può escludere se non espressamente. La soluzione prospettata dalle Corti Napoletane sembra l’unica in grado di consentire di varcare il guado in mezzo al quale ci si viene a trovare non volendo rinunciare allo schema tipico, pur rendendosi, tuttavia, conto dell’importanza pratica che potrebbe rivestire un accordo relativo alla futura stipula di un preliminare.</p>
<p style="text-align: justify;">Una ulteriore utilità in tal senso è messa ben in evidenza dalle norme dettate in materia di trascrizione del contratto preliminare (26). Infatti, entrambe le parti o una di esse potrebbero avere interesse alla stipulazione concreta di un accordo, che imponga la conclusione di un contratto preliminare dinanzi al notaio al fine di poter ottenere la trascrizione prevista dall’art. 2645 bis c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, una scrittura privata che preveda l’obbligo delle parti contraenti di concludere un determinato contratto preliminare dinanzi ad un notaio, va inquadrato nel campo dei contratti atipici con efficacia obbligatoria sicuramente meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. La giurisprudenza e la dottrina che nè lo inquadrano nello schema del contratto preliminare, nè lo ritengono meritevole di tutela, non considerano la profonda duttilità dello strumento negoziale in esame. Esso, invece, è in grado di offrire soddisfazione a tutti quegli interessi concreti ai quali le parti non potrebbero dare attuazione ricorrendo allo schema tipico.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ dunque, da ritenere che il c.d. preliminare del preliminare sia un contratto atipico, che presenta la sua effettiva idoneità a realizzare interessi privati concreti, da rilevare, caso per caso, nella prospettiva di dare in futuro vita a nuove figure contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Non possiamo escludere la valenza e validità delle norme del nostro Ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A mente dell’art. 1326 c.c. <em>“Il contratto </em>[qualunque contratto – ndr] <em>è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte …”</em>; a mente dell’art. 1322 c.c., rubricato “Autonomia contrattuale”: <em>“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In ultima ed ulteriore analisi: se le parti, nella loro ampia autonomia contrattuale, concludono un contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, e quel contratto, che altri non è, nel nostro specifico caso, che una proposta di acquisto di un immobile pedissequamente accettata dal proprietario/venditore, cosa osta a legittimare tale regolamento di interessi?</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, ma se le parti hanno altresì convenuto (obbligandosi reciprocamente) che all’indomani di quel primo contratto le loro volontà si sarebbero dovute nuovamente incontrare per sottoscrivere un preliminare di compravendita, quel “preliminare di preliminare” darebbe loro la possibilità addirittura di azionarsi ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso nell’ipotesi in cui una delle parti non fosse adempiente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita (compromesso), considerando la chiara disposizione dell’ultimo art. in parola: <em>“se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso …”</em>.</p>
<h1 style="text-align: justify;"><strong>NOTE</strong></h1>
<p style="text-align: justify;">[1] C. M. BIANCA, Diritto Civile, 3, <em>Il contratto</em>, 1999, 185; P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano,198, 311; A. TRABUCCHI, <em>Istituzioni di diritto civile</em>, Padova, 1994, 620; F. MESSINEO, <em>Dottrina generale del contratto</em>, Milano, 1952, 199; ID., <em>Contratto preliminare</em>, in Enc. Dir., Milano, 1962, X, 166; A. TORRENTE, <em>Manuale di diritto privato</em>, Milano, 1997, 472; L. CARIOTA FERRARA, <em>Il negozio giuridico nel diritto privato italiano</em>, Napoli, 1958, 278; R. SACCO, <em>La preparazione del contratto</em>, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, 10, 361; G. GABRIELLI, <em>Contratto preliminare</em>, in Enc. Giur., Roma, 1997; A. CHIANALE, <em>Contratto preliminare</em>, in Digesto Discipline privatistiche, Sez. Civile, 276; P. FORCHIELLI, <em>Contratto preliminare</em>, Nov. Dig., Torino, 1959, IV, 683.</p>
