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	<title>Studio Legale Caviglia &#38; Giuliani &#187; Sviamento di clientela</title>
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		<title>Franchising &#8211; Concorrenza sleale &#8211; Sviamento di clientela</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza dello studio]]></category>
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		<description><![CDATA[Appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questo i venditori e gli acquirenti, possano continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;ex affiliato. La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questo i venditori e gli acquirenti, possano continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;ex affiliato.</em></p>
<p align="center"><em>La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con l&#8217;ex franchisee, quale ex affiliata, i cui protagonisti siano stati sviati a favore della nuova figura imprenditrice.</em></p>
<p align="center">*** *** ***</p>
<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p>Il Tribunale di Firenze terza sezione civile, composta dai magistrati</p>
<p>Dr. Massimo Valeriani                    Presidente</p>
<p>Dr. Giuseppina Guttadauro             Giudice</p>
<p>Dr. Silvia Chiarantini                      Giudice Rel.</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>Nel Giudizio Civile R.G. 4032/2008 <strong>su reclamo proposto da</strong></p>
<p>Immobiliare X</p>
<p><strong>Avverso</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Firenze il 25.2.2008 ante causam, con la quale</p>
<p style="text-align: justify;">Rigettava il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. da Immobiliare X teso ad ottenere l&#8217;ordine di immediata cessazione dell&#8217;uso del proprio marchio e insegna e la restituzione del programma elettronico nonché l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nelle zone di &#8230; per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il collegio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Letto il reclamo di cui sopra, letta la comparsa di costituzione e risposta della resistente agenzia Y ed esaminati tutti gli atti di causa, sentite le parti, a scioglimento della riserva di cui all&#8217;udienza del 30.9.2008, osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso presentato ante causam ha per contenuto l&#8217;anticipazione degli effetti dell&#8217;azione inibitoria (art. 2599 c.c.) derivanti da asserita concorrenza sleale con sviamento di clientela asseritamene dovuto alla protratta attività di intermediazione immobiliare da parte del franchisee Agenzia Y nonostante la risoluzione del contratto di franchising con Immobiliare X. Tale attività si sarebbe realizzata e ristarebbe realizzando nella zona di &#8230; da parte dell&#8217;Agenzia Y avvalendosi della stessa struttura, compresi marchi e insegna nonché programmi informatici già utilizzati nel corso del rapporto di franchising e ciò in violazione dell&#8217;art. III.6 del contratto di franchising che vincolava l&#8217;affiliata dopo la cessazione del rapporto a non svolgere attività concorrente con quella dell&#8217;affiliante e della rete neppure in forma indiretta e che inoltre la obbligava alla immediata cessazione dell&#8217;attività negli stessi locali oltre che alla loro chiusura per un periodo di sei mesi dopo lo scioglimento del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante impugnando il provvedimento di rigetto di prima istanza niente lamenta in punto di dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento ala accertata cessazione della utilizzazione del marchio ed alla già avvenuta restituzione del software.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi all&#8217;asserita concorrenza sleale nella parte in cui essa è stata fondata dalla ricorrente-reclamante sulla violazione dei patti contrattuali, in particolare sulla violazione della clausola III.6, in merito alla nullità delle clausole vessatorie, ivi compresa quella ora citata, la reclamante non ha fatto valere alcun motivo di impugnazione, riconoscendo implicitamente che l&#8217;originale del contratto non contiene la sottoscrizione delle c.d. clausole vessatorie con la conseguenza dichiarata nel provvedimento del giudice di prima istanza della loro nullità/inefficacia ai sensi dell&#8217;art. 1341 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante assume invece che il giudice di prima istanza non avrebbe considerato l&#8217;attività di concorrenza sleale comunque posta in essere dall&#8217;agenzia Y anche se non necessariamente in violazione di regole contrattuali, ma pur sempre in violazione dell&#8217;art. 2598 n. 3 c.c. che contempla anche una responsabilità aquiliana.