<p style="text-align: justify;">[2] In <em>Notariato</em>, 2000, 10.</p>
<p style="text-align: justify;">[3] AA. VV., <em>Dalle proposte di acquisto al preliminare formale. Analisi di una prassi immobiliare</em>, in Quaderni del Notariato, Milano, 1995..</p>
<p style="text-align: justify;">[4] Cass., 5 marzo 1987, n.2325, pronunciata in tema di prelazione è da ritenere esprima un principio applicabile anche alla fattispecie in esame “Il patto di prelazione concernente una vendita immobiliare, in quanto (sia pur obbligatoriamente) vincola la libera disponibilità del bene, richiede le forma scritta <em>ad substantiam</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">[5] Pret. Bologna, 9 aprile 1996, in <em>Giur. It.</em>, 1997, 1, II, 540; Trib. Napoli, 21 febbraio 1985, in <em>Diritto e giur.</em>, 1986, 725; Trib. Napoli, 23 novembre 1982, in <em>Giust civ.</em>, 1983, I, 283; Trib. Salerno, 23 luglio 1948, in <em>Diritto e giur.</em>, 1949, 101; Trib. Napoli, 30 luglio 1947, n.2298.</p>
<p style="text-align: justify;">[6] U. MAJELLO, <em>I problemi di legittimità e disciplina dei negozi atipici</em>, in Riv. dir. civ., 1987, 487.</p>
<p style="text-align: justify;">[7] F. GAZZONI, <em>Manuale di diritto privato</em>, Napoli, 1996, 826.</p>
<p style="text-align: justify;">[8] A. MARTINI, <em>Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio</em>, Milano, 1950, 78.</p>
<p style="text-align: justify;">[9] E. PEREGO, <em>I vincoli preliminari e il contratto</em>, Milano, 1974, 124.</p>
<p style="text-align: justify;">[10] A. SACCO, <em>Il contratto</em>, Torino, 1975, 683.</p>
<p style="text-align: justify;">[11] Si ritiene che l’esclusione dell’eseguibilità ex art. 2932 c.c. “non debba essere espressa, ma possa anche essere desunta se pure in maniera poco equivoca, dalla valutazione complessiva delle circostanze. Il fatto che si faccia espresso riferimento alla necessità di una scrittura privata ulteriore che definisca compiutamente il contenuto del contratto implica, a nostro avviso, la volontà di escludere che, fintanto che con questa scrittura privata non ci si sia in concreto confrontati, possa operare il rimedio giurisdizionale” TASSINARI, <em>Dalle proposte di acquisto al preliminare formale. Analisi di una prassi immobiliare</em>, in <em>Riv. del notariato</em>, 1994, 55. <em>Contra</em> Cass., 26 novembre 1971, n.3445, in <em>Rep. Foro it.</em>, 1971, 708.</p>
<p style="text-align: justify;">[12] G. GABRIELLI, <em>Contratto preliminare. Sintesi di informazione</em>, in <em>Riv. dir.div.</em>, 1987, II, 422; P. CARBONE, <em>Contratto preliminare di preliminare: un contratto inutile?</em>, in <em>Diritto e giur</em>., 1995, 464; Pret. Firenze, 19 dicembre 1989, in Giur Merito, 1990, 466.</p>
<p style="text-align: justify;">[13] Pret. Bologna, 9 aprile 1996, in <em>Giur. It.</em>,<em> </em>1996, 1, II, 540, con nota conforme di F. A. MAGNI, <em>Puntuazione di contratto, preliminare e preliminare di preliminare</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">[14] C. M. BIANCA, op. cit, 233; CANDIAN, <em>Sulla formazione progressiva del contratto</em>, in <em>Riv. dir. comm.</em>, 1916, 54. Cass., 22 agosto 1997, n.7857, in <em>Corr. giur.</em>, 1998, 113..</p>
<p style="text-align: justify;">[15] TAMBURRINO, <em>I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto</em>, Milano, 1954, 111. L’unica differenza tra il contratto normativo ed il contratto preparatorio sta nel fatto che, mentre il contratto normativo è diretto a regolare una serie, quanto meno potenziale, di rapporti, il contratto preparatorio opererebbe analogamente, ma riguardo ad un unico futuro contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">[16] In entrambe le ipotesi il primo contratto è un preliminare valido, solo che mentre nell’ una il contratto preliminare prevede solo l’obbligo di concludere un successivo contratto definitivo (Gabrielli, Carbone), nell’altra esso conterrebbe due obblighi: quello di stipulare il definitivo e quello di ripetere in forma pubblica il preliminare concluso (Magni).</p>
<p style="text-align: justify;">[17] F. CARNELUTTI, <em>Dottrina generale del contratto</em>, 1952, 199.</p>
<p style="text-align: justify;">[18] M. D’AMBROSIO, <em>Contratto preliminare e contratto definitivo. Contratto preparatorio e preliminare del preliminare</em>, in <em>Riv. del notariato</em>, 1980, 1546.</p>
<p style="text-align: justify;">[19] Pretura Bologna, 9 aprile 1996, in <em>Giur. It.</em>, 1997, 1, II, 540.</p>
<p style="text-align: justify;">[20] E. PEREGO, op. cit., 126.</p>
<p style="text-align: justify;">[21] Trib. Napoli, 28 febbraio 1995, n.2039, in <em>Diritto e giur.</em>, 1995, 463; Trib. Napoli, 11 gennaio 1994, in <em>Diritto e giur.</em>, 1996, 501; Trib. Napoli, 8 maggio 1991; Trib. Napoli, 19 febbraio 1992; Trib. Napoli, 19 dicembre 1986 n..595/87; App. Napoli n.1796 del 1990; App. Napoli, 11 ottobre 1967, in <em>Diritto e giur.</em>, 1968, 550.</p>
<p style="text-align: justify;">[22] Tribunale Genova, 7 settembre 1993, in Giur. It, 1995, I, 2, 530.</p>
<p style="text-align: justify;">[23] E. CAMILLERI, <em>Dal preliminare ai preliminari: la frammentazione dell’istituto e la disciplina della trascrizione</em>, in <em>Contratto impresa</em>, 1999, 98. Secondo l’autore, il contratto preliminare più che come contratto tipico sia da configurare come uno, sfornito di una propria causa e destinato di volta in volta a colorarsi causalisticamente in base ala funzione economico sociale del diverso contratto prescelto.</p>
<p style="text-align: justify;">[24] Gabrielli, Carbone da un lato e Magni dall’altro.</p>
<p style="text-align: justify;">[25] A tale interpretazione, tuttavia, sembra ancora legata la giurisprudenza napoletana, quando parla di elementi essenziali.</p>
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		<title>Il contratto preliminare: differenze con il contratto preliminare di preliminare</title>
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		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Art. 2932 Codice Civile - Esecuzione specifica dell'obb]]></category>
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		<description><![CDATA[Ai sensi dell’art. 1321 c.c.: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”. Sin dalla definizione di contratto il Codice Civile pone l’accordo delle parti in posizione prevalente e sovraordinata relativamente alla sua formazione; il concetto viene ribadito dall’art. 1325 c.c. che, nell’elencare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 1321 c.c.: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”.<br />
Sin dalla definizione di contratto il Codice Civile pone l’accordo delle parti in posizione prevalente e sovraordinata relativamente alla sua formazione; il concetto viene ribadito dall’art. 1325 c.c. che, nell’elencare i requisiti del contratto, la cui mancanza produrrebbe nullità dello stesso, pone l’accordo delle parti al primo posto tra i requisiti.<br />
Per conclusione del contratto deve intendersi il perfezionamento di un accordo, posto che il contratto si definisce come l’accordo fra le parti.<br />
Perché il contratto sia concluso, secondo la giurisprudenza, occorre che sia stato raggiunto l’accordo sull’insieme dei suoi elementi, tanto per quelli principali che per quelli secondari.<br />
In alcune ipotesi  l’accordo può essere raggiunto gradatamente.<br />
Alle trattative può certamente procedersi senza l’utilizzo di alcuna forma documentale, tuttavia non è così peregrina l’ipotesi in cui le parti abbiano interesse ad “affidare allo scritto” la traccia di quanto è stato materia di intesa e di negoziazione, sia pure in via prettamente programmatica.<br />