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza l&#8217;Agenzia Y pur avvalendosi del complesso organizzativo dei beni della propria impresa avrebbe continuato e starebbe tuttora continuando a svolgere sia pure con altra insegna la stessa attività nella stessa zona con gli stessi clienti in tre uffici, uno dei quali in &#8230; e contemporaneamente starebbe continuando ad esercitare in altre zone ancora l&#8217;attività con il marchio della Immobiliare X essendo l&#8217;agenzia Y ancora presente sul mercato con detto marchio e quindi di fatto profittando dell&#8217;avviamento della stessa Immobiliare X. Di fatto la presenza della Agenzia Y in quella zona impedirebbe alla Immobiliare X di sottoscrivere altri contratti di franchising con altre agenzie.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà ben difficilmente può dirsi che vi sia sviamento di clientela giacchè manca il presupposto fondamentale della esistenza di clientela della Immobiliare X nella zona in cui opera la Agenzia Y a seguito della cessazione del rapporto di franchising. Come già rilevato dal giudice di prima istanza non vi è dubbio che la Immobiliare X non è presente nel territorio di &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante ipotizza ugualmente uno sviamento di clientela, quanto meno potenziale, giacchè la stessa Immobiliare X non potrebbe aprire nuove agenzie e/o sottoscrivere altri contratti di franchising in quella zona proprio per la persistente presenza della Agenzia Y.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà detta presenza non può costituire un pericolo neppure potenziale per la Immobiliare X, libera di aprire nuove agenzie.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nella zona di &#8230; l&#8217;Agenzia Y opera quale &#8230; e non più sotto l&#8217;insegna e con marchio della Immobiliare X. Inoltre l&#8217;Agenzia Y opera in locali che sono diversi da quelli in cui operava coma Immobiliare X (cfr. doc. 6 reclamata) e ciò da dicembre 2007, vale a dire da epoca immediatamente successiva allo scioglimento del rapporto di affiliazione con la Immobiliare X. Va infine considerato che non è affatto dimostrato che l&#8217;Agenzia Y utilizzi nell&#8217;ambito territoriale di &#8230; il c.d. know-how di Immobiliare X, tanto meno che faccia utilizzo di notizie riservate, tanto che la stessa reclamante non è stata in grado di indicare quali conoscenza utilizzate dalla Agenzia Y la danneggerebbero (potenzialmente).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto appena detto, si può concludere che nel modo di operare della agenzia Y non è ipotizzabile sviamento di clientela neppure per una presunta confusione che ella potrebbe ingenerare nella clientela stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente appare del tutto normale e non il risultato di una attività sistematica e preordinata a danneggiare l&#8217;ex affiliante, che alcuni clienti, intendendo questi i venditori e gli acquirenti, possono continuare a rivolgersi nella zona dell&#8217;Agenzia Y.</p>
<p style="text-align: justify;">La conoscenza di potenziali venditori ed acquirenti, non sembra poi rientrare tra le notizie riservate, né risulta provato che vi fossero in corso trattative in esclusiva con la Agenzia Y, quale affiliata della Immobiliare X, i cui protagonisti siano stato sviati a favore della nuova figura imprenditrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Del tutto fuori luogo è il richiamo all&#8217;utilizzo di notizie relative alla clientela della zona di &#8230; laddove la Agenzia Y opera legittimamente quale Immobiliare X.</p>
<p style="text-align: justify;">Va dunque confermata l&#8217;ordinanza del primo giudice con rigetto del reclamo e per effetto della soccombenza la reclamante va condannata al pagamento delle ulteriori spese relative a questa fase del procedimento cautelare che in mancanza di notula si liquidano in complessivi euro &#8230; oltre spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge, di cui euro &#8230; per diritto, euro &#8230; per onorari.</p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 669 <em>terdecies</em>, 700 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge il reclamo di cui sopra e conferma l&#8217;ordinanza del giudice di prima istanza del 25.2.2008 con cui respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Immobiliare X.