Un metodo frequente per costituire tale traccia, o mezzo probatorio, consiste nell’impiego della c.d. minuta contrattuale o puntuazione, documento che, seppur sottoscritto dalle parti, non rileva agli effetti della conclusione del contratto, stante la sua natura meramente interlocutoria.<br />
Difatti la minuta è un semplice documento ricognitivo, un promemoria, con riguardo allo stato delle intese raggiunte, il quale ha la mera funzione di registrare l’avanzamento delle trattative; in altre parole è lo strumento tipico del contratto a formazione progressiva mediante il quale vengono fissate, per iscritto, le intese già raggiunte nonché predisporre per la prosecuzione delle stesse.<br />
Tali puntuazioni precontrattuali sono pienamente libere e revocabili.<br />
Fino a quando rimangono in discussione elementi del contratto, questo deve ritenersi non concluso sia che si tratti di elementi principali sia che si tratti di elementi secondari, salvo che le parti abbiano inteso l’accordo già raggiunto come definitivo e vincolante.<br />
Con la puntuazione le parti intendono documentare “l’accordo” raggiunto su alcuni punti senza che la stessa abbia efficacia inter partes vincolante, rappresentando solo un accordo parziale e quindi provvisorio.<br />
Esistono giuristi, come il Bianca, invece, che lo scrivente condivide pienamente, che considerano la minuta, quando è un documento provvisorio destinato ad essere trascritto in altro documento o ripetuto in forma pubblica, ma contenente il testo definitivo dell’accordo con la sottoscrizione delle parti, come un contratto concluso, produttivo di effetti.<br />
A differenza del contratto preliminare ove le parti si obbligano a prestare il proprio consenso alla conclusione del definitivo, con la sottoscrizione della minuta le parti, non essendo legate da alcun vincolo negoziale, conservano assoluta libertà di recesso dalle intese intercorse, la quale trova un limite solamente nel principio di cui all’art. 1337 c.c..<br />
Tale strumento è, di certo, un valido ausilio nella formazione del contratto, soprattutto nelle ipotesi in cui non è possibile un immediato incontro delle volontà, ma la conclusione del negozio è subordinato a lunghe trattative.<br />
Gli esempi più significativi della categoria della prenegozialità sono costituiti proprio dalla proposta e dall’accettazione che intervengono in sede di formazione del contratto.<br />
L’analisi della natura dei contratti (preliminare o puntuazione) deve necessariamente fare iniziale riferimento alla funzione che ad essi attribuiscono le parti contraenti e cioè se queste abbiano voluto in effetti stipulare un contratto che abbia come scopo quello di obbligarle a stipularne uno definitivo, il cui contenuto sia stato più o meno integralmente esplicitato nella redazione del preliminare.<br />
Non è errato allora rilevare che il contratto preliminare si colloca, anch’esso, nella fase delle trattative, sebbene nel segmento conclusivo di esse che precede in ogni caso la conclusione del contratto definitivo, allorquando, pur avendo le parti accertato la sussistenza delle condizioni e della volontà per concludere l’accordo, preferiscono predisporre una forma negoziale intermedia in attesa che tutti gli aspetti confluenti nella stesura finale siano stati chiariti e definiti.<br />
Non è raro trovare contratti preliminari da cui emerge ancora il permanere di trattative su aspetti, forse secondari dell’accordo, ma pur sempre rilevanti nella definizione del rispettivo assetto degli interessi (ad esempio modalità del pagamento del prezzo, ovvero di consegna del bene) acquisizione del bene di determinate caratteristiche (edificabilità) non ancora acquisite.<br />
Contratto preliminare e accordi, o intese, precontrattuali, si inseriscono, allora, nel più generale contesto della cosiddetta formazione progressiva del contratto, che ha inizio nel momento del primo “contatto” intersoggettivo, da cui originano le trattative, e termina nel momento in cui è posta in essere quella fattispecie idonea a produrre gli effetti giuridici per cui il contatto è originariamente ricercato.<br />
Tanto il contratto preliminare che le intese, infatti, sebbene con differente efficacia, possono a ragione essere comprese nell’ambito di quelle attività poste in essere dalle parti al fine di giungere, anche per gradi successivi, alla conclusione di un contratto produttivo di effetti finali, di natura costitutiva, modificativa o estintiva (art. 1321 c.c.).<br />
Le due fattispecie si distinguono, peraltro, nettamente, in ordine agli effetti che producono.<br />
Nel contratto preliminare si realizzano effetti vincolanti, propri di un accordo negoziale che obbliga a concludere un successivo contratto, per cui si parla, al riguardo anche di contratto “preparatorio”.<br />
Deriva, allora, come prima conseguenza, la possibilità, in alternativa alla tutela risarcitoria per equivalente, la possibilità di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell’obbligo rimasto inadempiuto.<br />
Le intese precontrattuali, invece, non producono, di norma, alcun effetto vincolante, per cui la tutela risarcitoria si realizza, con il limite dell’interesse negativo, sul piano della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ove il mancato perfezionamento del contratto sia stato, ad esempio, determinato dall’intenzione della parte di ridiscutere il contenuto contrattuale già fissato nell’intesa.<br />
A fronte di contratti che si concludono istantaneamente, senza trattative, vi sono, dunque, contratti che possono definirsi “negoziati”, perché preceduti da una trattativa più o meno complessa.<br />
A seconda di come si sviluppa la trattativa, possono verificarsi situazioni diverse, aventi peculiari effetti giuridici.<br />
Così, nel caso in cui le parti raggiungano l’accordo solo su taluni dei punti in discussione, si avranno i c.d. accordi parziali o semi-accordi, che, riguardo al contenuto, fissano la trattativa sui risultati conseguiti.<br />
In questo caso le parti, ove vogliano dare maggior rilievo alle trattative svolte, possono documentare per iscritto l’avvenuto raggiungimento dell’accordo su alcuni punti della discussione: si avrà, in tal caso, la c.d. puntuazione o minuta semplice, che non vincola le parti, non essendo il contenuto del contratto determinato che per una parte.<br />
Si tratta pertanto di una semplice stesura provvisoria del contratto destinata ad essere sostituita da un testo ovvero da un documento finale.<br />
Altre volte le parti, raggiunto un accordo sull’intero contenuto, stendono un testo provvisorio del regolamento contrattuale in discussione: viene in rilievo, qui, la c.d. puntuazione o minuta completa, ed il contratto, salvo prova contraria, si presume concluso e, quindi, vincolante tra le parti (art. 1372 c.c.).<br />
Il fenomeno della formazione progressiva del contratto pone perciò il problema di stabilire il limite tra la fase della formazione di esso e la sua conclusione, e cioè quando si esce dalle trattative e si entra nel contratto, giungendo così ad un accordo vincolante.<br />
In particolare, data la comune funzione strumentale agli effetti “finali” del contratto, il problema si pone, riguardo al contratto preliminare, nel criterio di distinzione tra esso e le intese precontrattuali.<br />
E’ evidente l’importanza di offrire adeguata soluzione a tali interrogativi, stante la varietà delle fattispecie che si pongono all’attenzione dell’interprete e data la necessità di distinguere, sia sul piano teorico sia su quello pratico, un contratto, anche preliminare, che vincola le parti (quantomeno alla conclusione di un successivo contratto), da un accordo precontrattuale che non le vincola se non come detto, per i possibili effetti risarcitori derivanti, ex art. 1337 c.c., dalla violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative.<br />