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la reclamante al rimborso a favore della reclamata Agenzia Y delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro &#8230; oltre spese generali, IVA  se dovuta e CAP di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze all&#8217;udienza camerale del 30.9.2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice estensore                                                                    Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">F.to                                                                                                    F.to</p>
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		<title>Franchising &#8211; concorrenza sleale</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori *** *** *** Leggi tutti gli atti del Giudizio Ricorso ex art. 700 c.p.c. Memoria di costituzione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori</em></p>
<p align="center"><em>*** *** ***</em></p>
<p align="center">Leggi tutti gli atti del Giudizio</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="326" valign="top">Ricorso ex art. 700 c.p.c.</td>
<td width="326" valign="top">
<p align="right"><a title="Memoria di costituzione - Franchising - Concorrenza Sleale" href="../../../../../attivitacollaborazioni/franchising-concorrenza-sleale-memoria-di-costituzione/" target="_self">Memoria di costituzione del resistente</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="326" valign="top">Memoria autorizzata del ricorrente</td>
<td width="326" valign="top">
<p align="right"><a title="Memoria autorizzata - Franchising - Concorrenza Sleale" href="../../../../../attivitacollaborazioni/franchising-concorrenza-sleale-memoria-autorizzata-del-resistente/" target="_self">Memoria autorizzata del resistente</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center">
<p align="center"><strong>*** *** ***</strong></p>
<p align="center"><strong>TRIBUNALE DI FIRENZE</strong></p>
<p align="center"><strong>III Sezione Civile</strong></p>
<p>Il Giudice Luciana Breggia, sciogliendo la riserva del 14 febbraio 2008,</p>
<p align="center">Nel Ricorso ex art. 700 c.p.c.  - R.G. n. 19047/2007 avente ad oggetto:</p>
<p align="center">cessazione uso marchio, insegna e restituzione programma elettronico</p>
<p align="center">Promosso da</p>
<p>Immobiliare X &#8230; ricorrente</p>
<p align="center">Nei confronti di</p>
<p>Agenzia Y &#8230; resistente</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">rilevato</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">-         che l&#8217;Immobiliare X ha chiesto in via di urgenza che fosse ordinata alla Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;uso del marchio &#8230;, dell&#8217;insegna e la restituzione del programma elettronico;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che la ricorrente ha chiesto nella stessa sede anche che fosse ordinata all&#8217;Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nelle zone di Signa e Lastra a Signa per un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che parte ricorrente fonda la propria domanda in via cautelare sulla disciplina prevista nel contratto di franchising intercorso tra la stessa e l&#8217;Agenzia Y, in particolare in ordine alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto, nonché sulla circostanza che la continuazione, nei medesimi locali, di un&#8217;attività di intermediazione immobiliare da parte della resistente integri gli estremi di cui all&#8217;art. 2598 c.c. in teme di concorrenza sleale, in quanto l&#8217;Agenzia Y si avvarrebbe delle conoscenze acquisite grazie al rapporto di franchising e svierebbe così la clientela della Immobiliare X;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, costituendosi, l&#8217;Agenzia Y ha sostenuto di aver cessato l&#8217;utilizzazione del marchio in data antecedente alla notifica del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ha sostenuto inoltre che nessuna licenza ha ricevuto per l&#8217;utilizzazione del software dalla Immobiliare X, in quanto proprietaria del software sarebbe la società Z, con la quale vi è un regolare contratto di licenza;</p>
<p style="text-align: justify;">-         rileva, ancora, l&#8217;Agenzia Y che le clausole contrattuali invocate da parte ricorrente siano vessatore e, come tali, avrebbero necessitato di un&#8217;apposita sottoscrizione, cosa che viceversa non è avvenuta; che, infatti, il contratto depositato in copia dalla ricorrente non coincide con l&#8217;originale; che comunque il contratto di franchising sarebbe nullo per violazione della specifica normativa di settore;</p>