Questo rileva, oltre che nei rapporti tra i contraenti – per la possibilità di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. – anche riguardo ai terzi, per effetto della opponibilità ad essi del preliminare trascritto ex art. 2645-bis, c.c., oltre che per effetto del privilegio previsto dall’art. 2775-bis, c.c.<br />
Il problema di distinguere tra intese precontrattuali e contratto preliminare non si pone, ovviamente, quando le parti dichiarino espressamente di ritenere concluso il contratto (preliminare), ovvero, al contrario, quando dichiarino espressamente di non ritenerlo concluso, vuoi riservandosi la discussione su taluni punti, vuoi approvando un regolamento destinato a regolare futuri contratti.<br />
Con tale contratto invero ci si obbliga al contenuto di futuri ed eventuali contratti da stipulare ma non ci si dovrebbe obbligare certo ad una futura stipula, come avviene invece con il preliminare.<br />
Ove non si abbia certezza circa l’effettiva volontà delle parti di concludere un contratto (preliminare) è necessario allora individuare i criteri che consentano di stabilire quando, nonostante un accordo sul contenuto del contratto, si versi ancora in una fase di trattative non vincolanti.<br />
La soluzione del problema non è di immediata percezione, ed anzi si presta a valutazioni assai diverse.<br />
Una prima teoria ritiene che il contratto è concluso quando si accerti la volontà delle parti di concluderlo, a prescindere dalla maggiore o minore completezza del regolamento contrattuale fino a quel punto concordato.<br />
Questa tesi, cui peraltro aderisce la giurisprudenza prevalente, si fonda sulla distinzione tra perfezionamento dell’accordo e completezza del contenuto del contratto, ritenendo quest’ultima rilevante, eventualmente, solo sul piano della validità ed efficacia del contratto. Poiché, quindi, la conclusione del contratto si avrà solo quando risulti una conforme volontà dei contraenti, accertata ex art. 1362 c.c., ne deriva ad esempio che anche un documento perfettamente completo nel contenuto non dà luogo se non ad una presunzione semplice di conclusione del contratto (minuta completa), ovvero, che anche un documento incompleto può ritenersi perfezionato (contratto c.d. incompleto), salvo a interrogarsi sulla sua validità ed efficacia.<br />
Secondo una diversa ricostruzione, il contratto è concluso anche quando vi sia accordo solo sugli elementi essenziali, tra quelli discussi nelle trattative, sempre che non risulti una volontà espressa di non ritenere concluso il contratto, riservandosi le parti di trattare ancora su elementi secondari del regolamento contrattuale.<br />
Tale teoria, al contrario della precedente, assegna dunque prevalenza all’elemento contenutistico, per cui non occorre accertare in concreto la volontà delle parti di concludere o meno il contratto quando si è in presenza di un documento munito degli elementi essenziali, se non consta un’espressa riserva di trattative sugli elementi accessori.<br />
A tale impostazione si obietta il fatto di non tenere conto che la distinzione tra elementi essenziali, e non, va svolta, non già in astratto, ma in concreto, mediante l’interpretazione della comune volontà dei contraenti.<br />
Un terzo orientamento, infine, giunge a sostenere che il contratto è concluso quando si accerti la volontà delle parti di concluderlo, purché risultino fissati quanto meno gli elementi essenziali.<br />
A tale posizione, intermedia tra le due precedenti, può contestarsi che l’essenzialità non rileva al fine di stabilire se il contratto sia o meno concluso, ma rileva solo in ordine alla sua validità (ed efficacia), alla stregua dei criteri di determinatezza e determinabilità dell’oggetto.<br />
La giurisprudenza, da parte sua, sembra privilegiare l’approccio volontaristico, anche se – in verità – la maggior parte di ipotesi da essa esaminate presentano casi in cui il contenuto del contratto risultava già determinato e si trattava di stabilire la sussistenza della volontà delle parti in ordine al perfezionamento del contratto.<br />
La S.C. in tal senso ritiene superabile la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento posta da una puntuazione completa di clausole.<br />
Ne deriva che, se si può escludere che dalla giurisprudenza venga accolta, salvo qualche eccezione, la tesi che privilegia l’elemento oggettivo, non si hanno, allo stato, indicazioni precise su quale posizione preferire tra la prima, che sottolinea l’aspetto volontaristico, e quella che, invece, ritiene rilevanti entrambi gli elementi soggettivo ed oggettivo della fattispecie.<br />
Così, se talvolta la giurisprudenza non ha esitato a qualificare una minuta completa come accordo precontrattuale e non come contratto preliminare, altra volta ha negato il carattere di preliminare ad un accordo eccessivamente sintetico, mostrando così di confondere profili contenutistici con aspetti relativi al perfezionamento del contratto.<br />
Definiti i diversi criteri distintivi fra preliminare e intese precontrattuali elaborati dalla dottrina ed utilizzati dalla giurisprudenza, si deve ora dare conto del problema che si pone quando ricorra un contratto preliminare incompleto.<br />
Tale ipotesi ricorre quando le parti abbiano fatto rinvio al contratto definitivo per la determinazione di elementi secondari, sul presupposto – peraltro non unanimemente condiviso – che il preliminare ricorra e sia validamente concluso in presenza della determinazione degli elementi essenziali del contratto definitivo.<br />
La soluzione del problema discende, anche qui, dal suo inquadramento generale.<br />
Infatti, se viene accertata la volontà delle parti di obbligarsi, solo una riserva espressa, avente efficacia condizionante, potrebbe impedire la nascita del vincolo.<br />
Nel caso in cui, invece, manchi questa riserva espressa (c.d. protestatio), ove non siano fissati punti secondari del regolamento contrattuale, si dovrebbe dar luogo all’integrazione legale o, in alternativa, si dovrebbe ritenere superata tout court quella pattuizione.<br />
Anche la più recente giurisprudenza interviene sulla individuazione dei criteri di distinzione tra contratto preliminare ed appunti o minute di contratto e giunge infine a determinare i caratteri distintivi anche con il contratto definitivo affermando che esso deve tenersi distinto da un semplice appunto o minuta allorquando esprima in termini logicamente e linguisticamente compiuti una corrispondente volontà negoziale.<br />
La distinzione che si è delineata tra accordi precontrattuali e contratto preliminare si apprezza pienamente sul piano delle tecniche di tutela, se si considera che, a differenza dei primi – che sembrano offrire, eventualmente, solo una protezione di natura risarcitoria – il preliminare implica una tutela che, oltre al profilo risarcitorio, si caratterizza per il carattere reale degli strumenti protettivi, che consente, fra le parti, l’esecuzione in forma specifica, e, riguardo ai terzi, l’autonoma opponibilità del preliminare nei loro confronti con riferimento agli artt. 2645-bis e 2775-bis, c.c..<br />
Un buon modello di contratto preliminare di preliminare, per tutti gli operatori/professionisti che ritengono di voler mantenere la loro attività di mediazione, nel momento dell’accettazione della proposta di acquisto, nell’ambito delle mere trattative, è visionabile e scaricabile da qui <a title="Proposta di acquisto preliminare di preliminare" href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2008/02/proposta-acquisto.doc">(Proposta di acquisto preliminare di preliminare</a> )</p>
<p style="text-align: justify;">Come si può vedere e leggere le parti mediate hanno perfettamente concordato che quanto sottoscritto dovrà essere ritenuto quale mero preliminare accordo, lasciando ad una futura contrattazione (contratto preliminare o compromesso) la determinazione di ogni altro ed ulteriore elemento che dovrà poi necessariamente far parte del contratto definitivo di trasferimento della proprietà.<br />