<p style="text-align: justify;">-         infine parte resistente rileva la insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 2598 c.c., in quanto non vi sarebbe nessuno tipo di concorrenza sleale da sviamento di clientela, atteso che nell&#8217;area di riferimento parte ricorrente non svolge alcun tipo di attività di intermediazione immobiliare e di conseguenza, non ha clienti;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che parte ricorrente con memoria autorizzata precisava e specificava le proprie conclusioni chiedendo provvedimento ex art. 700 c.p.c. finalizzato a: <em>&#8220;a) ordinare alla Agenzia Y l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di intermediazione immobiliare nella zona di Signa e di Lastra a Signa, esercitata presso i locali in Signa, Via &#8230;; b) in caso di inottemperanza da parte della società convenuta all&#8217;ordine di inibitoria, condannare la Agenzia Y a pagare alla ricorrente una somma che si chiede sia determinata dal giudice secondo criteri di giustizia; c) stabilire fin d&#8217;ora ex art. 669 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione dell&#8217;emanando provvedimento cautelare d&#8217;urgenza; d) disporre la pubblicazione del concedendo provvedimento cautelare d&#8217;urgenza, da eseguirsi a cura e spese della convenuta, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designati dal Giudice (tra i quali comunque &#8220;La Nazione&#8221;), o con le diverse modalità che il Giudice riterrà più opportune&#8221;</em>;</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">ritenuto</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">-         che quanto all&#8217;utilizzazione del marchio ed alla restituzione del software debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, effettivamente, le clausole contrattuali richiamate da parte ricorrente appaiono <em>prima facie</em> nulle perché mancanti della necessaria sottoscrizione dell&#8217;Agenzia Y;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, infatti, dopo il disconoscimento della copia prodotta dalla ricorrente (con sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) la ricorrente non ha prodotto l&#8217;originale o dimostrato in altro modo l&#8217;effettiva doppia sottoscrizione;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che, in ordine alla concorrenza sleale per sviamento di clientela ex articolo 2598 c.c. appaia in questa sede mancante del requisito del <em>fumus boni juris</em> per concedere la tutela in via cautelare d&#8217;urgenza, in quanto non vi è una situazione di concreta concorrenzialità tra i due imprenditori, per non essere contestata la circostanza della mancata presenza della Immobiliare X nel territorio preso in considerazione;</p>
<p style="text-align: justify;">-         che conseguentemente non si può parlare di sviamento di clientela, nemmeno potenziale, poiché la potenzialità presa in esame dalla giurisprudenza citata dal ricorrente attiene esclusivamente all&#8217;attitudine astratta allo sviamento delle condotte poste in essere dal concorrente in un mercato che presenti comunque l&#8217;operatività concreta dei due imprenditori, mentre nel caso <em>de quo</em> non è configurabile proprio il profilo materiale della concorrenza;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ritenuto che, anche con riguardo al presupposto del <em>periculum in mora </em>non vi sia l&#8217;immediatezza del danno palesato dal ricorrente per non esserci, allo stato, alcuna clientela della Immobiliare X da sviare;</p>
<p style="text-align: justify;">-         ritenuto, perciò, che le domande di parte ricorrente non possano essere accolte e che le spese del procedimento debbano essere liquidate in questa sede e poste a carico della parte soccombente Immobiliare X;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A) Rigetta le domande avanzate dalla Immobiliare X perché infondate nei presupposti ex articolo 700 c.p.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">B) Condanna l&#8217;Immobiliare X a rifondere le spese del procedimento cautelare alla Agenzia Y che si liquidano in euro &#8230; per diritti, euro &#8230; per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Firenze 25 Febbraio 2008</p>
<p align="right">Il Giudice</p>
<p align="right">Luciana Breggia</p>
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