In tale contrattazione si prevede la caparra penitenziale, essendo un accordo (pre)contrattuale suscettibile di recesso.<br />
Ma siamo veramente sicuri che tali accordi (pre)contrattuali in ipotesi di inadempimento di una delle parti pongono a rimedio solo l’azione ex art. 1337 c.c.?<br />
In quel “preliminare di preliminare” si prevede comunque che le parti contrattuali dovranno poi manifestare la loro volontà nel contratto preliminare di compravendita, che poi è il contratto che “universalmente” è ritenuto suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.<br />
Se il giorno stabilito per la sottoscrizione del preliminare di compravendita una parte non si presenta e nemmeno ha provveduto a comunicare il recesso, l’altra parte può solo agire ex art. 1337 c.c. per ottenere solo un risarcimento dei danni?<br />
Chi scrive non ne è assolutamente convinto!<br />
In quel “preliminare di preliminare” le parti hanno chiaramente assunto l’obbligo di sottoscrivere, nel giorno prestabilito, un contratto, che poi altro non è che il contratto preliminare compravendita.<br />
L’art. 2932 c.c. così testualmente recita: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso …”.<br />
Che le parti abbiano concluso un contratto non ci sono dubbi (art. 1326 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte …”), ma se una delle parti, pur non recedendo, non adempie a quanto previsto, l’altra potrebbe azionarsi ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza che produca gli effetti del preliminare non concluso.<br />
L’art. 2932 c.c. stabilisce che l’azione è esercitatile ogni qual volta vi siano delle parti obbligate a concludere un contratto; nella proposta accettata, che comunque è un contratto, le parti si sono reciprocamente obbligate a sottoscrivere ad una data prestabilita il preliminare di compravendita, quindi si sono obbligate, come riferisce l’art. 2932 c.c. “… a concludere un contratto …”, che poi è il contratto preliminare di compravendita o compromesso, che, come riferito nel testo, rientra sempre e comunque tra gli atti preparatori della futura compravendita.<br />
Quindi maggiore tutela per la parte contrattuale che desidera quell’immobile, a fronte dell’altra parte che, senza recedere, risulti inadempiente.<br />
Ma la provvigione?<br />
Fintanto che le parti si trovano nella fase precontrattuale, ovvero fintanto che non è scaduto il termine per la sottoscrizione del preliminare di compravendita, niente, a titolo di provvigione, può pretendere il mediatore, salvo clausole espressamente e specificamente approvate di compensi risarcitori per recesso ingiustificato dalle trattative, che mai potranno essere considerate somme da corrispondere a titolo di provvigione, in quanto l’affare non può dirsi concluso.<br />
Così nell’ipotesi in cui una delle parti acceda al recesso.<br />
Nell’ipotesi in cui alcuna delle parti comunichi il proprio recesso, ovvero ne faccia comunicazione fuori dai margini consentiti della legge, ed il termine per la sottoscrizione del preliminare è perento, e la parte che vuole l’adempimento dell’altra agisca per l’adempimento o la risoluzione dei patti stipulati, il mediatore ha diritto alla provvigione sulla scorta del fatto che l’affare può dirsi concluso, come la costante giurisprudenza ormai pacificamente ritiene, allorché dalla contrattazione nasca il diritto ad agire per ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto.<br />
Questo per voler necessariamente sintetizzare e semplificare le cose, ma è sempre necessario andare al di là delle parole usate nei contratti ed andare a sondare la reale intenzione delle parti alla luce di quanto sottoscritto. Circa la registrazione di questa particolare contrattazione (preliminare di preliminare) basti segnalare che non vi è l’obbligo, in quanto l’affare, se ancora tutto nella fase embrionale riferita sopra, non può dirsi concluso.</p>
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